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Sicurezza sul Lavoro 04 January 2026 120 letture

Sicurezza Macchine: Direttiva Macchine e Marcatura CE

La sicurezza delle macchine è disciplinata dalla Direttiva 2006/42/CE con obbligo di marcatura CE. Requisiti essenziali di sicurezza, fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e norme armonizzate

INGAS
ing. Alessio S.

RSPP e Ingegnere informatico

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Sicurezza Macchine: Direttiva Macchine e Marcatura CE

La sicurezza delle macchine rappresenta uno dei pilastri fondamentali della prevenzione nei luoghi di lavoro, un ambito in cui la normativa europea e italiana si intrecciano per garantire la protezione dei lavoratori esposti a rischi meccanici, elettrici e di altra natura. Il quadro regolatorio che governa questo settore ha subito un'evoluzione significativa nel corso degli ultimi anni, culminando con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2023/1230, che sostituirà progressivamente la storica Direttiva Macchine 2006/42/CE. Per i costruttori, gli importatori e i datori di lavoro utilizzatori di macchine, comprendere a fondo questo sistema normativo non è soltanto un obbligo legale, ma una responsabilità etica e professionale che contribuisce a ridurre drasticamente il tasso di infortuni sul lavoro. Questo articolo offre una panoramica completa sui requisiti essenziali di sicurezza, sugli obblighi di marcatura CE e sulle responsabilità che gravano su ogni soggetto della filiera produttiva e utilizzatrice delle macchine.

Il quadro normativo sulla sicurezza delle macchine

Illustrazione per Sicurezza Macchine: Direttiva Macchine e Marcatura CE

Il sistema normativo europeo in materia di sicurezza delle macchine si fonda su un approccio armonizzato che mira a garantire un livello uniforme di protezione in tutti gli Stati membri, eliminando al contempo le barriere commerciali legate a requisiti tecnici divergenti. Questo obiettivo viene perseguito attraverso una legislazione di tipo orizzontale, applicabile a categorie ampie di prodotti, affiancata da norme tecniche armonizzate che forniscono indicazioni dettagliate sui requisiti specifici. La Direttiva Macchine 2006/42/CE ha rappresentato per oltre quindici anni il riferimento principale in questo ambito, stabilendo i requisiti essenziali di sicurezza e salute che le macchine devono soddisfare per essere immesse sul mercato europeo e per poter fregiarsi della marcatura CE.

Il Decreto Legislativo 81/08, noto come Testo Unico sulla Sicurezza, costituisce il recepimento italiano delle direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro e integra il quadro normativo con disposizioni specifiche relative agli obblighi del datore di lavoro utilizzatore. In particolare, l'art. 17 del D.Lgs 81/08 stabilisce gli obblighi del datore di lavoro per la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, inclusi quelli derivanti dall'utilizzo di macchine. L'art. 28 demanda al Documento di Valutazione dei Rischi la specifica analisi dei rischi legati alle attrezzature di lavoro, mentre l'art. 71 e seguenti disciplinano gli obblighi relativi all'uso delle attrezzature di lavoro, includendo prescrizioni per la manutenzione, la verifica periodica e la formazione degli operatori.

Direttiva Macchine 2006/42/CE e Regolamento UE 2023/1230

La Direttiva Macchine 2006/42/CE ha introdotto un sistema di armonizzazione basato sulla valutazione della conformità da parte del costruttore, con possibilità di coinvolgimento di organismi notificati per le macchineclassificate come pericolose. Questa direttiva ha definito con precisione il campo di applicazione, distinguendo tra macchine, quasi-macchine, componenti di sicurezza e accessori di sollevamento, e ha stabilito i requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) che devono essere soddisfatti. La marcatura CE, apposta dal costruttore, attesta la conformità della macchina a tutti i requisiti applicabili delle direttive del nuovo approccio, innescando la libera circolazione del prodotto nel mercato interno europeo.

Il Regolamento UE 2023/1230 rappresenta la nuova frontiera della normativa sulla sicurezza delle macchine e segna un passaggio epocale dalla forma della direttiva a quella del regolamento, eliminando la necessità di recepimento nazionale e garantendo applicazione uniforme in tutta l'Unione Europea. Questo nuovo strumento normativo, che entrerà pienamente in vigore il 20 gennaio 2027 dopo un periodo di coesistenza, introduce modifiche sostanziali rispetto alla direttiva precedente, tra cui una definizione più ampia di macchina, nuovi requisiti per i sistemi di intelligenza artificiale incorporati nelle macchine, e obblighi rafforzati per la catena di fornitura. Il regolamento affronta per la prima volta in modo organico le questioni legate alla digitalizzazione e all'automazione avanzata, riconoscendo che le macchine moderne integrano sempre più spesso software complessi e sistemi di collegamento in rete che sollevano nuove sfide in materia di sicurezza.

Norme armonizzate e presunzione di conformità

Le norme armonizzate europee, sviluppate dagli organismi di normazione CEN e CENELEC sulla base di mandati della Commissione Europea, costituiscono lo strumento tecnico attraverso cui i requisiti essenziali di sicurezza e salute trovano applicazione concreta nella progettazione e costruzione delle macchine. Queste norme, la cui applicazione rimane volontaria, conferiscono al costruttore la presunzione di conformità ai requisiti essenziali quando vengono applicate integralmente. La presunzione di conformità rappresenta un vantaggio significativo per i costruttori, poiché consente di dimostrare la conformità normativa senza dover effettuare una valutazione indipendente, a condizione che la macchina sia stata progettata e costruita seguendo tutte le prescrizioni della norma applicabile.

Il sistema delle norme armonizzate si articola su tre livelli di genericità crescenti. Le norme di tipo A definiscono concetti fondamentali e metodologie generali applicabili a tutte le categorie di macchine, come la norma EN ISO 12100 sui principi generali di progettazione. Le norme di tipo B stabiliscono requisiti per categorie specifiche di macchine o per aspetti particolari della sicurezza, come le norme sui ripari di sicurezza o sui dispositivi di interblocco. Le norme di tipo C,infine, forniscono prescrizioni dettagliate per tipi specifici di macchine, come torni, presse o gru, e prevalgono sulle norme di tipo A e B in caso di conflitto. La scelta delle norme applicabili spetta al costruttore, che deve considerare le caratteristiche specifiche della macchina e i rischi associati alla sua utilizzazione.

Marcatura CE e dichiarazione di conformità

Illustrazione per Sicurezza Macchine: Direttiva Macchine e Marcatura CE

La marcatura CE costituisce il sigillo di conformità normativa che il costruttore appone sulla macchina per attestare il rispetto di tutti i requisiti essenziali applicabili. Questo contrassegno, composto dalle lettere "CE" stilizzate, deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sulla macchina stessa o sulla targhetta identificativa, e deve essere accompagnato dall'identificazione dell'organismo notificato quando la procedura di valutazione della conformità richieda il suo intervento. La marcatura CE non è semplicemente un'etichetta, ma rappresenta una dichiarazione di responsabilità da parte del costruttore, che si impegna a garantire la conformità del prodotto a tutte le direttive applicabili e che accetta la possibilità di controlli da parte delle autorità di sorveglianza del mercato.

La dichiarazione di conformità UE, redatta dal costruttore secondo il modello stabilito dagli allegati della direttiva o del regolamento, costituisce il documento fondamentale che accompagna ogni macchina marcata CE. Questa dichiarazione deve contenere informazioni dettagliate sulla macchina e sul costruttore, l'indicazione delle direttive e dei requisiti essenziali di sicurezza con cui la macchina è conforme, i riferimenti alle norme armonizzate applicate, e l'identificazione del firmatario con la sua qualifica. Per le macchine soggette a procedure di valutazione della conformità che coinvolgono organismi notificati, la dichiarazione deve includere anche il numero di identificazione dell'organismo e il riferimento al certificato rilasciato. Il costruttore ha l'obbligo di conservare la documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima immissione sul mercato della macchina e di metterla a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Il fascicolo tecnico della macchina

Il fascicolo tecnico rappresenta l'insieme della documentazione che dimostra la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e deve essere compilato dal costruttore prima dell'apposizione della marcatura CE. Questa documentazione include una descrizione generale della macchina, i disegni di insieme e i disegni costruttivi, le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendare il funzionamento e la manutenzione della macchina, i risultati dei calcoli di progettazione e dei collaudi effettuati, le istruzioni per l'uso e le avvertenze relative ai rischi residui, l'elenco dei requisiti essenziali applicabili con l'indicazione di come sono stati soddisfatti, e i riferimenti alle norme armonizzate utilizzate.

Per le macchine costruite in serie, il fascicolo tecnico può fare riferimento a documenti standardizzati applicabili a tutti gli esemplari della serie, integrati da documentazione specifica per ogni singola macchina. Il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato per il periodo prescritto dalla normativa e deve essere trasmesso all'utilizzatore insieme alla macchina, in formato cartaceo o digitale. La mancata compilazione o la compilazione incompleta del fascicolo tecnico costituisce una violazione degli obblighi previsti dalla direttiva e può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative, oltre all'eventuale ritiro o divieto di commercializzazione della macchina.

Manuale di uso e manutenzione

Il manuale di uso e manutenzione costituisce lo strumento attraverso cui il costruttore trasmette all'utilizzatore tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro e corretto della macchina, incluse le indicazioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo documento deve essere redatto in lingua italiana o in altra lingua ufficialmente accettata nello Stato membro in cui la macchina viene commercializzata, e deve contenere informazioni sulla destinazione d'uso prevista, sulle controindicazioni e sui rischi derivanti da un utilizzo non conforme, sulle caratteristiche tecniche della macchina, sulle istruzioni di montaggio e installazione, sulle procedure di messa in servizio, sulle modalità di utilizzo sicuro con indicazione delle posizioni operative e delle distanze di sicurezza, sulle istruzioni per la manutenzione programmata e per l'eventuale riparazione, e sulle informazioni relative ai dispositivi di protezione individuale da utilizzare.

Il manuale deve essere concepito per essere comprensibile anche da personale non specializzato e deve includere rappresentazioni grafiche chiare delle operazioni da eseguire e delle situazioni di pericolo da evitare. Per le macchine complesse o pericolose, il costruttore può prevedere una formazione specifica degli operatori come condizione per l'utilizzo della macchina. L'art. 73 del D.Lgs 81/08 stabilisce che le attrezzature di lavoro debbano essere accompagnate da adeguate istruzioni per l'uso e che il datore di lavoro debba assicurare che i lavoratori ricevano una formazione adeguata e specifica sull'uso delle attrezzature, come previsto dall'art. 37 del medesimo decreto. Il manuale deve essere considerato come parte integrante della macchina e deve essere conservato per tutta la durata di vita utile dell'attrezzatura.

Requisiti essenziali di sicurezza e salute

Illustrazione per Sicurezza Macchine: Direttiva Macchine e Marcatura CE

I requisiti essenziali di sicurezza e salute costituiscono il cuore della normativa sulla sicurezza delle macchine e rappresentano gli obiettivi minimi che ogni macchina deve raggiungere per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzo normale e prevedibile. Questi requisiti, definiti nell'Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e trasposti nel nuovo Regolamento UE 2023/1230 con alcuni aggiornamenti, coprono tutti i tipi di rischi che possono derivare dall'utilizzo di macchine, dai rischi meccanici tradizionali ai rischi derivanti da sistemi elettrici, termici, rumore, vibrazioni, radiazioni e sostanze pericolose. La progettazione della macchina deve seguire un approccio sistematico che prevede l'identificazione di tutti i rischi, la valutazione del loro livello e la loro eliminazione o riduzione mediante misure intrinseche di sicurezza, protezioni e dispositivi di sicurezza, e informazioni per l'utilizzatore.

L'approccio alla sicurezza della macchina deve seguire la gerarchia delle misure di prevenzione stabilita dalla norma EN ISO 12100, che privilegia l'eliminazione del rischio alla fonte rispetto alle misure di protezione collettiva e individuale. Questo principio implica che il costruttore debba considerare la sicurezza fin dalle prime fasi della progettazione, integrando i requisiti di sicurezza nel processo di sviluppo del prodotto anziché aggiungerli successivamente come elementi separati. La progettazione secondo i principi della sicurezza intrinseca consente di ottenere macchine più sicure e spesso più efficienti, riducendo la necessità di protezioni esterne e semplificando l'utilizzo e la manutenzione.

Protezione dai rischi meccanici

I rischi meccanici rappresentano la categoria più ampia e frequente di pericoli associati all'utilizzo delle macchine e includono rischi di schiacciamento, taglio, tranciamento, impatto, perforazione, abrasione e proiezione di parti o materiali. La protezione da questi rischi si realizza attraverso una combinazione di misure progettuali, quali la limitazione delle velocità e delle forze in gioco, l'evitamento di spigoli vivi e superfici ruvide, l'interposizione di barriere fisiche tra zone pericolose e operatori, e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza che rilevano la presenza di persone o oggetti e intervengono per arrestare il movimento pericoloso o per impedire il suo avviamento. I ripari di sicurezza, siano essi fissi, mobili o regolabili, costituiscono la forma più comune di protezione meccanica e devono essere progettati per resistere agli sforzi previsti, per non creare nuovi rischi e per non ostacolare il funzionamento della macchina.

La norma EN ISO 13857 stabilisce le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori, fornendo al progettista criteri oggettivi per la determinazione dell'altezza e della posizione dei ripari. Per le zone di pericolo che non possono essere completamente racchiuse, possono essere utilizzati dispositivi di protezione fotoelettrici, tappeti sensibili alla pressione o sistemi di rilevamento della presenza che arrestano o impediscono il movimento pericoloso quando una persona o un oggetto entra nella zona di rilevamento. L'art. 71 del D.Lgs 81/08 richiede che le attrezzature di lavoro siano munite di dispositivi e di sistemi di protezione cheano l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, con particolare riferimento ai rischi di investimento, di cesoiamento, di afferramento e di puntura.

Protezione dai rischi elettrici e termici

I rischi elettrici nelle macchine derivano dal contatto diretto con parti sotto tensione, dal contatto indiretto con masse metalliche accidentalmente sotto tensione, dai effetti termici come ustioni e incendi, e dai campi elettromagnetici generati da componenti elettriche. La protezione da questi rischi si realizza attraverso misure costruttive conformi alla norma EN 60204-1, che costituisce la norma di riferimento per la sicurezza elettrica delle macchine. Le misure di protezione includono l'isolamento delle parti attive, la protezione mediante involucri o custodie con grado di protezione adeguato, la messa a terra delle masse metalliche, l'utilizzo di dispositivi di protezione differenziale e magnetotermici, e l'impiego di sistemi di interblocco elettrico che impediscono l'accesso a zone pericolose quando l'alimentazione è presente.

I rischi termici comprendono sia i rischi derivanti da superfici calde o fredde che possono causare ustioni o congelamenti, sia i rischi di incendio o esplosione derivanti da temperature eccessive o da scintille. La protezione dalle superfici calde richiede l'adozione di temperature superficiali conformi ai limiti stabiliti dalla EN ISO 13732-1 per le superfici calde e dalla EN ISO 13732-2 per le superfici fredde, oppure l'installazione di ripari che impediscano il contatto accidentale. Per i rischi di incendio e esplosione, la macchina deve essere progettata in modo da evitare l'accumulo di materiali infiammabili, da limitare le temperature superficiali al di sotto dei punti di ignizione, e da impedire la formazione di atmosfere esplosive o da eliminare le sorgenti di innesco.

Sistemi di comando e arresto di emergenza

I sistemi di comando costituiscono l'interfaccia tra l'operatore e la macchina e devono essere progettati per consentire un funzionamento sicuro, prevedibile e privo di ambiguità. Gli organi di comando devono essere disposti in modo da essere facilmente raggiungibili e identificabili, devono essere dimensionati e sagomati per essere azionati senza rischio di errore, e devono essere dotati di indicazioni chiare della loro funzione. La disposizione e il colore dei comandi devono seguire le convenzioni stabilite dalla EN ISO 13850 per i dispositivi di arresto di emergenza e dalla EN ISO 13849-1 per i circuiti di comando relativi alla sicurezza. I circuiti di comando relativi alla sicurezza devono essere progettati e realizzati secondo i principi delle norme EN 62061 e EN ISO 13849-1, che definiscono i requisiti di affidabilità e di sicurezza in funzione del livello di prestazione richiesto.

Il dispositivo di arresto di emergenza costituisce un elemento fondamentale della sicurezza delle macchine e deve essere previsto per tutte le macchine il cui funzionamento può presentare rischi per gli operatori o per altre persone. Questo dispositivo deve consentire l'arresto della macchina nel minor tempo possibile, senza creare ulteriori rischi, e deve essere attivabile direttamente dall'operatore o da qualsiasi altra persona che riconosca una situazione di pericolo. I dispositivi di arresto di emergenza devono essere di tipo ad azione positiva, rossi su fondo giallo, posizionati in punti facilmente raggiungibili e identificabili, e devono essere mantenuti funzionanti attraverso programmi di manutenzione periodica. Dopo l'arresto di emergenza, il riavvio della macchina deve richiedere un'azione intenzionale sul dispositivo di riarmo, per evitare riavvii involontari quando la situazione di pericolo è cessata.

Obblighi del datore di lavoro utilizzatore

Il datore di lavoro che utilizza macchine nell'ambito della propria attività imprenditoriale è soggetto a molteplici obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, che si aggiungono agli obblighi gravanti sul costruttore per la progettazione e la costruzione della macchina. L'art. 71 del Testo Unico stabilisce che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro idonee al lavoro da svolgere e adeguate al fine di garantire la sicurezza e la salute durante l'utilizzo, e che utilizzi attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere affinché le attrezzature siano installate e utilizzate correttamente, siano sottoposte a interventi di manutenzione programmata, siano verificate periodicamente nelle condizioni di efficienza ai fini della sicurezza, e siano accompagnate da adeguate istruzioni per l'uso.

La valutazione dei rischi legati all'utilizzo delle macchine costituisce un obbligo preliminare e fondamentale, come stabilito dall'art. 28 del D.Lgs 81/08, che richiede il Documento di Valutazione dei Rischi contenga tra l'altro l'individuazione delle attrezzature di lavoro utilizzate e dei rischi ad esse associati. Questa valutazione deve considerare non solo i rischi intrinseci della macchina, ma anche i rischi derivanti dalle condizioni di utilizzo, dalla manutenzione, dalla pulizia e dalla presenza di più operatori o di persone terze. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per escludere o ridurre al minimo i rischi identificati, privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e fornendo ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale appropriati.

Messa in servizio e verifiche iniziali

La messa in servizio di una nuova macchina richiede una serie di verifiche e azioni preliminari che il datore di lavoro deve effettuare prima di affidare la macchina agli operatori. La prima verifica riguarda la presenza e la correttezza della documentazione, che deve includere la dichiarazione di conformità UE, il manuale di uso e manutenzione in lingua italiana, le istruzioni per l'installazione e il montaggio, e l'eventuale fascicolo tecnico. Il datore di lavoro deve verificare che la macchina sia munita di marcatura CE e che le targhette identificative siano leggibili e complete. Per le macchine soggette a verifiche periodiche obbligatorie, come definite dall'art. 71 del D.Lgs 81/08 e dal D.M. 11 aprile 2011, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica all'ASL o all'INAIL prima dell'utilizzo.

Dopo la verifica della documentazione, il datore di lavoro deve assicurare che la macchina sia installata correttamente, in conformità alle istruzioni del costruttore e alle prescrizioni del manuale, verificando l'allineamento, il fissaggio, la connessione alle reti di alimentazione e l'eventuale messa a terra. La messa in servizio deve essere preceduta da una prova funzionale che verifichi il corretto funzionamento di tutti i comandi, dei dispositivi di sicurezza e degli arresti di emergenza. Il datore di lavoro deve inoltre verificare che gli operatori destinati all'utilizzo della macchina abbiano ricevuto una formazione adeguata, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08, e che siano stati informati sui rischi specifici e sulle procedure di lavoro sicuro. La documentazione relativa alla messa in servizio deve essere archiviata e resa disponibile per le eventuali ispezioni delle autorità competenti.

Manutenzione programmata e registro interventi

La manutenzione programmata delle macchine costituisce un obbligo fondamentale per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel tempo e per prevenire guasti che potrebbero compromettere la sicurezza degli operatori. Il costruttore, nel manuale di uso e manutenzione, indica tipicamente le operazioni di manutenzione ordinaria da eseguire con frequenza definita, come la lubrificazione, la pulizia, la sostituzione di componenti di consumo e la verifica dei dispositivi di sicurezza. Il datore di lavoro deve elaborare un programma di manutenzione che recepisca le indicazioni del costruttore e le integri con le specificità delle condizioni di utilizzo ambientali e operative della propria azienda.

Il registro degli interventi di manutenzione rappresenta lo strumento documentale attraverso cui il datore di lavoro dimostra l'avvenuta esecuzione delle attività manutentive e tiene traccia dello stato di efficienza della macchina nel tempo. Questo registro deve riportare, per ogni intervento, la data, il tipo di operazione eseguita, i componenti sostituiti, gli operatori o i manutentori esterni che hanno eseguito l'intervento, e le eventuali anomalie riscontrate. L'art. 71 del D.Lgs 81/08 richiede che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a interventi di manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza e che gli interventi di manutenzione siano annotati in un apposito registro. La mancata esecuzione della manutenzione programmata può configurare una violazione degli obblighi di diligenza del datore di lavoro e può essere causa di responsabilità in caso di infortunio derivante da guasti prevenibili.

Adeguamento delle macchine preesistenti

L'adeguamento delle macchine immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE, o comunque antesignane rispetto all'attuale quadro normativo, rappresenta una sfida significativa per molti datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese dove le macchine legacy costituiscono ancora una quota rilevante del parco macchine. Le macchine costruite prima del 1995, anno di entrata in vigore della prima Direttiva Macchine 98/37/CE, non erano soggette ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla legislazione armonizzata e spesso presentano livelli di sicurezza inferiori agli standard attuali. Il datore di lavoro che utilizza queste macchine ha comunque l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08, e deve valutare la possibilità di adeguamento o la sostituzione delle macchine che presentano rischi residui non accettabili.

L'adeguamento può essere realizzato attraverso modifiche strutturali che aggiungano protezioni, ripari, dispositivi di sicurezza o sistemi di comando più sicuri, oppure attraverso l'installazione di kit di sicurezza specifici sviluppati per tipologie di macchine particolarmente diffuse. In molti casi, l'adeguamento può essere economicamente più conveniente rispetto alla sostituzione, ma richiede una progettazione accurata che tenga conto delle caratteristiche specifiche della macchina e che garantisca la compatibilità delle modifiche con il funzionamento originario. Le modifiche significative possono tuttavia far nascere dubbi sulla qualificazione della macchina come "modificata" anziché "nuova", con conseguenti implicazioni in termini di marcatura CE e dichiarazione di conformità. Per gli adeguamenti importanti, è consigliabile rivolgersi a professionisti qualificati che possano valutare i rischi residui, proporre le soluzioni più appropriate e certificare l'avvenuto adeguamento.

Domande Frequenti

Cosa cambia con il nuovo Regolamento UE 2023/1230 rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE?

Il Regolamento UE 2023/1230 introduce diverse novità significative rispetto alla direttiva precedente, a partire dalla natura giuridica dello strumento normativo: essendo un regolamento, non richiederà recepimento nazionale e sarà applicato uniformemente in tutti gli Stati membri dal 20 gennaio 2027, dopo un periodo di coesistenza con la direttiva. Le principali innovazioni riguardano l'estensione della definizione di macchina per includere prodotti con funzioni di sicurezza, l'introduzione di requisiti specifici per i sistemi di intelligenza artificiale incorporati nelle macchine, obblighi rafforzati per gli importatori e i distributori, e nuove disposizioni per la catena di fornitura digitale. Il regolamento affronta inoltre le questioni relative alle macchine a distanza e ai servizi di assistenza da remoto, aspetti sempre più rilevanti nel contesto della digitalizzazione industriale.

Quali sono le sanzioni per la mancata marcatura CE di una macchina?

L'immissione sul mercato di una macchina priva della marcatura CE richiesta costituisce una violazione della normativa europea che può comportare sanzioni significative stabilite dagli Stati membri. In Italia, la responsabilità per la commercializzazione di macchine non conformi grava sul costruttore o sull'importatore, mentre il distributore che cede una macchina non marcata può essere ritenuto solidalmente responsabile. Le sanzioni possono includere l'obbligo di ritiro dal mercato della macchina non conforme, l'applicazione di multe amministrative che possono raggiungere importi considerevoli, e nei casi più gravi, l'avvio di procedimenti penali per frode in commercio o per violazioni della normativa sulla sicurezza dei prodotti. Il datore di lavoro che utilizza una macchina sprovvista di marcatura CE può inoltre essere sanzionato per l'utilizzo di attrezzature di lavoro non conformi.

Quando è obbligatorio l'intervento di un organismo notificato per la marcatura CE?

L'intervento di un organismo notificato nella procedura di valutazione della conformità è obbligatorio per le macchine classificate nell'Allegato IV della Direttiva Macchine, che elenca le categorie di macchine considerate particolarmente pericolose per le quali è richiesta una valutazione indipendente. Questa categoria include, ad esempio, le seghe circolari per il legno e i metalli, le piallatrici, le fresatrici, le presse meccaniche, le macchine per lo stampaggio con matrice, le macchine per il sollevamento di persone o di oggetti con rischio di caduta, e i dispositivi di sicurezza rimovibili durante il funzionamento. Per le macchine non elencate nell'Allegato IV, il costruttore può autofcertificare la conformità senza coinvolgere l'organismo notificato, seguendo la procedura di autocertificazione basata sul controllo interno di produzione.

Come si calcolano le distanze di sicurezza per i ripari delle macchine?

Le distanze di sicurezza per i ripari delle macchine sono definite dalla norma EN ISO 13857, che stabilisce i valori minimi in funzione dell'altezza della zona pericolosa e del tipo di apertura del riparo. Per i ripari con aperture circolari, la dimensione massima dell'apertura ammessa varia da 5 millimetri per le dita a 200 millimetri per il corpo intero, in funzione della distanza tra il riparo e la zona pericolosa. Per le aperture di forma diversa, come rettangoli o fessure, la norma fornisce tabelle che teng conto dell'orientamento dell'apertura rispetto alla direzione di accesso. Il calcolo delle distanze di sicurezza deve considerare la possibilità di accesso con tutto il corpo o con parti di esso, la presenza di ostacoli che potrebbero modificare le traiettorie di accesso, e le dimensioni corporee delle persone che possono accedere alla zona pericolosa.

Quali verifiche periodiche sono obbligatorie per le macchine secondo la normativa italiana?

L'art. 71 del D.Lgs 81/08 e il D.M. 11 aprile 2011 stabiliscono l'obbligo di verifiche periodiche per determinate categorie di attrezzature di lavoro, demandando l'esecuzione alle ASL e all'INAIL in funzione della tipologia di attrezzatura. Sono soggette a verifica periodica, con frequenza variabile in funzione della tipologia, le attrezzature di lavoro che comportano rischi di caduta dall'alto, le attrezzature di lavoro che comportano rischi di investimento, le gru, gli apparecchi di sollevamento, le piattaforme di lavoro elevabili, gli impianti elettrici, gli strumenti a pressione, e le attrezzature per il trasporto e l'impiego di gas tecnici. La prima verifica deve essere effettuata prima dell'utilizzo della macchina, mentre le verifiche successive hanno periodicità biennale, triennale o quinquennale in funzione della tipologia. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere le verifiche e a conservare la documentazione relativa agli esiti delle medesime.

Conclusioni

La sicurezza delle macchine rappresenta un ambito in cui la responsabilità si distribuisce lungo l'intera filiera produttiva e utilizzatrice, dal costruttore che progetta e costruisce la macchina in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute, all'importatore e distributore che verificano la conformità dei prodotti commercializzati, fino al datore di lavoro che utilizza la macchina garantendo la manutenzione, la formazione degli operatori e il rispetto delle procedure di lavoro sicuro. Il nuovo Regolamento UE 2023/1230 segna un'evoluzione significativa del quadro normativo, adeguandolo alle sfide della digitalizzazione e dell'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nelle macchine, e impone a tutti gli attori della filiera un aggiornamento delle proprie competenze e delle proprie prassi operative.

La conformità alla normativa sulla sicurezza delle macchine non deve essere percepita come un mero adempimento formale, ma come un investimento nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che comporta benefici in termini di riduzione degli infortuni, miglioramento dell'efficienza produttiva e valorizzazione della reputazione aziendale. Le aziende che adottano un approccio proattivo alla gestione della sicurezza delle macchine, andando oltre il minimo richiesto dalla normativa, sono meglio posizionate per affrontare le sfide del mercato e per costruire una cultura della prevenzione che coinvolga tutti i livelli dell'organizzazione.

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INGAS

Scritto da

ing. Alessio S.

Founder & Tech Lead di Ordex · RSPP

Ingegnere informatico e RSPP, è il fondatore di Ordex. Unisce competenza tecnica e normativa per semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e degli adempimenti HSE di aziende e studi di consulenza.

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