RSPP e Ingegnere informatico
La formazione sicurezza per lavoratori somministrati rappresenta uno degli aspetti più delicati della gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende italiane. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2008 e le successive integrazioni, il quadro normativo ha chiarito definitivamente gli obblighi formativi gravanti su agenzie di somministrazione e imprese utilizzatrici, ma nella pratica quotidiana sorgono ancora numerosi dubbi sulla corretta applicazione delle disposizioni. Il 2026 si prospetta come un anno di ulteriore consolidamento delle prassi formative, anche alla luce delle verifiche sempre più stringenti da parte degli organi di vigilanza. Comprendere a fondo chi deve formare, come ripartire gli oneri e quali contenuti erogare non è soltanto un adempimento burocratico, ma costituisce il fondamento per prevenire infortuni e garantire la tutela effettiva dei lavoratori con contratti di somministrazione. Questo articolo analizza nel dettaglio tutti gli aspetti normativi e operativi della formazione sicurezza per lavoratori somministrati, offrendo una guida completa per agenzie, imprese utilizzatrici e responsabili della sicurezza.
Chi ha l'obbligo formativo
L'obbligo di garantire la formazione sicurezza per lavoratori somministrati deriva direttamente dal testo unico sulla sicurezza e coinvolge molteplici soggetti, ciascuno con responsabilità specifiche e complementari. Il principio cardine del D.Lgs 81/08, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, stabilisce che i lavoratori somministrati godono della stessa tutela prevista per i lavoratori ordinari dell'impresa utilizzatrice. Questo significa che, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale, il livello di protezione della salute e della sicurezza deve essere identico a quello garantito ai dipendenti diretti.
L'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto definisce il lavoratore come "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato". Questa definizione ampia ricomprende espressamente i lavoratori somministrati, confermando che anche per essi valgono tutti gli obblighi formativi previsti dalla normativa. L'articolo 17 del D.Lgs 81/08 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al posto di lavoro e alla mansione specifica.
L'articolo 29, comma 5, del medesimo decreto disciplina specificamente la somministrazione di lavoro, stabilendo che l'agenzia di somministrazione debba fornire al lavoratore le informazioni relative alla formazione specifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza. Parallelamente, l'impresa utilizzatrice è tenuta a garantire la formazione particolareggiata relativamente ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui il lavoratore è destinato a prestare servizio. La coesistenza di questi due obblighi, apparentemente distinti ma sostanzialmente interconnessi, richiede una collaborazione stringente tra i due soggetti per evitare lacune formative o duplicazioni inutili.
Per una panoramica completa, puoi consultare la nostra guida dedicata a Corso Antincendio: Livelli 1, 2, 3.
Il lavoratore somministrato, dal canto suo, ha il dovere di partecipare ai programmi formativi e di rispettare le istruzioni ricevute in materia di sicurezza. L'articolo 20 del D.Lgs 81/08 elenca tra gli obblighi del lavoratore quello di "frequentare i programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro". Questo significa che il lavoratore non può rifiutarsi di partecipare alla formazione, né può considerarsi esonerato dall'obbligo formativo in ragione della natura temporanea del proprio rapporto lavorativo. La mancata partecipazione alla formazione costituisce una violazione degli obblighi contrattuali e può determinare conseguenze anche sul piano disciplinare.
Ripartizione tra agenzia e utilizzatrice
La ripartizione degli obblighi formativi tra agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice rappresenta uno degli aspetti più critici della gestione della sicurezza per i lavoratori somministrati. Il quadro normativo, pur stabilendo principi chiari, demanda alla contrattazione collettiva e agli accordi tra le parti la definizione di molti aspetti operativi, generando talvolta incertezze applicative che è fondamentale chiarire. La comprensione precisa di chi debba fare cosa consente di evitare sovrapposizioni, lacune e potenziali responsabilità in caso di infortunio o ispezione.
L'agenzia di somministrazione assume la responsabilità della formazione generale e di base, quella che l'articolo 37 del D.Lgs 81/08 definisce come formazione "necessaria per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore e dalla mansione". Questa formazione, della durata minima di 4 ore secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere completata prima dell'inizio della prestazione lavorativa e comprende i concetti generali in materia di sicurezza, i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, le misure di prevenzione e protezione, e le procedure di emergenza. L'agenzia è inoltre tenuta a verificare che il lavoratore abbia ricevuto la formazione specifica di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), relativa ai rischi legati al settore e alla mansione per cui viene richiesta la somministrazione.
Questo argomento si collega strettamente a quanto analizzato nel nostro articolo su Formazione E-Learning Sicurezza: Cosa è Valido.
L'impresa utilizzatrice, per parte sua, è responsabile della formazione specifica relativa ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro in cui il lavoratore somministrato andrà a operare. Questa formazione, come specificato dall'articolo 37, comma 1, lettera c), deve tener conto delle mansioni e dei relativi rischi, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle attrezzature utilizzate. L'utilizzatore deve inoltre integrare la formazione del lavoratore somministrato con le informazioni relative alle procedure aziendali di sicurezza, alle particolarità dell'ambiente di lavoro e ai rischi specifici derivanti dall'organizzazione produttiva. La formazione deve essere erogata prima dell'affidamento del lavoratore a mansioni che comportano l'utilizzo di attrezzature di lavoro o la presenza in aree a rischio.
Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri economici relativi alla formazione, l'articolo 29 del D.Lgs 81/08 non fornisce indicazioni univoche, rimettendo alla contrattazione collettiva e agli accordi tra le parti la disciplina di questo aspetto. Nella prassi, gli oneri per la formazione generale sono generalmente a carico dell'agenzia di somministrazione, mentre la formazione specifica e quella legata ai rischi dell'ambiente di lavoro possono essere ripartiti o addirittura interamente a carico dell'utilizzatore, a seconda di quanto concordato nel contratto di somministrazione. È fondamentale che questa ripartizione sia documentata per iscritto, in modo da evitare contestazioni in caso di contenzioso o verifica ispettiva.
Formazione specifica per mansione
La formazione specifica per mansione rappresenta il cuore del percorso formativo in materia di sicurezza per i lavoratori somministrati e deve essere calibrata con precisione sulle caratteristiche del ruolo ricoperto e sui rischi connessi. L'articolo 37 del D.Lgs 81/08 stabilisce che la formazione specifica debba essere impartita "con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda". Questa formulazione evidenzia la necessità di un approccio personalizzato, che tenga conto non soltanto del settore generale ma anche delle specificità del posto di lavoro assegnato.
Un aspetto correlato viene trattato in modo approfondito nella nostra guida su Attestati Sicurezza: Validità e Rinnovo.
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplina la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 81/08, prevede che la formazione specifica abbia una durata minima di 4 ore, incrementata a 8, 12 o 16 ore in funzione del settore di rischio di appartenenza dell'azienda utilizzatrice. Per le attività appartenenti ai settori della agricoltura e della costruzioni, la durata minima è fissata in 12 ore, mentre per tutti gli altri settori la durata minima è di 4 ore, elevata a 8 per le aziende appartenenti ai gruppi B e C ai fini INAIL. È importante sottolineare che queste durate rappresentano il minimo inderogabile e possono essere incrementate in funzione delle specificità delle mansioni e dei rischi presenti.
Per i lavoratori somministrati destinati a mansioni che comportano l'utilizzo di attrezzature di lavoro specifiche, la formazione deve comprendere anche l'addestramento all'uso sicuro delle attrezzature stesse, come previsto dall'articolo 73 del D.Lgs 81/08. L'addestramento, che deve essere effettuato direttamente sul posto di lavoro e con le attrezzature effettivamente utilizzate, è finalizzato a trasmettere le competenze pratiche necessarie per un utilizzo sicuro e corretto delle macchine, degli utensili e dei dispositivi. Per alcune attrezzature particolarmente complesse o pericolose, come carroponti, gru, piattaforme di lavoro elevabili e carrelli elevatori, la normativa prevede requisiti formativi specifici con durate e contenuti determinati.
La formazione relativa ai rischi particolari, quali il rischio chimico, il rischio biologico, il rischio di cancerogeni e mutageni, il rischio da movimentazione manuale dei carichi, il rischio da videoteriminali e il rischio di cadute dall'alto, deve essere completata prima che il lavoratore somministrato inizi a operare in situazioni che comportano l'esposizione a tali rischi. L'articolo 37, comma 4, del D.Lgs 81/08 prevede inoltre che la formazione debba essere periodicamente ripetuta in caso di introduzione di nuovi rischi o di variazioni significative nelle modalità di lavoro, e comunque con cadenza non superiore a 5 anni per la formazione generale e specifica. Per i lavoratori somministrati, la verifica dell'aggiornamento formativo assume particolare importanza in ragione della possibile discontinuità del rapporto lavorativo e del tempo intercorso tra una somministrazione e la successiva.
Documentazione e attestati
La corretta gestione della documentazione formativa costituisce un elemento essenziale per la conformità alla normativa sulla sicurezza e per la tutela di tutti i soggetti coinvolti nella somministrazione di lavoro. L'articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs 81/08 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di conservare la documentazione relativa alla formazione, all'addestramento, alle prove di verifica e alle eventuali abilitazioni dei lavoratori. Questo obbligo si estende sia all'agenzia di somministrazione sia all'impresa utilizzatrice, ciascuna per la parte di propria competenza, e richiede una gestione attenta e organizzata della documentazione prodotta.
La digitalizzazione di questi processi e possibile grazie al nostro software per la gestione della formazione.
Gli attestati di formazione devono contenere una serie di elementi minimi previsti dalla normativa per considerarsi validi e spendibili. In particolare, l'attestato deve riportare i dati anagrafici del lavoratore formato, la denominazione e i riferimenti del soggetto formatore, la data e la durata del percorso formativo, i moduli formativi frequentati con indicazione dei relativi contenuti, la firma del responsabile della formazione e il codice univoco identificativo dell'attestato. Per la formazione relativa all'utilizzo di attrezzature specifiche, l'attestato deve riportare anche le caratteristiche delle attrezzature per cui il lavoratore è stato formato e addestrato.
L'agenzia di somministrazione è tenuta a conservare copia della documentazione relativa alla formazione generale e di base erogata al lavoratore, nonché degli attestati relativi alla formazione specifica già posseduta dal lavoratore prima della nuova somministrazione. Prima di ogni nuovo affidamento, l'agenzia deve verificare la validità e l'aggiornamento della formazione del lavoratore, richiedendo eventualmente la frequenza di moduli di aggiornamento. L'impresa utilizzatrice, dal canto suo, deve conservare la documentazione relativa alla formazione specifica erogata al lavoratore somministrato, le prove di verifica dell'apprendimento e la documentazione relativa all'addestramento pratico.
La cooperazione nella gestione documentale tra agenzia e utilizzatore è fondamentale per garantire la completezza e la tracciabilità del percorso formativo di ogni lavoratore somministrato. È consigliabile che le due parti concordino procedure condivise per lo scambio di informazioni e documentazione, definendo i rispettivi ruoli e responsabilità. In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, quali i Servizi di Prevenzione e Protezione delle ASL o l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'impresa utilizzatrice deve essere in grado di dimostrare che il lavoratore somministrato ha ricevuto tutta la formazione prevista dalla normativa, anche se erogata dall'agenzia. A tal fine, è opportuno che l'utilizzatore richieda e conservi copia della documentazione formativa dell'agenzia, annotando nel registro dei lavoratori i riferimenti agli attestati ricevuti.
Uno strumento utile per semplificare la gestione e il nostro software per le scadenze formative.
Domande Frequenti
Qual è la durata minima della formazione specifica per lavoratori somministrati?
La durata minima della formazione specifica per lavoratori somministrati è determinata dal settore di rischio dell'impresa utilizzatrice, secondo le previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per le attività appartenenti ai settori dell'agricoltura e delle costruzioni, la durata minima è di 12 ore, mentre per tutti gli altri settori la durata minima è di 4 ore, elevata a 8 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C ai fini INAIL. Queste durate si aggiungono alle 4 ore di formazione generale, che deve essere sempre completata indipendentemente dal settore di impiego.
Chi paga la formazione sicurezza per i lavoratori somministrati?
La ripartizione degli oneri economici per la formazione sicurezza dei lavoratori somministrati non è disciplinata in modo univoco dal D.Lgs 81/08, ma viene generalmente definita dalla contrattazione collettiva e dagli accordi tra agenzia e utilizzatore. Nella prassi, la formazione generale è solitamente a carico dell'agenzia di somministrazione, mentre la formazione specifica relativa ai rischi dell'ambiente di lavoro può essere a carico dell'utilizzatore o ripartita tra le parti. L'importante è che la formazione sia effettivamente erogata, indipendentemente da chi ne sostiene il costo.
La formazione fatta con un precedente datore di lavoro è valida?
Sì, la formazione già ricevuta dal lavoratore somministrato con precedenti datori di lavoro rimane valida purché sia conforme alla normativa vigente e non sia trascorso il periodo di validità quinquennale previsto per l'aggiornamento. L'agenzia di somministrazione è tuttavia tenuta a verificare la corrispondenza tra la formazione posseduta e quella richiesta per la nuova mansione, richiedendo eventualmente moduli integrativi o di aggiornamento.
Il lavoratore somministrato deve fare la formazione specifica per ogni nuova utilizzatrice?
Sì, il lavoratore somministrato deve ricevere la formazione specifica relativa ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro di ogni nuova impresa utilizzatrice, come previsto dall'articolo 29, comma 5, del D.Lgs 81/08. Questa formazione è necessaria perché i rischi specifici possono variare significativamente da un ambiente di lavoro all'altro, anche all'interno dello stesso settore di attività.
Quali sono le conseguenze della mancata formazione del lavoratore somministrato?
La mancata formazione del lavoratore somministrato espone sia l'agenzia di somministrazione sia l'impresa utilizzatrice a sanzioni amministrative previste dall'articolo 55 del D.Lgs 81/08, che possono variare da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 6.000 euro per ciascun lavoratore non formato. In caso di infortunio, inoltre, la mancanza di formazione può configurare una responsabilità penale per i soggetti tenuti agli obblighi formativi, con conseguenze che vanno dall'arresto fino a 6 mesi o all'ammenda fino a 6.000 euro.
Conclusioni
La corretta gestione della formazione sicurezza per lavoratori somministrati richiede un approccio strutturato, una chiara definizione delle responsabilità e una documentazione accurata e completa. Il quadro normativo, pur articolato, offre indicazioni precise sulla ripartizione degli obblighi tra agenzia e utilizzatore e sui contenuti formativi necessari per garantire una tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori con contratti di somministrazione. L'aggiornamento continuo delle competenze in materia di sicurezza, la verifica sistematica della documentazione e la cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti rappresentano gli elementi chiave per evitare sanzioni, prevenire infortuni e costruire una cultura della sicurezza diffusa e condivisa. In un contesto normativo sempre più attento alla qualità della formazione e alla sua effettività, investire nella corretta applicazione degli obblighi formativi non è soltanto un adempimento obbligatorio, ma una scelta strategica per la tutela del capitale umano e la sostenibilità delle imprese.
Scopri come Ordex HSE Manager può aiutartiScritto da
ing. Alessio S.Founder & Tech Lead di Ordex · RSPP
Ingegnere informatico e RSPP, è il fondatore di Ordex. Unisce competenza tecnica e normativa per semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e degli adempimenti HSE di aziende e studi di consulenza.