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Sicurezza sul Lavoro 18 May 2026 119 letture

Smart Working e Sicurezza: Rischi e Benessere 2026

Lo smart working stabilizzato nel 2026 porta con se obblighi specifici di sicurezza: valutazione dei rischi ergonomici e psicosociali, informativa sui rischi, diritto alla disconnessione. Guida aggiornata per datori di lavoro e RSPP.

INGAS
ing. Alessio S.

RSPP e Ingegnere informatico

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Smart Working e Sicurezza: Rischi e Benessere 2026

Lo smart working rappresenta ormai una realtà consolidata nel panorama lavorativo italiano, con oltre 3,5 milioni di lavoratori agili attivi nel 2025 e una crescita costante che prosegue anche nel 2026. Questa trasformazione radicale del modo di lavorare ha portato con sé sfide significative in materia di salute e sicurezza, richiedendo un ripensamento profondo degli strumenti di prevenzione e della gestione del rischio professionale. Il confine tra ambiente domestico e luogo di lavoro si è fatto sempre più sottile, introducendo rischi specifici che il legislatore e i professionisti della sicurezza stanno progressivamente codificando. Comprendere appieno le implicazioni normative, i rischi ergonomici e psicosociali, nonché gli strumenti per tutelare il benessere dei lavoratori agili, è diventato essenziale per datori di lavoro, RSPP, HR manager e consulenti del lavoro. Questo articolo offre una guida completa e aggiornata per affrontare con consapevolezza professionale le sfide della sicurezza nello smart working 2026.

Smart working 2026: quadro normativo

Illustrazione per Smart Working e Sicurezza: Rischi e Benessere 2026

Il quadro normativo italiano sul lavoro agile si è progressivamente consolidato a partire dalla Legge 81/2017, che per la prima volta ha disciplinato in modo organico questa modalità lavorativa. La normativa ha introdotto il concetto di "lavoro agile" come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari e spaziali, con la possibilità di svolgere la prestazione in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno. Successivamente, il decreto-legge 34/2020 (convertito in legge 77/2020) ha apportato modifiche significative, introducendo la presunzione di occasione di lavoro per gli infortuni accaduti in itinere durante lo smart working, un principio di particolare rilevanza per la tutela assicurativa dei lavoratori agili.

Nel 2026, il quadro normativo si è ulteriormente arricchito grazie all'evoluzione della giurisprudenza e delle interpretazioni dell'INAIL, che hanno chiarito numerosi aspetti applicativi rimasti inizialmente ambigui. L'articolo 18 della Legge 81/2017 stabilisce che l'accordo di lavoro agile deve essere stipulato per iscrizione e che il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e alle tutele previste per la salute e la sicurezza. La Corte di Cassazione, con recenti pronunce, ha confermato che gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro si estendono anche alle postazioni di lavoro remote, sebbene con modalità di adempimento diverse rispetto al lavoro in presenza. Questa interpretazione ha importanti implicazioni pratiche per la gestione quotidiana dello smart working.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre emanato circolari esplicative che chiariscono la ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore agile in materia di sicurezza. In particolare, è stato specificato che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni sui rischi generali e specifici connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, mentre il lavoratore è tenuto a utilizzare le attrezzature in modo appropriato e a segnalare qualsiasi situazione di pericolo. Questa ripartizione richiede una comunicazione chiara e documentata, che costituisce uno degli elementi fondamentali per la corretta gestione della sicurezza nel lavoro agile.

L. 81/2017 e successive modifiche

La Legge 81/2017 rappresenta il riferimento normativo fondamentale per lo smart working in Italia e ha introdotto un paradigma completamente nuovo nella regolamentazione del rapporto di lavoro. L'articolo 1 della legge definisce il lavoro agile come "una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro". Questa definizione evidenzia la flessibilità intrinseca della modalità lavorativa, che proprio in questa flessibilità trova la sua ragion d'essere ma anche le sue potenziali criticità in termini di sicurezza e salute.

Le successive modifiche normative hanno progressivamente rafforzato le tutele per i lavoratori agili, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute mentale e al bilanciamento tra vita professionale e privata. Il decreto legislativo 105/2022, emanato in attuazione della direttiva europea sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha introdotto disposizioni specifiche per il lavoro a distanza, prevedendo il diritto di richiedere la prestazione in presenza dopo un determinato periodo e limitazioni all'utilizzo degli strumenti digitali al di fuori dell'orario di lavoro. Queste norme si applicano integralmente anche allo smart working, creando un sistema di tutele progressivamente più articolato.

Nel 2026, le imprese si trovano a dover navigare un panorama normativo complesso, che richiede competenze specifiche e una costante aggiornamento. La legge 81/2017, come modificata, impone al datore di lavoro l'obbligo di fornire al lavoratore agile i dispositivi di protezione individuale quando necessari, di garantire la formazione e l'addestramento all'uso sicuro delle attrezzature, e di predisporre un sistema di vigilanza sui luoghi di lavoro remoti attraverso la valutazione dei rischi e l'informazione al lavoratore. Il mancato adempimento di questi obblighi espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e, in caso di infortunio, a responsabilità penali ai sensi del D.Lgs 81/08.

Obblighi di sicurezza del datore di lavoro

Gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro nello smart working derivano direttamente dal quadro normativo generale stabilito dal D.Lgs 81/08 e trovano una specificazione applicativa nella Legge 81/2017. L'articolo 17 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli connessi alla scelta delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e a programmare la prevenzione mirata ad un complesso che abbia interazioni. Questo obbligo generale si applica integralmente anche ai lavoratori agili, richiedendo una valutazione specifica dei rischi legati alle postazioni di lavoro remote.

L'articolo 28 del D.Lgs 81/08 disciplina il contenuto della valutazione dei rischi, che deve includere l'individuazione dei fattori di rischio, la definizione delle misure di prevenzione e protezione, e l'indicazione del programma di attuazione delle misure stesse. Per quanto riguarda lo smart working, la valutazione deve necessariamente considerare i rischi ergonomici legati all'utilizzo prolungato di videoterminali in ambienti domestici non sempre adeguatamente attrezzati, i rischi psicosociali derivanti dall'isolamento e dalla difficoltà di separazione tra tempo di lavoro e tempo libero, e i rischi legati alla sicurezza delle informazioni e dei dati aziendali trattati al di fuori dei locali aziendali.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro approfondimento su Campi Elettromagnetici: Valutazione Rischio.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire al lavoratore agile le informazioni previste dall'articolo 36 del D.Lgs 81/08, che riguardano i rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività lavorativa in generale, le misure di prevenzione adottate, le procedure che si devono adottare in caso di emergenza e pericolo grave e immediato, i nominativi del RSPP, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Per i lavoratori agili, queste informazioni devono essere fornite in forma specifica e documentata, con particolare attenzione ai rischi legati all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali e alle misure ergonomiche da adottare nelle postazioni domestiche.

Rischi specifici dello smart working

Illustrazione per Smart Working e Sicurezza: Rischi e Benessere 2026

Lo smart working presenta rischi specifici che si differenziano significativamente da quelli tipici degli ambienti di lavoro tradizionali e che richiedono un approccio valutativo e preventivo dedicato. A differenza del lavoro in presenza, dove l'ambiente è progettato e controllato secondo criteri ergonomici e di sicurezza, il lavoro agile si svolge in ambienti domestici che non sono stati concepiti come luoghi di lavoro e che presentano caratteristiche estremamente variabili. Questa variabilità rappresenta una sfida significativa per la valutazione del rischio e richiede l'adozione di strumenti flessibili e personalizzati per la gestione della sicurezza. La letteratura scientifica ha evidenziato come i lavoratori agili siano esposti a rischi ergonomici e psicosociali peculiari, che si manifestano in modo spesso graduale e che possono avere conseguenze significative sulla salute nel medio-lungo periodo.

I dati INAIL relativi al triennio 2023-2025 mostrano un incremento degli infortuni domestici occorsi durante lo smart working, con una particolare incidenza di incidenti legati a cadute, scivolamenti e problemi muscolo-scheletrici. Questo fenomeno ha spinto il legislatore e gli operatori della sicurezza a prestare maggiore attenzione alla prevenzione dei rischi nello smart working, sviluppando linee guida e buone pratiche specifiche. La formazione dei lavoratori agili e la fornitura di attrezzature adeguate rappresentano gli strumenti principali per la riduzione di questi rischi, insieme a un'attenta valutazione delle condizioni delle postazioni di lavoro domestiche.

La dimensione psicosociale dello smart working assume un rilievo sempre maggiore, con il riconoscimento che i rischi legati all'isolamento, al sovraccarico cognitivo e alla difficoltà di mantenere confini chiari tra vita professionale e personale possono avere effetti significativi sulla salute dei lavoratori. Il technostress, definito come lo stress derivante dall'incapacità di gestire le tecnologie digitali in modo sano, colpisce una percentuale crescente di lavoratori agili e richiede interventi specifici di prevenzione e supporto. Le organizzazioni si trovano quindi a dover sviluppare politiche integrate che considerino simultaneamente gli aspetti fisici e psicosociali della sicurezza nel lavoro agile.

Rischi ergonomici: VDT, postura, attrezzature

I rischi ergonomici rappresentano una delle principali preoccupazioni in materia di salute e sicurezza nello smart working, con particolare riferimento all'utilizzo di videoterminali (VDT) in condizioni non sempre ottimali. L'utilizzo prolungato del computer, spesso in postazioni domestiche improvvisate e prive delle caratteristiche ergonomiche necessarie, può determinare l'insorgenza di patologie muscolo-scheletriche a carico del rachide cervicale, dorsale e lombare, degli arti superiori e della vista. L'articolo 174 del D.Lgs 81/08 disciplina specificamente l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, stabilendo che il lavoratore deve essere informato sulla corretta posizione di seduta, sull'orientamento dello schermo e sulle pause periodiche da effettuare, ma questi principi trovano applicazione difficile quando il lavoratore opera da casa.

La postazione di lavoro domestica presenta tipicamente criticità legate all'inadeguatezza di scrivanie, sedie e supporti, che spesso non consentono il mantenimento di una postura corretta. La mancanza di monitor regolabili in altezza, di supporti per i polsi, di sedie ergonomiche e di spazi adeguati determina posizioni di lavoro viziate che, nel tempo, possono causare disturbi muscolo-scheletrici cronici. Le ricerche condotte su popolazioni di lavoratori agili evidenziano un'elevata prevalenza di dolori cervicali, dorsali e lombari, spesso correlati proprio alle condizioni ergonomiche delle postazioni domestiche. La prevenzione di questi rischi richiede interventi strutturati che includano la fornitura di attrezzature adeguate, la formazione dei lavoratori e la verifica periodica delle condizioni di lavoro.

Gli strumenti di prevenzione dei rischi ergonomici nello smart working includono la predisposizione di checklist per la valutazione delle postazioni domestiche, la fornitura di kit ergonomici comprensivi di monitor support, tastiera e mouse esterni, sedie regolabili e poggiapiedi, nonché la promozione di pause attive e di esercizi di stretching durante la giornata lavorativa. Il datore di lavoro, pur non potendo modificare direttamente l'ambiente domestico, può fornire al lavoratore le indicazioni necessarie per organizzare la postazione in modo ergonomicamente corretto e può contribuire economicamente all'acquisto di attrezzature adeguate. La formazione riveste un ruolo fondamentale, insegnando ai lavoratori le corrette posture da mantenere e le buone pratiche per prevenire l'affaticamento visivo e muscolare.

Rischi psicosociali: isolamento, technostress

I rischi psicosociali nello smart working assumono una rilevanza particolare, poiché questa modalità lavorativa modifica profondamente le dinamiche relazionali e organizzative in cui il lavoratore è inserito. L'isolamento sociale rappresenta uno dei fattori di rischio più frequentemente segnalati dai lavoratori agili, che lamentano la mancanza di interazioni informali con i colleghi, la riduzione del senso di appartenenza all'organizzazione e la difficoltà di mantenere relazioni professionali stabili. Questo fenomeno può avere conseguenze significative sul benessere psicologico del lavoratore, determinando sensazioni di alienazione, demotivazione e, nei casi più gravi, sintomi depressivi o ansiosi che richiedono interventi clinici specifici.

Sul tema, ti consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento su Rischio Rumore: Valutazione e Protezione.

Il technostress, termine coniato per descrivere lo stress derivante dall'utilizzo delle tecnologie digitali, assume caratteristiche peculiari nel contesto dello smart working. La costante connessione, la facilità di contatto anche al di fuori dell'orario lavorativo, la pressione verso una risposta immediata alle comunicazioni digitali e la difficoltà di disconnettersi completamente creano uno stato di iperattivazione cognitiva che può esaurire le risorsepsichiche del lavoratore. La perdita dei confini tra tempo di lavoro e tempo personale, amplificata dalla pandemia e dalla diffusione dello smart working, ha determinato un fenomeno che gli studiosi definiscono "always on", con conseguenze significative sulla qualità del riposo e sulla salute generale del lavoratore.

La prevenzione dei rischi psicosociali nello smart working richiede un approccio multifattoriale che consideri sia gli aspetti organizzativi sia quelli individuali. Sul piano organizzativo, è fondamentale definire chiare regole di comunicazione, stabilire fasce orarie di reperibilità, promuovere l'utilizzo consapevole degli strumenti digitali e mantenere occasioni di incontro, anche virtuali, tra i membri dell'organizzazione. Sul piano individuale, la formazione sulla gestione dello stress, sulle tecniche di mindfulness e sull'organizzazione personale del lavoro può fornire ai lavoratori gli strumenti per affrontare le sfide dello smart working in modo sano. Il ruolo del management risulta determinante nel creare un clima organizzativo favorevole, nella promozione del benessere e nella rilevazione precoce di situazioni di disagio.

Rischi da ambienti non controllati

Lo smart working si caratterizza per la variabilità degli ambienti in cui il lavoratore svolge la propria attività, con rischi che derivano proprio da questa non controllabilità degli spazi di lavoro. A differenza dell'ambiente aziendale, dove il datore di lavoro può verificare e intervenire sulle condizioni di sicurezza, la postazione domestica sfugge a qualsiasi forma di controllo diretto e presenta caratteristiche estremamente eterogenee. Le condizioni di illuminazione, temperatura, rumorosità, polverosità e sicurezza elettrica variano enormemente da un'abitazione all'altra e possono determinare rischi significativi per la salute del lavoratore, che spesso non vengono percepiti come tali perché inseriti in un contesto percepito come familiare e sicuro.

I rischi elettrici rappresentano una delle preoccupazioni principali in relazione alle postazioni di lavoro domestiche, considerando che gli impianti elettrici delle abitazioni private non sono soggetti ai controlli periodici previsti per i luoghi di lavoro. Prolunghe, ciabatte, cavi deteriorati e sovraccarichi possono determinare situazioni di pericolo che il lavoratore, non essendo un tecnico qualificato, potrebbe non riconoscere. L'utilizzo di dispositivi personali per ragioni di lavoro, pratica ancora diffusa nonostante le indicazioni normative favorevoli alla fornitura aziendale, amplia ulteriormente il ventaglio di rischi elettrici potenziali, considerando la varietà di caricatori, adattatori e accessori non certificati che possono essere utilizzati.

I rischi di natura incidentale, quali incendi, allagamenti, fughe di gas e intrusioni, completano il quadro dei pericoli legati agli ambienti non controllati. Sebbene l'articolo 20 del D.Lgs 81/08 imponga a tutti i lavoratori l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone coinvolte, nel contesto dello smart working questo obbligo assume connotazioni specifiche, poiché il lavoratore si trova a operare in un ambiente che non è stato progettato per l'attività lavorativa. La formazione e l'informazione assumono quindi un ruolo cruciale nel rendere il lavoratore consapevole dei rischi presenti nel proprio ambiente domestico e delle misure di prevenzione da adottare, incluse quelle relative alla gestione delle emergenze in un contesto dove i piani di evacuazione aziendali non trovano applicazione diretta.

Valutazione nel DVR

Illustrazione per Smart Working e Sicurezza: Rischi e Benessere 2026

L'inclusione dello smart working nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta un passaggio obbligatorio per le organizzazioni che utilizzano questa modalità lavorativa, ma anche una sfida significativa per i professionisti della sicurezza chiamati a tradurre in termini operativi i principi normativi. Il D.Lgs 81/08, all'articolo 17, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a redigere il DVR in relazione alla natura dell'attività lavorativa, includendo tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. I lavoratori agili costituiscono indubbiamente un gruppo esposto a rischi specifici, derivanti dalle peculiarità dell'ambiente di lavoro domestico e dalle modalità di svolgimento della prestazione, e devono quindi essere oggetto di una valutazione dedicata.

La valutazione dei rischi per i lavoratori agili deve essere condotta con un approccio metodologico rigoroso, che tenga conto sia dei rischi comuni a tutte le tipologie di lavoro (rischi fisici, chimici, biologici) sia dei rischi specifici dello smart working (rischi ergonomici, psicosociali, da ambienti non controllati). L'articolo 28 del D.Lgs 81/08 fornisce le indicazioni generali sul contenuto della valutazione, che deve essere "semplificata" nelle modalità di redazione per le attività di impresa e professionali a basso rischio, ma che in ogni caso deve rispondere a requisiti di completezza e specificità. Per lo smart working, questo significa predisporre una sezione dedicata del DVR che analizzi sistematicamente tutti i rischi connessi a questa modalità lavorativa e definisca le misure di prevenzione e protezione adeguate.

La difficoltà principale nella valutazione dei rischi per i lavoratori agili risiede nella variabilità e non controllabilità dell'ambiente di lavoro, che rende impossibile una valutazione unitaria valida per tutti i lavoratori. Alcune organizzazioni hanno risolto questo problema adottando un approccio basato sulla valutazione delle condizioni generali e sulla fornitura di istruzioni specifiche ai lavoratori, mentre altre hanno sviluppato strumenti di autovalutazione che il lavoratore compila periodicamente e che alimenta il sistema di gestione della sicurezza aziendale. Indipendentemente dalla metodologia adottata, è fondamentale che la valutazione sia documentata e che le conclusioni siano comunicate ai lavoratori interessati, nel rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa.

Per una panoramica completa, puoi consultare la nostra guida dedicata a Rischio Vibrazioni: Corpo Intero e Sistema Mano-Braccio.

Come includere lo smart working nel DVR

L'inclusione dello smart working nel DVR richiede un processo strutturato che parta dall'identificazione dei lavoratori interessati e delle modalità di svolgimento del lavoro agile, per poi procedere all'analisi dei rischi specifici e alla definizione delle misure di prevenzione. Il primo passo consiste nell'inventario di tutti i lavoratori che svolgono attività in smart working, con l'indicazione della percentuale di tempo lavorato in modalità agile, delle attività svolte, delle attrezzature utilizzate e delle caratteristiche generali degli ambienti di lavoro domestici. Questa mappatura consente di identificare i gruppi omogenei di esposizione e di calibrare le misure di prevenzione in funzione delle effettive condizioni di lavoro.

La struttura della sezione del DVR dedicata allo smart working deve seguire i criteri generali di valutazione previsti dall'articolo 28 del D.Lgs 81/08, adattandoli alle specificità del lavoro agile. Per ciascun rischio identificato, la valutazione deve indicare la natura del rischio, i lavoratori esposti, le fonti di pericolo, le situazioni che possono determinare il danno, la probabilità di accadimento e la gravità delle conseguenze, le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare, il programma di attuazione delle misure stesse e i dispositivi di protezione individuale eventualmente forniti. Per i rischi ergonomici, ad esempio, la valutazione deve considerare le caratteristiche delle postazioni domestiche, le modalità di utilizzo delle attrezzature VDT, la durata dell'esposizione e le misure adottate per prevenire l'affaticamento muscolo-scheletrico e visivo.

La valutazione dei rischi per i lavoratori agili deve inoltre considerare i rischi legati alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati aziendali, aspetto che assume rilevanza crescente nel contesto della digitalizzazione del lavoro. L'utilizzo di reti domestiche non protette, la presenza di familiari durante le sessioni di lavoro, la stampa di documenti sensibili in ambiente domestico e l'utilizzo di dispositivi personali rappresentano fattori di rischio per la riservatezza aziendale che devono essere valutati e gestiti attraverso politiche specifiche e formazione dei lavoratori. La convergenza tra sicurezza sul lavoro e sicurezza informatica richiede un approccio integrato che coinvolga competenze diverse nella valutazione e nella gestione dei rischi.

Informativa sui rischi al lavoratore agile

L'informativa sui rischi al lavoratore agile costituisce un obbligo specifico del datore di lavoro, derivante dal combinato disposto della Legge 81/2017 e del D.Lgs 81/08, e rappresenta uno degli strumenti principali per garantire la sicurezza nel lavoro agile. L'articolo 36 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività lavorativa in generale e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Per i lavoratori agili, questa informativa assume caratteristiche specifiche, dovendo coprire sia i rischi generici del lavoro d'ufficio sia i rischi legati alle peculiarità dell'ambiente domestico e delle modalità di lavoro a distanza.

L'informativa deve essere fornita in forma scritta e deve essere documentata, in modo da dimostrare l'adempimento dell'obbligo in caso di verifiche ispettive o di contenzioso. Il contenuto dell'informativa deve includere la descrizione dei rischi ergonomici legati all'utilizzo prolungato di videoterminali e le indicazioni per l'organizzazione corretta della postazione di lavoro, i rischi psicosociali legati all'isolamento e al technostress con le strategie di prevenzione consigliate, i rischi derivanti dalle condizioni ambientali domestiche con le indicazioni per la verifica della sicurezza elettrica e la gestione delle emergenze, e le regole di comportamento per l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e degli strumenti informatici. L'informativa deve inoltre indicare il nominativo del RSPP e le modalità di contatto per segnalare situazioni di pericolo o richiedere assistenza.

Di seguito si propone un modello di informativa sui rischi per il lavoratore agile, che può essere adattato alle specificità di ciascuna organizzazione:

SEZIONE CONTENUTO
Identificazione Informazioni generali sul datore di lavoro, sul lavoratore agile e sulla data di consegna dell'informativa
Rischi ergonomici Descrizione dei rischi legati all'utilizzo del VDT, indicazioni per la postura corretta, per l'organizzazione della postazione e per le pause, specifiche sulle attrezzature fornite dall'azienda
Rischi psicosociali Descrizione dei rischi di isolamento e technostress, indicazioni per la gestione dello stress, per il mantenimento dei confini tra tempo di lavoro e tempo personale, per la comunicazione con l'organizzazione
Rischi ambientali Indicazioni per la verifica delle condizioni di sicurezza dell'ambiente domestico, con particolare attenzione all'impianto elettrico, all'illuminazione, alla temperatura e alla rumorosità
Emergenze Procedure da seguire in caso di emergenza, numeri utili, modalità di comunicazione con l'azienda
Dispositivi di protezione Eventuali DPI forniti, modalità di utilizzo e di sostituzione
Contatti Nominativi e recapiti del RSPP, del medico competente, del RLS e delle figure aziendali competenti
Accettazione Spazio per la firma del lavoratore per presa visione e accettazione delle condizioni

Il lavoratore agile deve sottoscrivere l'informativa per presa visione e accettazione, conservando una copia del documento e restituendo l'originale all'azienda per l'archiviazione nel fascicolo personale. L'informativa deve essere aggiornata ogni volta che intervengono modifiche significative nelle condizioni di lavoro o nella valutazione dei rischi, e comunque con periodicità almeno triennale, in coerenza con i principi generali di aggiornamento del DVR.

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Il diritto alla disconnessione

Il diritto alla disconnessione rappresenta uno dei pilastri fondamentali della disciplina dello smart working e costituisce uno strumento essenziale per la tutela della salute e del benessere dei lavoratori agili. Introdotto dalla Legge 81/2017 all'articolo 19, che stabilisce che "il lavoratore ha diritto a non ricevere richieste di prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro", questo diritto ha trovato una progressiva elaborazione normativa e giurisprudenziale che ne ha chiarito ambito e limiti. La finalità è chiara: garantire che il lavoratore agile possa godere di periodi di riposo effettivi, liberi da qualsiasi forma di contatto lavorativo, preservando così l'equilibrio tra vita professionale e personale e prevenendo i rischi psicosociali legati alla costante connessione.

L'esercizio effettivo del diritto alla disconnessione richiede l'adozione di politiche aziendali strutturate che definiscano con chiarezza le regole di comunicazione e le aspettative in materia di reperibilità, poiché la semplice previsione normativa non è sufficiente a modificare culture organizzative consolidate. Le ricerche condotte sui lavoratori agili evidenziano come, nonostante l'esistenza del diritto formale, molti lavoratori continuino a ricevere e-mail, messaggi e telefonate al di fuori dell'orario di lavoro, percepiti come pressioni implicite che li inducono a rimanere connessi anche durante i periodi di riposo. Questa situazione deriva da una combinazione di fattori culturali, organizzativi e tecnologici che richiede interventi plurimi per essere efficacemente affrontata.

La normativa vigente non prevede sanzioni specifiche per la violazione del diritto alla disconnessione, ma la sua mancata applicazione può avere conseguenze significative sul piano della responsabilità datoriale per danni alla salute del lavoratore. La giurisprudenza ha iniziato a riconoscere il nesso causale tra violazione del diritto alla disconnessione e insorgenza di patologie stress-correlate, aprendo la strada a possibili richieste risarcitorie. Le organizzazioni più avanzate hanno quindi compreso che il rispetto del diritto alla disconnessione non è solo un obbligo normativo, ma anche uno strumento di gestione del rischio e di tutela del capitale umano, che contribuisce alla sostenibilità nel lungo periodo del modello di lavoro agile.

Normativa e applicazione pratica

La normativa sul diritto alla disconnessione ha trovato la sua formulazione fondamentale nell'articolo 19 della Legge 81/2017, che stabilisce il diritto del lavoratore agile a non ricevere richieste di prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro, e nell'articolo 9 della stessa legge, che disciplina le forme di esercizio del diritto che possono essere individuate dagli accordi collettivi. Il successivo intervento del decreto legislativo 105/2022 ha rafforzato questo quadro normativo, estendendo al lavoro a distanza le tutele previste per il bilanciamento tra vita professionale e familiare e introducendo il diritto di non essere contattato al di fuori dell'orario di lavoro come principio generale applicabile a tutte le forme di lavoro a distanza.

L'applicazione pratica del diritto alla disconnessione presenta tuttavia numerose criticità, legate principalmente alla difficoltà di definire con precisione i confini dell'orario di lavoro nel contesto dello smart working e alla cultura di iperconnettività che caratterizza molte organizzazioni. La prestazione lavorativa in modalità agile, per sua natura, non è vincolata a fasce orarie fisse e può essere organizzata dal lavoratore in funzione delle proprie esigenze personali, ma questa flessibilità non deve tradursi in una disponibilità permanente. La soluzione adottata da molte organizzazioni consiste nella definizione di "core hours", fasce temporali in cui il lavoratore è tenuto a essere reperibile e disponibile per comunicazioni urgenti, al di fuori delle quali il diritto alla disconnessione opera in modo pieno.

Gli strumenti tecnologici possono sia ostacolare sia favorire l'esercizio del diritto alla disconnessione, a seconda di come vengono configurati e utilizzati. Da un lato, la posta elettronica e le applicazioni di messaggistica istantanea permettono l'invio di comunicazioni a qualsiasi ora, creando una pressione implicita verso la lettura e la risposta anche al di fuori dell'orario di lavoro. Dall'altro, i sistemi di messaggistica con indicazione dello stato di disponibilità, le funzionalità di programmazione dell'invio dei messaggi e le politiche di disabilitazione delle notifiche al di fuori dell'orario di lavoro possono contribuire al rispetto del diritto alla disconnessione. La formazione dei lavoratori e dei manager sull'utilizzo consapevole di questi strumenti rappresenta un elemento fondamentale per la piena attuazione del diritto.

Politiche aziendali di disconnessione

L'adozione di politiche aziendali strutturate in materia di disconnessione costituisce lo strumento principale per tradurre in pratica il diritto sancito dalla normativa e per creare una cultura organizzativa rispettosa dei tempi di riposo dei lavoratori. Queste politiche, che possono essere definite a livello di contrattazione collettiva o unilateralmente dal datore di lavoro nel rispetto delle previsioni normative, devono definire con chiarezza le regole di comunicazione, le aspettative in materia di risposta alle comunicazioni e le conseguenze del mancato rispetto delle regole stesse. L'elaborazione di queste politiche richiede un coinvolgimento significativo delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori, per garantire che le regole definite siano effettivamente efficaci e condivise.

Una politica aziendale di disconnessione efficace deve includere la definizione dell'orario di lavoro di riferimento e delle fasce di reperibilità, all'interno delle quali il lavoratore è tenuto a garantire la disponibilità per comunicazioni urgenti e non differibili. Deve inoltre prevedere l'indicazione delle tipologie di comunicazione che possono essere inviate al di fuori dell'orario di lavoro (comunicazioni non urgenti, informazioni di carattere generale) e di quelle che sono escluse (richieste operative, solleciti, comunicazioni che richiedono risposta immediata). È opportuno indicare le aspettative in materia di risposta, distinguendo tra comunicazioni che richiedono una risposta entro l'inizio del turno lavorativo successivo e comunicazioni che possono essere ignorate fino alla ripresa normale dell'attività.

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La comunicazione e la formazione rappresentano elementi fondamentali per l'efficacia delle politiche di disconnessione, che rischiano altrimenti di rimanere lettera morta. I manager devono essere formati sul proprio ruolo nel rispetto della disconnessione dei collaboratori, evitando di inviare comunicazioni al di fuori dell'orario di lavoro e di creare aspettative implicite di reperibilità permanente. I lavoratori devono essere informati sui propri diritti e sulle modalità per esercitarli, nonché sulle responsabilità connesse al mancato rispetto delle regole aziendali. La promozione di una cultura organizzativa che valorizza il riposo e la disconnessione come elementi di benessere e di efficacia lavorativa rappresenta l'obiettivo ultimo di queste politiche, che non devono essere percepite come vincoli ma come strumenti per la tutela della salute e della produttività.

Benessere e produttività nel lavoro agile

Il rapporto tra benessere e produttività nel lavoro agile costituisce un tema di crescente interesse per le organizzazioni e per i ricercatori, che hanno iniziato a verificare empiricamente gli effetti di questa modalità lavorativa sulle performance individuali e collettive. I dati disponibili mostrano un quadro articolato, in cui i benefici potenziali dello smart working in termini di flessibilità, riduzione dei tempi di spostamento e migliore gestione del bilanciamento vita-lavoro si confrontano con i rischi legati all'isolamento, al sovraccarico lavorativo e alla difficoltà di separazione tra tempo professionale e personale. La sfida per le organizzazioni consiste nel massimizzare i primi e minimizzare i secondi, attraverso politiche e pratiche evidence-based che tutelino simultaneamente la salute dei lavoratori e l'efficacia organizzativa.

Le ricerche condotte su popolazioni di lavoratori agili evidenziano come la percezione di benessere sia influenzata da molteplici fattori, tra cui la qualità dell'ambiente domestico di lavoro, il supporto ricevuto dall'organizzazione, la chiarezza delle aspettative professionali e la possibilità di mantenere relazioni sociali significative. I lavoratori che dispongono di spazi dedicati al lavoro, di attrezzature ergonomiche adeguate e di un supporto attivo da parte del management riportano livelli di benessere e di soddisfazione lavorativa superiori rispetto a coloro che lavorano in condizioni meno favorevoli. Analogamente, la frequenza delle interazioni con i colleghi e i supervisor, quando qualitativamente positive, correlano con indicatori migliori di benessere psicologico e di engagement.

La produttività nel lavoro agile mostra variazioni significative in funzione delle caratteristiche individuali, del tipo di attività svolta e del contesto organizzativo. Per attività che richiedono concentrazione prolungata e scarsa interazione, lo smart working può rappresentare un fattore di incremento della produttività, eliminando le interruzioni tipiche dell'ambiente d'ufficio e riducendo i tempi morti legati agli spostamenti. Per attività che richiedono invece collaborazione intensa e brainstorming creativo, la presenza in ufficio può risultare più efficace, rendendo opportuna l'adozione di modelli ibridi che combinino lavoro in presenza e lavoro agile in funzione delle esigenze operative. La sfida per le organizzazioni consiste nel calibrare queste modalità in modo da ottimizzare sia il benessere sia la produttività, attraverso un approccio personalizzato che tenga conto delle preferenze e delle necessità individuali.

Gestire smart working e sicurezza con Ordex

La gestione della sicurezza nello smart working richiede strumenti dedicati che consentano alle organizzazioni di adempiere agli obblighi normativi, di tutelare la salute dei lavoratori agili e di monitorare costantemente le condizioni di lavoro a distanza. Ordex HSE Manager offre una soluzione completa per la gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro, che include funzionalità specifiche per il lavoro agile. La piattaforma consente di gestire in modo strutturato la valutazione dei rischi per i lavoratori agili, predisponendo sezioni dedicate del DVR che considerino le peculiarità dello smart working e garantendo la tracciabilità dell'intero processo valutativo.

Le funzionalità di Ordex HSE Manager includono la gestione delle informative ai lavoratori agili, con la possibilità di predisporre documenti personalizzati, di tracciare la consegna e l'accettazione da parte dei lavoratori, e di gestire gli aggiornamenti periodici. Il sistema consente inoltre di strutturare programmi di formazione specifici per i lavoratori agili, coprendo tematiche quali l'ergonomia della postazione domestica, la prevenzione dei rischi psicosociali, la sicurezza informatica e l'esercizio del diritto alla disconnessione. La gestione delle attrezzature fornite ai lavoratori agili, inclusi i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari, completa il quadro delle funzionalità dedicate allo smart working.

L'approccio integrato di Ordex HSE Manager consente di superare la frammentazione tipica della gestione della sicurezza, collegando la valutazione dei rischi, l'informazione e formazione dei lavoratori, la gestione delle attrezzature e il monitoraggio degli indicatori di salute in un unico sistema. Per le organizzazioni che desiderano affrontare con professionalità e sistematicità le sfide della sicurezza nello smart working, Ordex rappresenta la soluzione ideale che combina conformità normativa, efficacia gestionale e attenzione al benessere dei lavoratori. Scopri come Ordex HSE Manager può aiutarti a gestire al meglio la sicurezza dei tuoi lavoratori agili.

Domande Frequenti

Chi è responsabile della valutazione dei rischi per i lavoratori agili?

La responsabilità della valutazione dei rischi per i lavoratori agili ricade sul datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 81/08, che stabilisce l'obbligo generale di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Questo obbligo si estende integralmente ai lavoratori agili, sebbene le modalità di adempimento tengano conto delle peculiarità dell'ambiente domestico. Il datore di lavoro può avvalersi del RSPP e del medico competente per l'esecuzione materiale della valutazione, ma la responsabilità della correttezza e completezza della valutazione rimane in capo al datore stesso. La valutazione deve essere documentata nel DVR e le conclusioni devono essere comunicate ai lavoratori attraverso l'informativa specifica prevista dalla normativa.

Quali requisiti deve avere l'accordo di lavoro agile?

L'accordo di lavoro agile deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla Legge 81/2017, tra cui la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa con le modalità di coordinamento tra le parti, la indicazione delle forme di esercizio del diritto alla disconnessione, le misure per garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile e le condizioni relative al trattamento dei dati e alla tutela della riservatezza. L'accordo può essere a tempo determinato o indeterminato e può prevedere la possibilità di revoca unilaterale da parte del datore di lavoro o di recesso da parte del lavoratore, con preavviso non superiore a trenta giorni. La mancanza della forma scritta determina l'invalidità dell'accordo e l'applicazione delle tutele previste per il lavoro in presenza.

Esiste un limite alla durata giornaliera dello smart working?

La normativa sul lavoro agile non prevede limiti massimi alla durata giornaliera della prestazione lavorativa in modalità agile, affidando alla libera determinazione delle parti la definizione dell'orario di lavoro. Tuttavia, il rispetto dei principi generali in materia di durata massima del lavoro e di riposi obbligatori implica che la prestazione lavorativa complessiva, inclusa quella in smart working, non può superare i limiti previsti dal D.Lgs 66/2003 e dalla contrattazione collettica applicabile. Il lavoratore ha diritto a undici ore consecutive di riposo giornaliero e a un riposo settimanale di ventiquattro ore, da cumulare con le undici ore giornaliere. Il diritto alla disconnessione costituisce ulteriore garanzia per il rispetto dei tempi di riposo, impedendo richieste di prestazione lavorativa al di fuori dell'orario concordato.

Quali tutele sono previste per le lavoratrici madri in smart working?

Le lavoratrici madri godono di tutele specifiche anche nello smart working, derivanti dal combinato disposto del D.Lgs 151/2001 (Testo Unico sulla maternità) e della Legge 81/2017. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice madre non può essere tenuta a prestare lavoro agile e conserva il diritto all'indennità prevista dalla normativa. Per quanto riguarda l'astensione facoltativa, il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici madri si applica anche durante lo smart working, a meno che la lavoratrice non dichiari espressamente la propria volontà di prestare attività lavorativa. Il datore di lavoro non può inoltre assegnare la lavoratrice madre a mansioni che comportano l'utilizzo prolungato di videoterminali per più di quattro ore giornaliere, obbligo che si applica indipendentemente dalla modalità di lavoro.

È obbligatoria la formazione specifica per i lavoratori agili?

Sì, la formazione specifica per i lavoratori agili è obbligatoria ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 81/08, che stabilisce l'obbligo di formazione di tutti i lavoratori in funzione dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa. Per i lavoratori agili, la formazione deve coprire i rischi ergonomici legati all'utilizzo delle attrezzature VDT, i rischi psicosociali e le misure di prevenzione, le procedure di emergenza in ambiente domestico, l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e la gestione del diritto alla disconnessione. La formazione deve essere erogata all'inizio del rapporto di lavoro agile e deve essere aggiornata in occasione di mutamenti nelle condizioni di lavoro o nell'introduzione di nuove tecnologie. La mancata formazione espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e può configurare una violazione degli obblighi di sicurezza.

Conclusioni

Lo smart working rappresenta una modalità lavorativa che richiede un ripensamento profondo degli approcci tradizionali alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro, introducendo sfide che il legislatore, i professionisti e le organizzazioni stanno progressivamente affrontando con strumenti normativi, metodologici e tecnologici dedicati. La comprensione del quadro normativo, l'identificazione e la valutazione dei rischi specifici, l'informazione e la formazione dei lavoratori agili, la promozione del benessere e il rispetto del diritto alla disconnessione costituiscono i pilastri di una gestione efficace della sicurezza nel lavoro agile. Le organizzazioni che investono in questi ambiti non solo adempiono agli obblighi normativi, ma costruiscono modelli di lavoro sostenibili che tutelano il capitale umano e favoriscono la produttività nel lungo periodo. Scopri come Ordex HSE Manager può aiutarti a gestire al meglio la sicurezza dei tuoi lavoratori agili.

INGAS

Scritto da

ing. Alessio S.

Founder & Tech Lead di Ordex · RSPP

Ingegnere informatico e RSPP, è il fondatore di Ordex. Unisce competenza tecnica e normativa per semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e degli adempimenti HSE di aziende e studi di consulenza.

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