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Formazione Obbligatoria 17 February 2026 351 letture

Nuovo Accordo Stato Regioni 2025: Guida Completa alla Formazione Sicurezza

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 rivoluziona la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Questa guida analizza tutte le novita: nuove durate dei corsi, regole per la FAD, verifiche di apprendimento obbligatorie e scadenze del periodo transitorio che termina il 23 maggio 2026.

INGAS
ing. Alessio S.

RSPP e Ingegnere informatico

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Nuovo Accordo Stato Regioni 2025: Guida Completa alla Formazione Sicurezza

Il panorama della formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia sta attraversando una trasformazione epocale. Il nuovo Accordo Stato Regioni del 2024, firmato il 21 novembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 2024, rappresenta la più significativa revisione normativa dal 2011, introducendo modifiche sostanziali che interessano tutte le figure chiave del sistema prevenzionistico aziendale. Questo articolo rappresenta la guida di riferimento più completa in italiano per comprendere le nuove disposizioni, le scadenze da rispettare e le implicazioni pratiche per datori di lavoro, RSPP, dirigenti, preposti e lavoratori. Il provvedimento abroga definitivamente i precedenti accordi del 2011 e 2012, stabilendo un periodo transitorio fino al 23 maggio 2026 durante il quale sarà possibile completare i percorsi formativi secondo le vecchie regole. Comprendere tempestivamente queste novità non è solo un obbligo normativo, ma un'opportunità per riorganizzare la gestione della formazione aziendale in modo più efficace ed efficiente, riducendo rischi e costi nel lungo periodo.

Cos'è il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 e quando entra in vigore

Illustrazione per Nuovo Accordo Stato Regioni 2025: Guida Completa alla Formazione Sicurezza

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, siglato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 novembre 2024 (rep. 234/CSR), costituisce il riferimento normativo fondamentale per l'erogazione della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08. Questo provvedimento si inserisce nel quadro delineato dall'articolo 17 del decreto legislativo 81/2008, che attribuisce alla formazione uno dei pilastri fondamentali per l'attuazione del sistema di prevenzione aziendale, insieme alla valutazione dei rischi e all'adozione di misure protettive. L'accordo rappresenta il risultato di un lungo processo di confronto tra il Governo, le Regioni e le parti sociali, durato oltre due anni, durante il quale sono state analizzate le criticità emerse dall'applicazione della normativa precedente e proposte soluzioni migliorative basate sull'evidenza scientifica e sulle best practice internazionali.

L'obiettivo primario dichiarato del nuovo Accordo è quello di rafforzare la qualità della formazione, garantendo un apprendimento effettivo e non meramente formale, attraverso l'introduzione di meccanismi di verifica più stringenti e la definizione di requisiti minimi più rigorosi per i soggetti formatori. Il provvedimento risponde anche all'esigenza di uniformare a livello nazionale le modalità di erogazione dei percorsi formativi, eliminando le disparità che si erano create tra le diverse Regioni nell'interpretazione delle vecchie disposizioni. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo dei preposti, figura centrale nel sistema di prevenzione aziendale come previsto dall'articolo 19 del D.Lgs 81/08, la cui formazione viene significativamente potenziata per renderla più coerente con le responsabilità effettive che questa figura è chiamata a svolgere sul posto di lavoro.

Data di approvazione, pubblicazione in GU e decorrenza

L'Accordo Stato Regioni del 21 novembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 23 dicembre 2024, data a partire dalla quale sono decorsi i termini per la sua entrata in vigore. Secondo la prassi consolidata per questo tipo di provvedimenti, la decorrenza è fissata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, vale a dire il 23 febbraio 2025. Tuttavia, il nuovo accordo prevede espressamente un periodo transitorio particolarmente esteso, fino al 23 maggio 2026, durante il quale rimangono valide le disposizioni precedenti per determinate fattispecie, consentendo agli operatori di adeguarsi gradualmente alle nuove prescrizioni. Questa scelta legislativa risponde alla necessità di non creare discontinuità improvvise nei percorsi formativi già avviati e di dare tempo sufficiente agli organismi formativi, alle Regioni e alle aziende per organizzarsi in modo adeguato.

È fondamentale comprendere che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non determina automaticamente l'immediata applicabilità di tutte le nuove disposizioni. Il provvedimento distingue infatti tra norme di immediata applicazione, come ad esempio quelle relative alle verifiche finali di apprendimento, e norme per le quali è previsto un periodo di adeguamento, come quelle relative alle nuove durate dei corsi per preposti. Gli operatori del settore devono pertanto prestare particolare attenzione alla data di decorrenza specifica di ogni singola previsione, consultando attentamente il testo dell'accordo e le eventuali circolari interpretative che gli organi competenti potranno emanare. La tempestività nell'adeguamento rappresenta non solo un obbligo di conformità normativa, ma anche un'opportunità per posizionarsi come soggetti all'avanguardia nella gestione della formazione sulla sicurezza.

Il periodo transitorio fino al 23 maggio 2026

Il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo rappresenta una delle novità più rilevanti per gli operatori del settore, poiché consente una gestione graduale del passaggio dalla vecchia alla nuova normativa senza creare situazioni di incertezza o di non conformità per le aziende che hanno già avviato percorsi formativi secondo le disposizioni precedenti. Questa finestra temporale, della durata di circa sedici mesi dall'entrata in vigore formale dell'accordo, è stata prevista dal legislatore sulla base delle numerose istanze pervenute durante la fase di consultazione, in considerazione della complessità delle modifiche introdotte e della necessità di adeguare i sistemi formativi, i materiali didattici e le procedure di verifica alle nuove prescrizioni. Durante questo periodo, sarà possibile completare i corsi già iniziati secondo le vecchie regole, purché siano rispettate determinate condizioni specificate nell'accordo stesso.

Le condizioni per l'applicazione del periodo transitorio riguardano principalmente la data di avvio dei percorsi formativi e la continuità degli stessi. In particolare, sono considerati validi i corsi per i quali l'avvio è avvenuto prima del 23 febbraio 2025, data di entrata in vigore dell'accordo, purché il percorso formativo sia completato entro il 23 maggio 2026. Per i corsi avviati dopo tale data, dovranno invece essere applicate integralmente le nuove disposizioni, incluse le nuove durate e i nuovi programmi formativi. Questa distinzione temporale richiede una mappatura accurata di tutti i percorsi formativi in corso o programmati, al fine di verificare per ciascuno di essi quale regime normativo applicare. Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporterebbe l'invalidità del percorso formativo, con conseguente necessità di ripetere la formazione secondo le nuove regole.

Quali accordi precedenti vengono abrogati

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 2024 abroga espressamente e integralmente tutti i precedenti accordi in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a partire dal celeberrimo Accordo del 21 dicembre 2011, rep. 221/CSR, che per oltre dodici anni ha costituito il riferimento normativo fondamentale per l'organizzazione dei percorsi formativi. L'abrogazione riguarda altresì il successivo Accordo del 25 luglio 2012, rep. 128/CSR, che aveva apportato alcune modifiche e integrazioni al primo, nonché tutte le successive intese, linee guida e circolari che si erano susseguite nel tentativo di interpretare e integrare le disposizioni originarie. Questa abrogazione totale ha lo scopo di eliminare ogni situazione di potenziale conflitto normativo e di fornire un quadro normativo unitario e coerente, facilmente consultabile e applicabile da parte di tutti gli operatori del settore, dalle aziende agli organismi formativi, dai professionisti della sicurezza agli enti di controllo.

L'abrogazione dei precedenti accordi non comporta automaticamente l'invalidità di tutta la formazione già erogata e completata secondo le vecchie regole, che rimane pienamente valida ai fini del riconoscimento dell'assolvimento degli obblighi formativi. Il principio generale di diritto intertemporale, ribadito espressamente nel nuovo accordo, stabilisce che la validità delle attestazioni già rilasciate non viene meno in ragione dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Ciò significa che un lavoratore che ha completato la propria formazione secondo le disposizioni dell'Accordo del 2011 non è tenuto a ripetere il percorso formativo, ma dovrà adeguarsi alle nuove regole solo per quanto riguarda l'aggiornamento periodico, secondo le cadenze e le modalità previste dal nuovo accordo. Questa soluzione garantisce il rispetto dell'affidamento legittimo dei soggetti che hanno già adempiuto ai propri obblighi formativi, evitando al contempo situazioni di discriminazione o di penalizzazione ingiustificata.

Le novità principali sulla formazione dei lavoratori

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La formazione dei lavoratori rappresenta il fondamento del sistema prevenzionistico aziendale, come ribadito dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08, che ne disciplina contenuti e modalità di erogazione. Il nuovo Accordo Stato Regioni mantiene sostanzialmente invariata la struttura generale della formazione lavoratori, articolata in formazione generale e formazione specifica, ma introduce alcune importanti novità volte a garantire un apprendimento effettivo e verificabile. La ratio sottostante a queste modifiche è quella di superare una concezione della formazione puramente formale e cartolare, per orientarla verso un risultato misurabile in termini di competenze effettivamente acquisite e spendibili nel contesto lavorativo. Le aziende e gli organismi formativi dovranno pertanto ripensare i propri approcci didattici, privilegiando metodologie attive e coinvolgenti rispetto alla mera trasmissione frontale di contenuti.

Il tema si integra con quanto discusso nella nostra analisi su Corso Ponteggi: Pimus e Montaggio.

La novità più significativa per quanto riguarda la formazione dei lavoratori riguarda l'introduzione dell'obbligatorietà della verifica finale di apprendimento, elemento che era già presente nella formulazione originaria dell'Accordo del 2011 ma che non aveva mai trovato un'applicazione uniforme sul territorio nazionale. Il nuovo accordo stabilisce in modo inequivocabile che tutti i percorsi formativi, indipendentemente dalla loro durata e dalla figura professionale interessata, devono concludersi con una verifica che attesti l'acquisizione delle competenze previste dal programma. Questa verifica può assumere diverse forme, inclusi test scritti, colloqui orali, simulazioni pratiche o altre modalità idonee a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi, e deve essere documentata nel registro formazione e nell'attestato rilasciato al partecipante. La mancata effettuazione della verifica comporta l'invalidità del percorso formativo ai fini del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo.

Formazione generale: durate e contenuti confermati

La durata della formazione generale per i lavoratori rimane confermata in 4 ore, come già previsto dall'Accordo del 2011, indipendentemente dal settore di appartenenza dell'azienda e dalla classificazione del rischio della mansione svolta. Questa scelta normativa riflette la concezione della formazione generale come momento di apprendimento dei concetti fondamentali relativi ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza, ai rischi generali presenti negli ambienti di lavoro e alle principali metodologie di prevenzione e protezione, indipendentemente dallo specifico contesto operativo. I contenuti della formazione generale, disciplinati dall'Allegato I del nuovo accordo, comprendono i concetti di danno, rischio, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti del sistema di prevenzione, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Questi contenuti rappresentano il bagaglio minimo di conoscenze che ogni lavoratore deve possedere per comprendere il significato della sicurezza sul lavoro e il proprio ruolo nel sistema prevenzistico aziendale.

L'aspetto più rilevante per quanto riguarda la formazione generale non è tanto la sua durata, quanto piuttosto la conferma della possibilità di erogarla in modalità e-learning asincrona, purché siano rispettati i requisiti tecnici e metodologici definiti dal nuovo accordo. Questa possibilità, che era già prevista dalla precedente normativa ma mai adeguatamente disciplinata, trova ora una regolamentazione precisa che consente alle aziende di ottimizzare i tempi e i costi della formazione, senza comprometterne la qualità e l'efficacia. La modalità e-learning è particolarmente indicata per la formazione generale, che presenta contenuti prevalentemente standardizzati e non richiede necessariamente interazioni dirette tra docenti e discenti. Tuttavia, l'utilizzo di questa modalità è subordinato alla verifica dell'identità del partecipante e alla tracciabilità effettiva del suo percorso formativo, elementi essenziali per garantire l'autenticità dell'attestazione rilasciata.

Formazione specifica: rischio basso, medio, alto

La formazione specifica, diversamente dalla formazione generale, presenta durate differenziate in funzione del livello di rischio del settore di appartenenza dell'azienda e della mansione specifica svolta dal lavoratore. Il nuovo Accordo Stato Regioni conferma sostanzialmente la tripartizione già prevista dall'Accordo del 2011, distinguendo tra rischio basso, rischio medio e rischio alto, con durate rispettive di 4, 8 e 12 ore per la formazione specifica iniziale. Questa differenziazione riflette l'esigenza di calibrare l'intensità della formazione alla effettiva esposizione al rischio del lavoratore, evitando sia formazioni insufficienti per mansioni effettivamente rischiose, sia formazioni eccessive per attività a basso rischio che risulterebbero poco significative e difficilmente spendibili nel contesto operativo quotidiano. La classificazione del rischio si basa sulla classificazione ATECO dell'attività economica dell'azienda, come riportato negli allegati del nuovo accordo.

Per quanto riguarda i contenuti della formazione specifica, il nuovo accordo rinvia agli Allegati II e III, che definiscono nel dettaglio i moduli formativi per ciascun livello di rischio. Questi contenuti sono strutturati in modo da fornire al lavoratore le conoscenze e le competenze necessarie per riconoscere i rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro, adottare comportamenti sicuri e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione degli infortuni più frequenti nel settore di riferimento e alle emergenze che potrebbero verificarsi. La formazione specifica deve essere progettata in modo da risultare direttamente applicabile nel contesto lavorativo del partecipante, integrando ove possibile esempi pratici e simulazioni che consentano di tradurre le conoscenze teoriche in competenze operative. L'azienda ha la responsabilità di comunicare all'organismo formatore le specificità del proprio contesto operativo, al fine di personalizzare adeguatamente il percorso formativo.

Verifica finale di apprendimento obbligatoria

L'introduzione dell'obbligatorietà della verifica finale di apprendimento rappresenta una delle novità più significative del nuovo Accordo Stato Regioni, con importanti implicazioni sia per gli organismi formativi che per le aziende committenti. Il nuovo accordo stabilisce che tutti i percorsi formativi, incluse le formazioni generali e specifiche dei lavoratori, devono concludersi con una verifica che accerti l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma. Questa verifica non costuisce più una semplice opzione o una prassi consigliata, ma un requisito essenziale per la validità del percorso formativo e per il rilascio dell'attestato di frequenza. La mancata effettuazione della verifica, o la sua non documentazione, comporta l'invalidità dell'intero percorso formativo con conseguente necessità di ripetizione dello stesso secondo le modalità previste dalla nuova disciplina.

Le modalità di verifica sono lasciate alla discrezionalità dell'organismo formatore, che può optare per test scritti con domande a risposta multipla o aperta, colloqui orali, simulazioni pratiche, analisi di casi o altre metodologie ritenute idonee a dimostrare l'acquisizione delle competenze previste. Il nuovo accordo fornisce alcune indicazioni generali sulla struttura della verifica, raccomandando che essa sia progettata in coerenza con gli obiettivi formativi e con le metodologie didattiche utilizzate durante il percorso formativo. La verifica deve essere superata con esito positivo per consentire il rilascio dell'attestato, e in caso di non superamento il partecipante deve avere la possibilità di ripetere la verifica o di integrare il proprio percorso formativo con elementi supplementari. Il risultato della verifica deve essere documentato nel registro formazione, che costituisce elemento probatorio dell'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo e può essere richiesto in occasione di ispezioni o controlli da parte degli organi di vigilanza.

Formazione per preposti: da 8 a 12 ore

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La revisione della formazione per i preposti costituisce una delle modifiche più significative del nuovo Accordo Stato Regioni, rispondendo alle crescenti responsabilità che questa figura è chiamata a svolgere nel sistema prevenzionistico aziendale. Il preposto, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e del D.Lgs 81/08, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricezionate, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Questa definizione evidenzia il ruolo di raccordo tra la direzione aziendale e i lavoratori esecutori, che richiede competenze specifiche sia in materia tecnica di prevenzione, sia in termini di capacità relazionali, comunicative e di gestione delle persone. Il nuovo accordo ha ritenuto necessario ampliare la formazione pregressa, ritenuta insufficiente rispetto alla complessità del ruolo, portandola da 8 a 12 ore.

L'estensione della durata del corso base per preposti da 8 a 12 ore risponde all'esigenza di fornire a questa figura gli strumenti conoscitivi e operativi necessari per svolgere efficacemente i compiti attribuitigli dalla normativa, con particolare riferimento ai compiti di sorveglianza e vigilanza previsti dall'articolo 19 del D.Lgs 81/08. Il preposto deve essere in grado di riconoscere le situazioni di rischio, intervenire tempestivamente per eliminare o ridurre i pericoli, comunicare efficacemente con i lavoratori e con la direzione aziendale, gestire le emergenze e partecipare alla valutazione dei rischi. Queste competenze richiedono un percorso formativo più approfondito rispetto a quello previsto dalla normativa precedente, che non teneva adeguatamente conto della evoluzione del quadro normativo e delle crescenti esigenze di professionalizzazione della figura preposta. Il nuovo accordo dedica particolare attenzione anche alla formazione continua di questa figura, introducendo l'obbligo di aggiornamento periodico che era precedentemente assente.

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Nuovo programma e contenuti del corso base

Il nuovo programma formativo per i preposti, definito nell'Allegato V del nuovo Accordo Stato Regioni, si articola in moduli tematici che coprono tutte le competenze necessarie per l'esercizio efficace del ruolo. Il corso base di 12 ore è strutturato in una prima parte dedicata ai fondamenti normativi e ai principi generali della prevenzione, con particolare riferimento al ruolo del preposto nel sistema delineato dal D.Lgs 81/08 e alle responsabilità connesse alla funzione di sorveglianza. Segue una parte dedicata ai rischi presenti negli ambienti di lavoro e alle misure di prevenzione e protezione, con approfondimenti specifici sui rischi più comuni e sulle modalità di riconoscimento e gestione delle situazioni pericolose. La terza parte è dedicata alle tecniche di comunicazione e alla gestione dei rapporti con i lavoratori, aspetto fondamentale per l'esercizio efficace del ruolo di guida e supervisione.

Un elemento di novità significativo del nuovo programma formativo riguarda l'inserimento di specifici moduli dedicati alla gestione delle emergenze e ai rapporti con i servizi di emergenza, nonché alla documentazione della attività di sorveglianza. Il preposto deve infatti essere in grado di compilare correttamente i registri e le schede di prevenzione, di segnalare tempestivamente le situazioni di rischio ai soggetti competenti e di collaborare efficacemente nella gestione degli incidenti e degli infortuni. Il programma prevede inoltre una significativa componente pratica, con esercitazioni, simulazioni e analisi di casi che consentano ai partecipanti di applicare le conoscenze teoriche a situazioni realistiche e di sviluppare le competenze operative necessarie per l'esercizio quotidiano del ruolo. La verifica finale di apprendimento assume particolare importanza per questa figura, data la rilevanza delle responsabilità connesse alla funzione di preposto.

Aggiornamento biennale di 6 ore

Una delle novità più rilevanti del nuovo Accordo Stato Regioni per quanto riguarda i preposti è l'introduzione dell'obbligo di aggiornamento periodico, che nella precedente normativa non era espressamente previsto per questa figura. Il nuovo accordo stabilisce che i preposti devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 6 ore con cadenza biennale, cioè ogni due anni. Questa prescrizione risponde all'esigenza di garantire il mantenimento e l'aggiornamento delle competenze nel tempo, tenuto conto dell'evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa che caratterizza il campo della salute e sicurezza sul lavoro. L'aggiornamento biennale rappresenta un adempimento obbligatorio, il cui mancato rispetto comporta la perdita della qualificazione come preposto e la conseguente necessità di ripetere il corso base per il suo riacquisto.

Il contenuto del corso di aggiornamento biennale deve essere calibrato sulle esigenze di aggiornamento professionale dei partecipanti, con particolare riferimento alle novità normative intervenute dalla precedente formazione, all'analisi degli incidenti e degli infortuni verificatisi, alle best practice emerse nel settore e alle innovazioni tecnologiche disponibili per la prevenzione. Il nuovo accordo non definisce nel dettaglio i contenuti obbligatori dell'aggiornamento, lasciando agli organismi formatori e alle aziende la possibilità di personalizzare il percorso in funzione delle specificità del settore e del contesto operativo. Tuttavia, è ragionevole attendersi che le linee guida di settore e le circolari interpretative forniscano indicazioni più precise sui requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, al fine di garantire un livello uniforme di competenze su tutto il territorio nazionale. La cadenza biennale dell'aggiornamento rappresenta un impegno significativo per le aziende, che dovranno pianificare con anticipo la formazione continua dei propri preposti.

Divieto di e-learning per preposti

Il nuovo Accordo Stato Regioni introduce una prescrizione particolarmente significativa per quanto riguarda le modalità di erogazione della formazione per preposti, stabilendo il divieto di utilizzare la modalità e-learning asincrona per questa figura. Questa scelta normativa riflette la particolare rilevanza del ruolo del preposto e la necessità che la formazione si svolga in presenza, consentendo interazioni dirette tra docenti e discenti, simulazioni pratiche, discussione di casi e sviluppo delle competenze relazionali essenziali per l'esercizio della funzione di sorveglianza. Il divieto di e-learning per i preposti rappresenta una deroga rispetto alla tendenza generale alla digitalizzazione della formazione, motivata dalla specificità del ruolo e dalla constatazione che determinate competenze, in particolare quelle di natura relazionale e gestionale, difficilmente possono essere acquisite attraverso modalità puramente telematiche.

La formazione per preposti deve pertanto essere erogata in presenza, attraverso lezioni frontali in aula, o in modalità videoconferenza sincrona, che consente l'interazione in tempo reale tra docenti e partecipanti. Questa prescrizione si applica sia al corso base di 12 ore che all'aggiornamento biennale di 6 ore, senza eccezioni legate alla pregressa esperienza del preposto o alla tipologia di rischio presente in azienda. Il divieto di e-learning asincrona implica che l'organismo formatore debba garantire la presenza fisica o la connessione in videoconferenza di tutti i partecipanti per l'intera durata del corso, con possibilità di verifica dell'identità e della partecipazione attiva. Questa prescrizione comporta necessariamente un maggiore impegno organizzativo e economico rispetto alla formazione in e-learning, ma risponde all'esigenza di garantire la qualità e l'efficacia della formazione per una figura così strategica nel sistema prevenzionistico aziendale.

Formazione per dirigenti e datori di lavoro

Il nuovo Accordo Stato Regioni dedica particolare attenzione alla formazione dei dirigenti e dei datori di lavoro, figure apicali del sistema prevenzionistico aziendale alle quali la normativa attribuisce responsabilità di primaria importanza ai sensi degli articoli 18 e 17 del D.Lgs 81/08. Il dirigente, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza. Il datore di lavoro, dal canto suo, è il responsabile ultimo del sistema di prevenzione aziendale e deve possedere capacità e competenze adeguate per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Il nuovo accordo conferma sostanzialmente le durate della formazione già previste per queste figure, introducendo tuttavia alcune importanti novità relative agli obblighi formativi dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione.

La formazione dei dirigenti e dei datori di lavoro rappresenta un elemento qualificante del sistema prevenzionistico, poiché queste figure sono chiamate a prendere decisioni strategiche che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza dei dipendenti. Il nuovo accordo sottolinea come la formazione di queste figure non debba essere intesa come mero adempimento formale, ma come momento di acquisizione di competenze effettivamente spendibili nella gestione quotidiana della prevenzione. Particolare importanza viene attribuita alla comprensione del quadro normativo, dei principi di valutazione dei rischi, delle responsabilità civili e penali connesse alle violazioni in materia di sicurezza, nonché delle tecniche di gestione della prevenzione aziendale. La formazione deve fornire ai partecipanti gli strumenti per valutare criticamente le soluzioni proposte dai consulenti e dai professionisti della sicurezza, assumendo decisioni informate e consapevoli.

Corso dirigenti: conferma 16 ore con novità

Il nuovo Accordo Stato Regioni conferma la durata del corso per dirigenti in 16 ore, articolate in moduli che coprono i principali ambiti di competenza richiesti a questa figura. Il corso è strutturato in una prima parte dedicata ai fondamenti normativi e ai principi generali della prevenzione, con particolare riferimento al ruolo del dirigente nel sistema di gestione della sicurezza aziendale e alle responsabilità connesse alla funzione dirigenziale. Segue una parte dedicata ai criteri e agli strumenti per la valutazione dei rischi, con approfondimenti sulle metodologie di analisi e sulla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. La terza parte affronta le tematiche della gestione della prevenzione, inclusi la pianificazione delle attività preventive, l'allocazione delle risorse, la comunicazione interna e la gestione delle emergenze. Il corso si conclude con una parte dedicata alle responsabilità giuridiche dei soggetti del sistema prevenzionistico e alle conseguenze delle violazioni normative.

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Le novità introdotte dal nuovo accordo per quanto riguarda il corso dirigenti riguardano principalmente il programma didattico e le metodologie di verifica. Il programma formativo è stato aggiornato per tenere conto delle modifiche intervenute nel quadro normativo e delle nuove conoscenze scientifiche in materia di prevenzione. In particolare, sono stati integrati moduli relativi alla gestione dei rischi emergenti, alla prevenzione dello stress lavoro-correlato, alla sicurezza psicologica nei luoghi di lavoro e all'utilizzo delle nuove tecnologie per la prevenzione. La verifica finale di apprendimento assume carattere obbligatorio e deve accertare non solo l'acquisizione delle conoscenze teoriche, ma anche la capacità di applicare le competenze acquisite a situazioni concrete. L'utilizzo della modalità e-learning asincrona è ammessa per il corso dirigenti, purché siano rispettati i requisiti tecnici e metodologici definiti dal nuovo accordo, inclusa la possibilità di verifica dell'identità dei partecipanti e la tracciabilità del percorso formativo.

Nuovo obbligo formativo per i datori di lavoro (16 ore + 6 aggiornamento)

Una delle novità più significative del nuovo Accordo Stato Regioni riguarda l'introduzione di un obbligo formativo specifico per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 81/08. Il decreto legislativo 81/2008 consente ai datori di lavoro di assumere personalmente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi in cui l'azienda non superi i 30 lavoratori e presenti rischi particolarmente bassi, previa frequenza di un corso di formazione adeguata. Il nuovo accordo disciplina ora in modo organico questo percorso formativo, stabilendo una durata di 16 ore per il corso base e un obbligo di aggiornamento periodico di 6 ore con cadenza quinquennale. Questa prescrizione rappresenta una formalizzazione di una prassi già consolidata, ma introduce una regolamentazione uniforme a livello nazionale che era precedentemente carente.

Il corso per datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP copre i medesimi ambiti tematici previsti per il corso dirigenti, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi specifici dell'azienda e alla pianificazione delle attività di prevenzione. Il programma formativo tiene conto della specificità del ruolo del datore di lavoro, che non è un semplice esecutore di prescrizioni normative ma il soggetto titolare dell'impresa e responsabile ultimo delle scelte aziendali. La formazione deve fornire al datore di lavoro le competenze necessarie per comprendere i rischi presenti nella propria attività, adottare le misure di prevenzione più appropriate, coinvolgere correttamente i lavoratori nella gestione della sicurezza e interfacciarsi efficacemente con i professionisti della sicurezza e con gli organi di vigilanza. L'aggiornamento quinquennale di 6 ore garantisce il mantenimento delle competenze nel tempo e l'adeguamento alle eventuali modifiche normative e tecniche intervenute.

Novità su RSPP e ASPP

La formazione dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e complessi del nuovo Accordo Stato Regioni, data la centralità di queste figure nel sistema prevenzionistico aziendale. RSPP e ASPP sono i soggetti ai quali il datore di lavoro delega la gestione operativa della prevenzione, come previsto dall'articolo 31 del D.Lgs 81/08, e la loro competenza tecnico-professionale costituisce un fattore determinante per l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza aziendale. Il nuovo accordo conferma sostanzialmente la struttura della formazione RSPP già prevista dalla normativa precedente, articolata nei moduli A, B e C, ma introduce alcune importanti modifiche relative ai contenuti, alle modalità di erogazione e agli obblighi di aggiornamento. L'obiettivo è quello di garantire una formazione di elevata qualità, coerente con le crescenti esigenze di professionalizzazione del ruolo e con la complessità dei rischi presenti negli ambienti di lavoro contemporanei.

La figura del RSPP assume un ruolo sempre più strategico nelle organizzazioni aziendali, passando da un ruolo essenzialmente consulenziale a un ruolo di vero e proprio partner della direzione nella gestione dei rischi occupazionali. Questa evoluzione richiede competenze sempre più sofisticate, che spaziano dalla conoscenza tecnica dei rischi alle capacità di project management, dalla padronanza degli strumenti normativi alle competenze relazionali e comunicative. Il nuovo accordo risponde a queste esigenze confermando la struttura modulare della formazione, che consente una personalizzazione del percorso formativo in funzione delle specificità del settore e dei rischi presenti, ma introduce requisiti più stringenti per quanto riguarda la qualità dell'erogazione e la verifica dell'apprendimento. Particolare attenzione viene dedicata alla formazione continua, con obblighi di aggiornamento periodico che garantiscono il mantenimento delle competenze nel tempo.

Modulo A ridotto da 28 a 28 ore (confermato)

Il modulo A, che costituisce il percorso formativo base per l'accesso alla funzione di RSPP e ASPP, viene confermato nella sua durata di 28 ore anche dal nuovo Accordo Stato Regioni, sfatando le voci che circulavano durante la fase di consultazione di una sua possibile riduzione o ampliamento. Il modulo A rappresenta il fondamento della formazione del responsabile e dell'addetto al servizio di prevenzione, fornendo le conoscenze generali sulla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sui principi del sistema di prevenzione aziendale, sui soggetti del sistema e sui loro compiti e responsabilità. Questa formazione comune a tutti i percorsi formativi RSPP e ASPP è strutturata in modo da fornire una base omogenee di conoscenze, sulla quale si innestano successivamente le specializzazioni settoriali. La durata di 28 ore è stata ritenuta adeguata per garantire una preparazione solida senza risultare eccessivamente gravosa per i partecipanti, tenuto conto che molti di essi provengono da percorsi formativi pregressi in materie affini.

Il contenuto del modulo A, definito nell'Allegato IV del nuovo accordo, si articola in unità formative che coprono il quadro normativo di riferimento, i principi fondamentali della prevenzione, la valutazione dei rischi, la documentazione tecnica, la gestione delle emergenze e i rapporti con i servizi di vigilanza. La didattica deve essere prevalentemente frontale, con possibilità di utilizzo dell'e-learning per una parte limitata del percorso, purché siano rispettati i requisiti tecnici e metodologici definiti dall'accordo. Al termine del modulo A è prevista una verifica finale di apprendimento, che può essere superata solo dopo aver frequentato almeno il 90% delle ore complessive. Il superamento della verifica consente l'accesso al modulo B, che completa la formazione di base per gli ASPP e costituisce il presupposto per la specializzazione settoriale del modulo C per i RSPP destinati a operare in settori ad alto rischio.

Modulo B comune a 48 ore e specializzazioni

Il modulo B rappresenta la seconda fase della formazione di base per RSPP e ASPP, dedicata all'acquisizione delle competenze tecniche specifiche per la valutazione e la gestione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro. Il nuovo Accordo Stato Regioni conferma la struttura del modulo B articolata in una parte comune a tutti i settori, della durata di 48 ore, e in specializzazioni settoriali di durata variabile in funzione della classificazione del rischio del settore di destinazione. La parte comune affronta i temi fondamentali della prevenzione tecnica, inclusi i rischi meccanici, elettrici, chimici, biologici, fisici e ergonomici, fornendo le conoscenze necessarie per comprendere le modalità di insorgenza dei rischi e le strategie di prevenzione e protezione più efficaci. La didattica deve essere prevalentemente pratica, con esercitazioni, analisi di casi e simulazioni che consentano ai partecipanti di sviluppare le competenze operative necessarie per l'esercizio della funzione.

Il nostro software per la gestione della formazione e progettato proprio per rispondere a queste esigenze operative.

Le specializzazioni settoriali del modulo B sono articolate in funzione della classificazione ATECO dell'attività economica, con durate differenziate che riflettono la maggiore o minore complessità dei rischi presenti nei diversi settori. Per i settori a basso rischio, la specializzazione ha una durata di 12 ore, per i settori a medio rischio di 24 ore, per i settori ad alto rischio di 48 ore. Queste specializzazioni consentono di personalizzare la formazione in funzione del contesto operativo in cui il RSPP o l'ASPP andrà a operare, garantendo l'acquisizione delle competenze specifiche necessarie per affrontare i rischi caratteristici del settore. Il superamento del modulo B, comprensivo della parte comune e della specializzazione settoriale, è propedeutico per l'accesso al modulo C, riservato ai RSPP dei settori a alto rischio, che completa il percorso formativo con contenuti avanzati relativi alla organizzazione e gestione della prevenzione.

Aggiornamento: 40 ore/5 anni RSPP, 20 ore/5 anni ASPP

Il nuovo Accordo Stato Regioni disciplina in modo organico gli obblighi di aggiornamento periodico per RSPP e ASPP, introducendo una regolamentazione uniforme a livello nazionale che era precedentemente frammentata e lacunosa. La scelta normativa è quella di differenziare gli obblighi di aggiornamento in funzione del ruolo ricoperto e delle responsabilità connesse, prevedendo un carico formativo maggiore per i RSPP rispetto agli ASPP, coerentemente con la maggiore ampiezza delle funzioni e delle responsabilità della figura del responsabile rispetto a quella dell'addetto. La RSPP è tenuto a frequentare un percorso di aggiornamento della durata complessiva di 40 ore nel quinquennio, mentre l'ASPP deve frequentare un percorso di aggiornamento di 20 ore nel medesimo arco temporale. Queste durate rappresentano il minimo obbligatorio, e possono essere incrementate dai contratti collettivi o da disposizioni regionali più stringenti.

L'aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP deve essere finalizzato al mantenimento e all'aggiornamento delle competenze professionali, con particolare riferimento alle novità normative, all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia di prevenzione, all'analisi degli incidenti e degli infortuni significativi e alle best practice emergenti nel settore. Il nuovo accordo lascia ampia libertà nella definizione dei contenuti specifici dell'aggiornamento, che possono essere personalizzati in funzione delle esigenze professionali del partecipante e delle caratteristiche del settore di operazione. Tuttavia, è ragionevole attendersi che gli ordini professionali e le associazioni di categoria elaborino linee guida e programmi formativi di riferimento, che consentano una applicazione uniforme dei requisiti di aggiornamento su tutto il territorio nazionale. Il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la perdita della qualificazione professionale, con conseguente necessità di ripetere la formazione completa per il suo riacquisto.

E-learning e FAD: cosa cambia

La disciplina della formazione a distanza e dell'e-learning rappresenta uno degli aspetti più innovativi del nuovo Accordo Stato Regioni, che per la prima volta fornisce un quadro normativo organico e completo per l'utilizzo delle tecnologie digitali nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. La crescente diffusione delle piattaforme e-learning e l'esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa precedente hanno evidenziato sia le potenzialità che i limiti della formazione a distanza, consentendo al legislatore di elaborare una regolamentazione che bilancia l'esigenza di modernizzazione e semplificazione con quella di garanzia della qualità e dell'efficacia dei percorsi formativi. Il nuovo accordo distingue tra diverse modalità di erogazione a distanza, ciascuna con specifici requisiti e limiti di applicazione, fornendo agli operatori criteri chiari per la scelta della modalità più appropriata in funzione degli obiettivi formativi e delle caratteristiche dei partecipanti.

La digitalizzazione della formazione sulla sicurezza presenta vantaggi significativi in termini di flessibilità, accessibilità e scalabilità, consentendo di raggiungere un elevato numero di partecipanti distribuiti sul territorio senza i vincoli logistici e organizzativi tipici della formazione in presenza. Tuttavia, la formazione a distanza presenta anche limiti intrinseci, legati in particolare alla difficoltà di garantire l'attenzione del partecipante, l'interazione con il docente e con gli altri discenti, e l'applicazione pratica dei contenuti teorici. Il nuovo accordo affronta queste criticità attraverso una disciplina differenziata delle diverse modalità e-learning, riservando la formazione in presenza o in videoconferenza sincrona alle figure e ai contenuti per i quali la interazione diretta è ritenuta essenziale, e ammettendo l'e-learning asincrona solo per i percorsi formativi che non richiedono necessariamente la compresenza fisica di docenti e discenti.

Corsi ammessi in FAD asincrona

Il nuovo Accordo Stato Regioni stabilisce in modo chiaro quali percorsi formativi possono essere erogati in modalità e-learning asincrona, distinguendo tra formazione per la quale questa modalità è ammessa e formazione per la quale è invece esclusa o subordinata a condizioni specifiche. L'e-learning asincrona, caratterizzata dalla fruizione autonoma dei contenuti formativi da parte del partecipante senza la presenza simultanea del docente, è ammessa per la formazione generale dei lavoratori, per la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio, per il modulo A RSPP e ASPP nella misura massima del 50% delle ore complessive, e per i corsi di aggiornamento di tutte le figure, con l'eccezione dei preposti per i quali è esclusa. Questa disciplina riflette la valutazione del legislatore secondo cui determinati contenuti formativi possono essere efficacemente trasmessi attraverso modalità autonome di apprendimento, mentre altri richiedono necessariamente l'interazione diretta con il docente o con gli altri partecipanti.

L'ammissione all'e-learning asincrona è subordinata al rispetto di specifici requisiti tecnici e metodologici, definiti dal nuovo accordo in modo dettagliato. La piattaforma e-learning deve garantire la tracciabilità del percorso formativo, registrando le sessioni di studio, i tempi di fruizione, i test intermedi e finali e le interazioni del partecipante con i contenuti formativi. Deve inoltre essere in grado di verificare l'identità del partecipante, attraverso sistemi di autenticazione sicuri, e di assicurare che la formazione sia effettivamente completata dalla persona a cui fa riferimento l'attestato. I contenuti formativi devono essere multimediali, interattivi e aggiornati, e devono essere strutturati in modo da favorire l'apprendimento attivo piuttosto che la mera fruizione passiva di informazioni. L'utilizzo dell'e-learning asincrona per percorsi formativi che non rispettano questi requisiti comporta l'invalidità della formazione e la necessità di ripetizione del percorso secondo le modalità prescritte.

Videoconferenza sincrona: equiparata all'aula

Una delle novità più significative del nuovo Accordo Stato Regioni riguarda la disciplina della videoconferenza sincrona, che viene espressamente equiparata alla formazione in presenza in aula per tutti i percorsi formativi, senza eccezioni. Questa scelta normativa risponde all'evoluzione tecnologica e alla crescente familiarità degli operatori con gli strumenti di videoconferenza, che hanno dimostrato durante l'emergenza pandemica di poter garantire una qualità dell'apprendimento comparabile alla formazione in presenza. La videoconferenza sincrona consente l'interazione in tempo reale tra docenti e partecipanti, la condivisione di materiali didattici, lo svolgimento di esercitazioni collaborative e la verifica continua dell'apprendimento, elementi che erano tradizionalmente considerati appannaggio esclusivo della formazione in presenza.

L'equiparazione della videoconferenza sincrona alla formazione in presenza comporta che tutti i corsi previsti dal nuovo accordo, inclusi quelli per preposti per i quali l'e-learning asincrona è esclusa, possono essere erogati attraverso questa modalità. L'utilizzo della videoconferenza è tuttavia subordinato al rispetto di requisiti tecnici minimi, che garantiscano la qualità della trasmissione audio e video, la stabilità della connessione e la possibilità di interazione efficace tra tutti i partecipanti. La piattaforma di videoconferenza deve consentire la visualizzazione simultanea di tutti i partecipanti e del docente, la condivisione di schermate e documenti, l'utilizzo di lavagne virtuali e strumenti interattivi, la registrazione della sessione per eventuali verifiche successive. Il docente deve essere in grado di gestire efficacemente la classe virtuale, mantenendo l'attenzione dei partecipanti e favorendo la partecipazione attiva anche in assenza della compresenza fisica.

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Requisiti tecnici delle piattaforme e-learning

Il nuovo Accordo Stato Regioni dedica particolare attenzione ai requisiti tecnici delle piattaforme e-learning, fornendo indicazioni dettagliate che gli organismi formativi devono rispettare per poter erogare formazione a distanza in modo conforme alla normativa. Questi requisiti mirano a garantire la qualità dell'erogazione formativa, la tracciabilità del percorso di apprendimento e l'autenticità dell'attestazione rilasciata. La piattaforma deve essere in grado di identificare univocamente ogni partecipante, attraverso sistemi di autenticazione che prevedano l'utilizzo di credenziali personali e non condivisibili, e deve registrare in modo automatico e puntuale tutte le attività svolte dal partecipante, incluse le sessioni di studio, i test intermedi e finali, le interazioni con i contenuti formativi e i tempi di fruizione. Questi registri devono essere conservati per un periodo minimo di 10 anni e devono essere disponibili per eventuali verifiche da parte degli organi di controllo.

Oltre ai requisiti di tracciabilità e identificazione, la piattaforma e-learning deve soddisfare specifici requisiti di accessibilità e usabilità, che garantiscano la fruibilità dei contenuti formativi anche da parte di partecipanti con disabilità o con limitate competenze digitali. I contenuti devono essere conformi agli standard di accessibilità web definiti dalla normativa vigente e devono essere compatibili con i principali browser e dispositivi. La piattaforma deve inoltre garantire la sicurezza dei dati personali dei partecipanti, nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati e della normativa nazionale di recepimento. L'organismo formatore è responsabile della verifica del rispetto di questi requisiti da parte della piattaforma utilizzata, e deve essere in grado di dimostrare la conformità in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza. Il mancato rispetto dei requisiti tecnici comporta l'invalidità della formazione erogata attraverso la piattaforma non conforme.

Formazione RLS: novità e conferme

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del sistema prevenzionistico italiano, che assegna ai lavoratori un ruolo attivo nella gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il RLS, eletto o designato dai lavoratori conformemente alle procedure previste dai contratti collettivi, esercita le funzioni previste dall'articolo 50 del D.Lgs 81/08, inclusa la partecipazione alla valutazione dei rischi, la promozione di iniziative di prevenzione e la rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro e degli organi di vigilanza. Il nuovo Accordo Stato Regioni conferma sostanzialmente la disciplina della formazione RLS già prevista dalla normativa precedente, mantenendo la durata del corso base in 32 ore e l'obbligo di aggiornamento annuale, ma introduce alcune precisazioni relative alle modalità di erogazione e ai requisiti di validità dei percorsi formativi.

La figura del RLS riveste un'importanza particolare nel sistema di prevenzione aziendale, poiché rappresenta il punto di vista dei lavoratori e garantisce che le istanze di sicurezza siano adeguatamente considerate nelle scelte organizzative e tecniche dell'azienda. Il RLS non è un professionista della sicurezza, ma un lavoratore che affianca alle proprie mansioni ordinarie la funzione di rappresentanza in materia di salute e sicurezza, e che deve pertanto possedere una formazione adeguata alle responsabilità che questa funzione comporta, senza tuttavia richiedere le competenze tecniche approfondite tipiche del RSPP. Il nuovo accordo riconosce questa specificità, confermando una durata del corso base intermedia tra quella dei lavoratori e quella dei preposti, e mantenendo un aggiornamento annuale che garantisce il continuo confronto tra il RLS e l'evoluzione normativa e tecnica del settore.

Corso base 32 ore e aggiornamento annuale

Il corso base per RLS mantiene la durata di 32 ore stabilita dalla normativa precedente, articolata in moduli tematici che coprono tutti gli ambiti di competenza necessari per l'esercizio efficace della funzione di rappresentanza. Il programma formativo, definito nell'Allegato II del nuovo accordo, include i fondamenti normativi della prevenzione in Italia, con particolare riferimento al ruolo e alle funzioni del RLS nel sistema delineato dal D.Lgs 81/08. Segue una parte dedicata ai rischi presenti negli ambienti di lavoro e alle strategie di prevenzione, con un approccio orientato alla comprensione dei meccanismi di insorgenza dei rischi e delle modalità di intervento piuttosto che all'acquisizione di competenze tecniche specialistiche. La terza parte affronta le tecniche di comunicazione e di rappresentanza, fornendo al RLS gli strumenti per interagire efficacemente con il datore di lavoro, con i lavoratori e con gli organi di vigilanza. Il corso si conclude con moduli dedicati alla gestione dei rapporti sindacali e alla promozione della cultura della sicurezza nell'azienda.

L'aggiornamento annuale del RLS, confermato nella durata minima di 4 ore (o 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori), rappresenta un adempimento obbligatorio la cui mancata osservazione non comporta direttamente la decadenza dalla carica, ma può configurare una violazione degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro. Il contenuto dell'aggiornamento deve essere orientato alle novità normative intervenute dalla precedente formazione, all'analisi degli incidenti e degli infortuni significativi, alle best practice emerse nel settore e alle iniziative di promozione della sicurezza realizzate in azienda o in contesti comparabili. Il nuovo accordo conferma la possibilità di erogare la formazione RLS, sia il corso base che l'aggiornamento, in modalità e-learning asincrona o videoconferenza sincrona, purché siano rispettati i requisiti tecnici definiti dalla disciplina generale della formazione a distanza.

Modalità di erogazione ammesse

Il nuovo Accordo Stato Regioni conferma la possibilità di erogare la formazione RLS in diverse modalità, lasciando agli organismi formativi e alle aziende la scelta della soluzione più adeguata in funzione delle esigenze organizzative e delle caratteristiche dei partecipanti. La formazione in presenza in aula rimane la modalità tradizionale e consolidata, particolarmente indicata per il corso base che richiede interazioni significative tra docenti e discenti e tra i partecipanti stessi. La videoconferenza sincrona è ammessa per tutti i percorsi formativi RLS, inclusi il corso base e l'aggiornamento, e rappresenta una valida alternativa alla formazione in presenza quando questa non sia praticabile per ragioni logistiche o organizzative. L'e-learning asincrona è anch'essa ammessa, con particolare indicazione per l'aggiornamento annuale e per le parti del corso base che presentano contenuti prevalentemente informativi e non richiedono necessariamente interazione diretta.

La scelta della modalità di erogazione deve essere guidata dalla valutazione degli obiettivi formativi e delle caratteristiche dei partecipanti, privilegiando le modalità che garantiscono il miglior apprendimento possibile. Per il corso base del RLS, che ha una durata significativa e affronta tematiche complesse che richiedono approfondimenti e discussioni, la formazione in presenza o la videoconferenza sincrona sono generalmente da preferire rispetto all'e-learning asincrona. Per l'aggiornamento annuale, che ha una durata più limitata e può essere focalizzato su tematiche specifiche, l'e-learning rappresenta una soluzione pratica ed efficiente, che consente ai partecipanti di fruire la formazione in modo flessibile senza eccessive interruzioni dell'attività lavorativa. Indipendentemente dalla modalità scelta, la formazione RLS deve sempre concludersi con la verifica finale di apprendimento, che può assumere le forme più appropriate in funzione dei contenuti e della modalità di erogazione.

Tabella riepilogativa di tutti i corsi

La complessità del nuovo Accordo Stato Regioni e la molteplicità delle figure formative coinvolte rendono particolarmente utile una visione d'insieme che consenta di identificare rapidamente le caratteristiche principali di ciascun percorso formativo. La tabella riepilogativa che segue raccoglie le informazioni essenziali relative alla durata dei corsi base, alla cadenza e alla durata degli aggiornamenti e alle modalità di erogazione ammesse per ciascuna figura del sistema prevenzionistico. Questa sintesi non sostituisce la consultazione integrale del testo dell'accordo e degli allegati tecnici, ma può servire come rapido riferimento per la pianificazione della formazione aziendale e per la verifica della conformità dei percorsi formativi alle nuove prescrizioni normative.

Figura formativa Corso base Aggiornamento E-learning Videoconferenza
Lavoratori - Formazione generale 4 ore 5 anni (durata non specificata) Ammesso Ammesso
Lavoratori - Formazione specifica (basso rischio) 4 ore 5 anni (durata non specificata) Ammesso Ammesso
Lavoratori - Formazione specifica (medio rischio) 8 ore 5 anni (durata non specificata) Ammesso Ammesso
Lavoratori - Formazione specifica (alto rischio) 12 ore 5 anni (durata non specificata) Ammesso Ammesso
Preposti 12 ore 2 anni (6 ore) NON ammesso Ammesso
Dirigenti 16 ore 5 anni (8 ore) Ammesso Ammesso
Datore di lavoro RSPP 16 ore 5 anni (6 ore) Ammesso Ammesso
RSPP - Modulo A 28 ore 5 anni (40 ore) 50% max Ammesso
RSPP - Modulo B comune 48 ore 5 anni (40 ore) NO Ammesso
RSPP - Modulo B specializzazione 12-48 ore (secondo rischio) 5 anni (40 ore) NO Ammesso
RSPP - Modulo C 24 ore 5 anni (40 ore) NO Ammesso
ASPP - Modulo A 28 ore 5 anni (20 ore) 50% max Ammesso
ASPP - Modulo B comune 48 ore 5 anni (20 ore) NO Ammesso
ASPP - Modulo B specializzazione 12-48 ore (secondo rischio) 5 anni (20 ore) NO Ammesso
RLS 32 ore Annuale (4-8 ore secondo dimensione azienda) Ammesso Ammesso

Scadenze transitorie: cosa fare entro il 23 maggio 2026

Il periodo transitorio fino al 23 maggio 2026 rappresenta una finestra temporale fondamentale per la gestione del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina della formazione sulla sicurezza sul lavoro. Durante questo periodo, le aziende e gli organismi formativi dovranno completare i percorsi formativi già avviati secondo le vecchie regole, adeguare i programmi formativi alle nuove prescrizioni e predisporre i sistemi organizzativi e tecnologici necessari per l'applicazione integrale del nuovo accordo. La gestione efficace del periodo transitorio richiede una pianificazione accurata delle attività formative, una mappatura delle situazioni in corso

Domande Frequenti

Cosa cambia per la formazione sulla sicurezza sul lavoro secondo il nuovo accordo Stato Regioni 2025?

Il nuovo accordo prevede un aumento della formazione obbligatoria sulla sicurezza, con un focus maggiore sui rischi specifici dei settori e sull'uso di tecnologie innovative per la formazione.

Come posso accedere alla formazione prevista dal nuovo accordo?

L'accesso si effettua attraverso i centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni, che offrono corsi strutturati in base alle nuove linee guida del 2025.

Quali sono le novità in termini di certificazione della sicurezza sul lavoro?

Le nuove normative includono la necessità di un'attestato aggiornato sui principi base e specifiche competenze di sicurezza, rilasciati da enti afferenti alle regioni.

Quali sono le conseguenze di non rispettare le norme della nuova guida sulla formazione?

L'ignoranza delle nuove linee guida può portare a sanzioni amministrative, interventi ispettivi e penalità fiscali previste dal Codice dei Dazi.

Come posso verificare se le nuove misure di formazione sono state attuate nel mio luogo di lavoro?

Controlla la presenza di attestati di formazione aggiornati presso i tuoi colleghi e richiedi al responsabile sicurezza l'elenco delle ultime sessioni di formazione tenute.

INGAS

Scritto da

ing. Alessio S.

Founder & Tech Lead di Ordex · RSPP

Ingegnere informatico e RSPP, è il fondatore di Ordex. Unisce competenza tecnica e normativa per semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e degli adempimenti HSE di aziende e studi di consulenza.

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