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Normativa HSE 21 June 2025 142 letture

Preposto: Chi È, Obblighi e Formazione

Il preposto per la sicurezza sovraintende l'attività lavorativa e vigila sull'osservanza delle misure di prevenzione. Guida completa su nomina, obblighi di legge, formazione e responsabilità penali.

INGAS
ing. Alessio S.

RSPP e Ingegnere informatico

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Preposto: Chi È, Obblighi e Formazione

Il preposto rappresenta una figura chiave nel sistema italiano di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con responsabilità specifiche e ben definite dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08). Questo articolo approfondisce chi è il preposto, quali obblighi gravano su di lui e quali sono i requisiti formativi indispensabili per svolgere al meglio il proprio ruolo. La corretta comprensione di questa figura è fondamentale sia per i datori di lavoro che devono individuarla e supportarla, sia per i preposti stessi che devono conoscere l'estensione delle proprie responsabilità. Con le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021, il quadro normativo ha ricevuto ulteriori precisazioni che rendono necessario un aggiornamento delle conoscenze per tutti gli operatori del settore.

Chi è il preposto e come viene individuato

Illustrazione per Preposto: Chi È, Obblighi e Formazione

Definizione e individuazione secondo il D.Lgs 81/08

Il preposto è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/08 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Questa definizione evidenzia come il preposto non sia semplicemente un lavoratore con maggiore esperienza, ma una figura che deve possedere reali capacità di influenzare il comportamento degli altri dipendenti in materia di sicurezza.

L'individuazione del preposto spetta al datore di lavoro, che deve valutare attentamente le caratteristiche organizzative dell'azienda e i rischi presenti nei luoghi di lavoro. Secondo l'articolo 18 del Testo Unico, il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'attuazione delle misure di sicurezza e per il controllo delle stesse. Tale individuazione deve essere formalizzata per iscritto, in modo da rendere chiara la titolarità delle funzioni e delle responsabilità connesse. Il datore di lavoro può individuare il preposto anche tra i dirigenti, sebbene questa pratica sia meno diffusa in quanto le figure dirigenziali hanno già ampi poteri gerarchici e funzionali.

La scelta del preposto deve ricadere su una persona che conosca approfonditamente i processi produttivi, i rischi specifici dell'ambiente di lavoro e le procedure di sicurezza applicabili. Non è sufficiente una generica anzianità di servizio, ma è necessario che il preposto disponga delle competenze tecniche e relazionali necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di vigilanza e controllo. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire al preposto i mezzi e il tempo necessari per l'espletamento delle proprie mansioni, riconoscendo che l'attività di preposto costituisce a tutti gli effetti parte delle sue responsabilità lavorative.

Preposto di fatto e preposto nominato

La distinzione tra preposto di fatto e preposto nominato assume rilevanza fondamentale in ambito giurisprudenziale e nella gestione pratica della sicurezza sul lavoro. Il preposto nominato è colui che è stato espressamente individuato dal datore di lavoro con atto formale, mentre il preposto di fatto è una persona che, pur non essendo formalmente designata, esercita di fatto le funzioni tipiche del preposto in ragione delle competenze professionali e dell'effettivo potere gerarchico e funzionale esercitato sui lavoratori.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la qualifica di preposto non dipende esclusivamente dalla formale nomina, ma dalla situazione di fatto in cui il soggetto opera. Nel caso in cui un lavoratore, pur non essendo stato formalmente designato, eserciti un'effettiva attività di sovrintendenza e controllo su altri dipendenti, questi potrà essere considerato preposto di fatto con tutte le conseguenze penali e amministrative che ne derivano. Questo principio impone ai datori di lavoro una particolare attenzione nell'organizzazione aziendale, evitando situazioni ambigue in cui taluni lavoratori esercitano di fatto funzioni di coordinamento senza esserne formalmente investiti.

Per evitare la configurazione di figure di preposto di fatto, il datore di lavoro deve procedere a una chiara formalizzazione delle catene di comando e responsabilità, assicurandosi che ogni area operativa sia coperta da un preposto nominato e che le funzioni di ciascuno siano ben definite. La mancata individuazione formale del preposto non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità connesse, anzi può configurare una violazione autonoma degli obblighi di organizzazione previsti dal Testo Unico. È quindi opportuno che l'azienda mantenga un registro aggiornato dei preposti nominati, delle rispettive aree di competenza e delle deleghe di funzioni eventualmente conferite.

Obblighi del preposto per la sicurezza

Illustrazione per Preposto: Chi È, Obblighi e Formazione

Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni

L'obbligo principale del preposto, sancito dall'articolo 19 del D.Lgs 81/08, consiste nella vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione individuale e dei dispositivi di protezione messi a loro disposizione. Questa vigilanza non deve essere intesa come un controllo episodico o casuale, ma come un'attività sistematica e continua, che il preposto è tenuto a svolgere con la diligenza richiesta dalla natura del suo incarico.

La vigilanza del preposto si articola su più livelli: il controllo preventivo, che consiste nel verificare che i lavoratori dispongano dei DPI necessari e li utilizzino correttamente prima dell'inizio delle attività; il controllo durante l'esecuzione delle mansioni, mediante il quale il preposto osserva le modalità operative dei lavoratori e interviene tempestivamente in caso di comportamenti scorretti; il controllo successivo, che si realizza attraverso la verifica delle condizioni dei luoghi di lavoro al termine delle attività e la segnalazione di eventuali anomalie riscontrate. Il preposto deve inoltre verificare che l'accesso alle zone a rischio sia limitato esclusivamente ai lavoratori autorizzati e adeguatamente formati.

L'efficacia della vigilanza dipende dalla presenza effettiva del preposto nei luoghi di lavoro e dalla sua capacità di stabilire un rapporto di fiducia con i lavoratori. Un preposto che si limiti a redigere verbali senza mai essere presente in cantiere o in reparto non assolve adequatamente ai propri obblighi, esponendosi a responsabilità in caso di infortunio. La giurisprudenza ha più volte evidenziato come la mera elaborazione di procedure scritte non esoneri il preposto dall'effettivo controllo sulla loro applicazione pratica, essendo quest'ultimo l'unico modo per prevenire efficacemente situazioni di pericolo.

Obbligo di intervento e segnalazione

Oltre alla vigilanza passiva, il preposto ha l'obbligo di intervenire attivamente quando rilevi comportamenti non conformi o situazioni di pericolo. L'articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 prevede espressamente che il preposto debba segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia qualsiasi altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza. Questo obbligo di segnalazione non ammette ritardi, poiché la tempestività dell'intervento può risultare determinante nella prevenzione degli infortuni.

L'intervento del preposto non si limita alla segnalazione, ma include anche la possibilità di adottare provvedimenti immediati per eliminare le situazioni di pericolo grave e imminente. In tali circostanze, il preposto può sospendere le attività lavorative fino alla rimozione del pericolo, dandone immediata comunicazione al datore di lavoro o al dirigente. Questa facoltà, prevista dall'articolo 44 del Testo Unico, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori, ma richiede che il preposto sappia distinguere le situazioni che richiedono l'intervento immediato da quelle che possono essere gestite attraverso le ordinarie procedure aziendali.

La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta o verbale documentata, in modo da lasciare traccia dell'avvenuta comunicazione. Il preposto dovrebbe conservare copia delle segnalazioni effettuate e verificarne periodicamente lo stato di evasione, sollecitando l'adozione dei provvedimenti necessari qualora il datore di lavoro o il dirigente non diano adeguato seguito alle segnalazioni ricevute. Questa attività di follow-up è parte integrante dell'obbligo di vigilanza e contribuisce a creare un sistema di gestione della sicurezza realmente efficace e reattivo.

Novità introdotte dalla Legge 215/2021

La Legge 21 dicembre 2021, n. 215, recante "Deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di lavori", ha apportato significative modifiche al quadro normativo del preposto, introducendo elementi di novità che meritano un'attenta analisi. Tra le modifiche più rilevanti si segnola l'introduzione di una specifica previsione relativa alla formazione del preposto, con l'istituzione di un corso particolare aggiuntivo rispetto alla formazione generale dei lavoratori, finalizzato a fornire le competenze specifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.

Un'altra novità significativa riguarda la durata dell'aggiornamento formativo, che è stato fissato in un biennio con un monte ore specifico. Questa scelta legislativa risponde all'esigenza di garantire un mantenimento costante delle competenze del preposto, riconoscendo che la materia della sicurezza sul lavoro è in continua evoluzione e richiede un aggiornamento periodico delle conoscenze. La Legge 215/2021 ha inoltre chiarito alcuni aspetti relativi alla responsabilità del preposto, ribadendo che questi risponde nell'ambito dello specifico incarico affidatogli e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali effettivamente conferitigli.

Le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 si inseriscono in un più ampio processo di adeguamento del sistema italiano di prevenzione agli standard europei, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del preposto come figura di raccordo tra la direzione aziendale e i lavoratori. Il legislatore ha mostrato particolare sensibilità verso la necessità di valorizzare questa figura, dotandola di strumenti formativi adeguati e chiarendo i limiti della sua responsabilità per evitare che il peso della sicurezza gravi in modo insostenibile su soggetti che non dispongono dei necessari poteri decisionali.

Formazione obbligatoria del preposto

Illustrazione per Preposto: Chi È, Obblighi e Formazione

Corso particolare aggiuntivo: contenuti e durata

L'articolo 37 del D.Lgs 81/08, come modificato dalla Legge 215/2021, stabilisce che il preposto debba ricevere una formazione particolare, aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori. Questa formazione si articola in un corso teorico-pratico di durata non inferiore a 8 ore, che deve essere completato entro 60 giorni dall'inizio dell'incarico. Il corso è finalizzato a fornire al preposto le competenze necessarie per comprendere il proprio ruolo, i limiti delle proprie responsabilità e le tecniche di vigilanza e comunicazione più efficaci.

I contenuti del corso per preposti devono obbligatoriamente includere aspetti relativi ai principali rischi presenti in azienda e alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai compiti e agli obblighi del preposto, alle tecniche di comunicazione e gestione dei lavoratori, ai sistemi di gestione della sicurezza e alle procedure di segnalazione e intervento. La formazione deve inoltre prevedere una componente pratica, durante la quale il partecipante può sperimentare le tecniche apprese in situazioni simulate o in contesti reali di lavoro.

Il corso per preposti deve essere tenuto da docenti qualificati che possiedano i requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, con particolare riferimento alla competenza tecnico-professinale specifica nella materia della sicurezza. Al termine del corso è prevista una verifica finale dell'apprendimento, che può essere realizzata attraverso test, colloqui o esercitazioni pratiche. Il superamento della verifica consente il rilascio di un attestato di frequenza e profitto, che il preposto è tenuto a conservare e esibire in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza.

Aggiornamento biennale obbligatorio

Oltre alla formazione iniziale, il preposto è tenuto a frequentare un aggiornamento periodico della durata minima di 4 ore, da effettuarsi con cadenza biennale. Questa previsione, introdotta dalla Legge 215/2021, risponde all'esigenza di garantire il mantenimento delle competenze del preposto nel tempo, tenuto conto dell'evoluzione normativa e delle nuove conoscenze tecniche in materia di prevenzione. L'aggiornamento biennale rappresenta un obbligo formativo continuo, che non può essere omesso o differito oltre i termini stabiliti.

I contenuti dell'aggiornamento biennale devono privilegiare le novità normative intervenute nel biennio di riferimento, le evoluzioni delle best practice in materia di vigilanza e le eventuali modifiche ai rischi specifici dell'azienda. Il preposto può altresì frequentare corsi di approfondimento su tematiche particolari, che concorrono al soddisfacimento dell'obbligo di aggiornamento nella misura in cui siano riconosciuti dall'azienda o dagli organismi paritetici territoriali. È importante che il preposto conservi la documentazione attestante la frequenza degli aggiornamenti, poiché tale documentazione potrà essere richiesta in caso di controlli o procedimenti.

La mancata frequenza dell'aggiornamento biennale costituisce una violazione degli obblighi formativi, con conseguente esposizione a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a responsabilità penali in caso di infortunio. Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare che tutti i preposti presenti in azienda abbiano adempiuto agli obblighi di aggiornamento, organizzando tempestivamente i corsi necessari e liberando i preposti dal lavoro per la frequenza. La formazione, sia iniziale che di aggiornamento, è a carico del datore di lavoro e non può essere posta a carico del preposto, né sotto forma di contributi economici né mediante utilizzo di permessi individuali.

Responsabilità penale del preposto

Profili di colpa e casistica giurisprudenziale

La responsabilità penale del preposto si fonda sul concetto di colpa, con particolare riferimento alla colpa specifica prevista dall'articolo 43 del Codice Penale. Il preposto risponde penalmente quando omette di esercitare la vigilanza richiesta dalla sua posizione di garanzia, determinando o concorrendo a determinare la verificazione di un evento lesivo. La giurisprudenza ha elaborato nel tempo un corpus consistente di pronunce che delineano i contorni della responsabilità del preposto, evidenziando come questa non possa essere estesa indiscriminatamente a qualsiasi infortunio avvenuto in presenza del preposto.

Il criterio utilizzato dalla giurisprudenza per accertare la responsabilità del preposto è quello della prevedibilità e evitabilità dell'evento: il preposto risponde quando, avendo la possibilità di conoscere il pericolo e di intervenire per neutralizzarlo, omette di farlo. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il preposto non è un mero esecutore di ordini, ma una figura dotata di autonomia funzionale che gli impone di assumere iniziative concrete per la tutela della sicurezza. Tuttavia, la responsabilità del preposto non si estende ai casi in cui l'infortunio sia determinato da comportamenti imprevedibili del lavoratore o da carenze strumentali che eccedano i suoi poteri di intervento.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra la responsabilità del preposto e quella del datore di lavoro. La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità del preposto non assorbe quella del datore di lavoro, ma si affianca ad essa, essendo entrambe figure titolari di posizioni di garanzia distinte e complementari. Il datore di lavoro risponde per non aver organizzato adeguatamente il sistema di sicurezza, mentre il preposto risponde per non aver vigilato correttamente sull'applicazione delle misure previste. Questa distinzione implica che entrambi possano essere chiamati a rispondere penalmente per il medesimo evento, con conseguenze potenzialmente significative per la gestione della sicurezza in azienda.

Limiti della responsabilità del preposto

L'articolo 19 del D.Lgs 81/08, nell'individuare gli obblighi del preposto, ne delimita implicitamente la responsabilità, stabilendo che questi risponde nell'ambito dello specifico incarico affidatogli e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali effettivamente conferitigli. Questa precisazione è di fondamentale importanza, poiché esclude che il preposto possa essere chiamato a rispondere per carenze strutturali o organizzative che eccedano la sua sfera di competenza e di potere decisionale.

Un preposto che abbia segnalato per tempo una situazione di pericolo al datore di lavoro o al dirigente, senza ricevere adeguato riscontro, non può essere ritenuto responsabile se tale situazione determina un infortunio. La responsabilità grava in questo caso su chi, avendo il potere di adottare i necessari provvedimenti, ha omesso di farlo. Analogamente, il preposto non risponde quando il lavoratore infortunato abbia posto in essere un comportamento radicalmente imprevedibile e in violazione manifesta delle istruzioni ricevute, che il preposto non avrebbe potuto preventivare né evitare con la normale diligenza.

I limiti della responsabilità del preposto non devono tuttavia essere interpretati come un alibi per l'inerzia. Il preposto che intenda tutelarsi deve documentare puntualmente la propria attività di vigilanza e le segnalazioni effettuate, conservando copia delle comunicazioni inviate e dei verbali redatti. Questa documentazione costituisce la migliore difesa in caso di procedimento penale, consentendo al preposto di dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi con la diligenza richiesta. La collaborazione tra preposto, datore di lavoro e RSPP nella gestione della sicurezza rappresenta quindi l'unico strumento efficace per prevenire gli infortuni e tutelare tutte le figure coinvolte.

Il preposto nella pratica quotidiana

Strumenti operativi per una vigilanza efficace

Per svolgere efficacemente la propria attività di vigilanza, il preposto deve disporre di strumenti operativi adeguati che gli consentano di verificare sistematicamente il rispetto delle disposizioni di sicurezza e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Il primo di questi strumenti è rappresentato dalle check-list di controllo, che consentono al preposto di verificare in modo ordinato e completo tutti gli aspetti rilevanti della sicurezza in azienda: dalla disponibilità e corretto utilizzo dei DPI, alla conformità delle attrezzature di lavoro, dall'osservanza delle procedure operative, alla presenza delle segnaletiche di sicurezza.

Un secondo strumento fondamentale è costituito dai registri e dai verbali, attraverso i quali il preposto documenta le attività di vigilanza svolte, le anomalie riscontrate e i provvedimenti adottati. La redazione sistematica di verbali consente non solo di dimostrare l'avvenuta attività di controllo in caso di ispezioni o procedimenti, ma anche di tracciare l'evoluzione delle situazioni di pericolo nel tempo e di valutare l'efficacia degli interventi correttivi. Il preposto dovrebbe riservare alcune ore settimanali alla compilazione e all'archiviazione ordinata di questa documentazione, che costituisce la memoria storica dell'attività di vigilanza.

Infine, il preposto deve poter contare su canali di comunicazione efficaci con il datore di lavoro, il dirigente e il RSPP. La tempestività della segnalazione è un elemento cruciale per la gestione delle situazioni di pericolo, per cui il preposto deve conoscere esattamente a chi rivolgersi in ogni circostanza e quali procedure seguire. L'utilizzo di strumenti digitali, come le applicazioni per la segnalazione di anomalie, può accelerare notevolmente il flusso informativo e garantire la tracciabilità delle comunicazioni. Un sistema di comunicazione efficiente rappresenta quindi un prerequisito indispensabile per l'espletamento delle funzioni del preposto.

Domande Frequenti

Qual è la differenza tra preposto e dirigente in materia di sicurezza?

La differenza tra preposto e dirigente risiede nella natura e nell'ampiezza dei poteri conferiti. Il dirigente, secondo l'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs 81/08, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, predispone e attua le misure tecniche e organizzative adeguate alla tipologia lavorativa. Il preposto, pur potendo coincidere con il dirigente, ha tipicamente funzioni più circoscritte, limitate alla vigilanza sull'esecuzione delle direttive ricevute e al controllo quotidiano dell'attività lavorativa. Il dirigente ha quindi poteri decisionali più ampi, che gli consentono di modificare l'organizzazione del lavoro e le procedure di sicurezza, mentre il preposto opera nell'ambito delle direttive ricevute esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto può delegare le proprie funzioni?

Il preposto non può delegare le proprie funzioni a terzi, poiché queste derivano dalla posizione di garanzia che egli occupa nell'organizzazione aziendale. Tuttavia, il preposto può avvalersi di collaboratori per l'espletamento di attività materiali, ferma restando la sua responsabilità per la corretta esecuzione dei controlli. La delega di funzioni è invece prevista per il datore di lavoro, che può conferire delega a soggetti qualificati (dirigenti o preposti) con atto scritto e specifici requisiti di competenza e autonomia. In assenza di formale delega, il datore di lavoro risponde direttamente dell'omessa individuazione del preposto.

Cosa rischia il preposto che non adempie ai propri obblighi?

Il preposto che non adempie ai propri obblighi risponde penalmente ai sensi degli articoli 589 e 590 del Codice Penale (omicidio e lesioni personali colposi), con le aggravanti previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Le sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 per le violazioni degli obblighi del preposto includono l'arresto fino a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni più comuni, con pene aumentate fino alla metà in caso di infortunio. In caso di condanna, il preposto può inoltre essere interdetto dai pubblici uffici e dalla professione, con conseguenze devastanti sulla propria vita professionale.

La formazione del preposto è obbligatoria anche per le piccole imprese?

Sì, la formazione del preposto è obbligatoria per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione. Anche nelle piccole imprese, anzi, la figura del preposto assume particolare rilevanza in quanto spesso coincide con il titolare o con un ristretto numero di collaboratori fidati. L'unica differenza riguarda le modalità di erogazione della formazione, che nelle piccole imprese può essere facilitata attraverso la partecipazione a corsi organizzati dagli organismi paritetici territoriali o l'utilizzo di modalità formative innovative, come la formazione a distanza sincrona, sempre nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa.

Come deve comportarsi il preposto in caso di rifiuto del lavoratore di utilizzare i DPI?

In caso di rifiuto del lavoratore di utilizzare i DPI, il preposto deve intervenire immediatamente richiamando il lavoratore al rispetto dell'obbligo e spiegandogli i rischi derivanti dal mancato utilizzo. Se il rifiuto persiste, il preposto deve segnalare la situazione al datore di lavoro o al dirigente per l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo applicabile. Il preposto può altresì sospendere temporaneamente il lavoratore dall'attività fino a quando non si conformi all'obbligo di utilizzo dei DPI, dandone comunicazione alla direzione. È fondamentale che il preposto documenti per iscritto l'accaduto e le azioni intraprese, per dimostrare di aver adempiuto al proprio obbligo di vigilanza.

Conclusioni

Il preposto rappresenta una figura centrale nel sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con responsabilità specifiche che richiedono competenze tecniche, relazionali e organizzative adeguate. Il quadro normativo, arricchito dalle recenti modifiche della Legge 215/2021, delinea con sempre maggiore precisione il perimetro degli obblighi e delle responsabilità del preposto, fornendo agli operatori del settore indicazioni chiare per l'espletamento delle proprie funzioni. La formazione iniziale e l'aggiornamento periodico costituiscono strumenti indispensabili per mantenere elevati livelli di competenza e per affrontare efficacemente le sfide quotidiane della vigilanza.

L'efficacia del sistema di sicurezza aziendale dipende in larga misura dalla capacità del preposto di stabilire un rapporto di fiducia con i lavoratori, di intervenire tempestivamente in caso di pericolo e di comunicare efficacemente con la direzione e il servizio di prevenzione. Il preposto non è un isolato custode delle regole, ma il punto di snodo di una rete di relazioni finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti presenti in azienda. Investire nella formazione e nel supporto del preposto significa investire nella qualità complessiva del sistema di gestione della sicurezza.

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INGAS

Scritto da

ing. Alessio S.

Founder & Tech Lead di Ordex · RSPP

Ingegnere informatico e RSPP, è il fondatore di Ordex. Unisce competenza tecnica e normativa per semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e degli adempimenti HSE di aziende e studi di consulenza.

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