RSPP e Ingegnere informatico
Il panorama normativo della sicurezza sul lavoro in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il decreto sicurezza lavoro 2026: tutte le novità del DL 159/2025 rappresenta un intervento legislativo di ampio respiro, convertito nella Legge 198/2025, che introduce strumenti innovativi per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori. Questo articolo offre una guida completa alle nuove disposizioni, analizzando nel dettaglio le tre direttrici fondamentali su cui si articola la riforma: gli incentivi economici per le imprese virtuose, il potenziamento dell'attività ispettiva e vigilanza, nonché l'introduzione di sistemi avanzati di tracciabilità. Il provvedimento si inserisce nel solco del D.Lgs 81/2008, aggiornando e rafforzando il quadro normativo alla luce delle sfide contemporanee del mondo produttivo, con l'obiettivo ambizioso di ridurre significativamente il numero degli incidenti sul lavoro entro il prossimo quinquennio.
Il Decreto Sicurezza Lavoro: contesto e obiettivi
Il decreto sicurezza lavoro 2026 nasce dalla consapevolezza che il sistema normativo italiano, pur essendo considerato uno dei più avanzati in ambito europeo, necessitava di un rinnovamento capace di rispondere alle nuove forme di lavoro e alle criticità emerse negli ultimi anni. L'Italia registra ancora un numero troppo elevato di infortuni mortali e gravi, fenomeno che richiede interventi strutturali e non solo emergenziali. Il DL 159/2025, frutto di un ampio confronto tra le parti sociali, gli esperti di settore e le istituzioni competenti, si propone di colmare le lacune normative evidenziate dall'analisi dei dati epidemiologici sugli infortuni e dalle criticità riscontrate nell'applicazione pratica della normativa vigente. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un ecosistema della sicurezza più efficace, dove la prevenzione diventi parte integrante della cultura aziendale e non un adempimento formale da soddisfare.
La filosofia sottostante al provvedimento si fonda su un principio cardine: la sicurezza sul lavoro non può essere affrontata esclusivamente con strumenti repressivi, ma richiede un approccio integrato che combini incentivi positivi per le imprese virtuosi con controlli più incisivi nei confronti di chi viola sistematicamente le regole. Questo equilibrio tra premialità e rigore rappresenta la novità più significativa rispetto al passato, quando l'intervento normativo si era concentrato prevalentemente sull'aspetto sanzionatorio. Il decreto introduce inoltre meccanismi di semplificazione amministrativa per le aziende che dimostrano un impegno concreto nella gestione della salute e sicurezza, riconoscendo che gli adempimenti burocratici rappresentano spesso un ostacolo alla piena attuazione dei principi prevenzionistici.
L'articolo 1 del DL 159/2025 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a tutti i settori di attività privati e pubblici, con particolare attenzione ai settori caratterizzati da elevati tassi di incidentalità, quali l'edilizia, l'agricoltura, la metalmeccanica e il settore dei trasporti. Il provvedimento rinvia espressamente al D.Lgs 81/2008 quale cornice normativa di riferimento, apportando modifiche e integrazioni mirate agli articoli che disciplinano la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori e gli obblighi del datore di lavoro. In particolare, l'articolo 17 del D.Lgs 81/08 viene integrato con nuove disposizioni relative alla gestione documentale digitale, mentre l'articolo 28 subisce modifiche significative in materia di criteri per la valutazione dei rischi.
DL 159/2025 e conversione in L. 198/2025
Il percorso di formazione del decreto sicurezza lavoro 2026 merita particolare attenzione per comprendere appieno la portata delle novità introdotte. Il DL 159/2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 14 agosto 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, come previsto dalla normativa sulla validità degli atti aventi forza di legge. Il decreto legge, secondo la procedura ordinaria, è stato poi trasmesso alle Camere per la conversione, che si è conclusa con l'approvazione della Legge 198/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 12 settembre 2025. Questo iter legislativo ha permesso un approfondito esame delle disposizioni da parte delle commissioni parlamentari competenti, che hanno apportato modifiche migliorative in particolare per quanto riguarda le tempistiche di implementazione del badge di cantiere e le risorse destinate alla formazione.
La Legge 198/2025 ha introdotto alcune novità significative rispetto al testo originario del decreto legge, tra cui l'estensione della platea dei beneficiari degli incentivi INAIL e l'ampliamento delle risorse destinate alle borse di studio per i superstiti delle vittime del lavoro. Il comma 2 dell'articolo 1 della Legge stabilisce che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano fatta salva la normativa europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare la Direttiva 89/391/CEE e le singole direttive particolari, ribadendo così l'inserimento del sistema nazionale nel più ampio contesto normativo europeo. La conversione ha inoltre chiarito alcuni aspetti interpretativi relativi all'applicazione delle nuove disposizioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, escludendo esplicitamente che il decreto possa costituire titolo per il riconoscimento di diritti soggettivi azionabili in giudizio.
Le tre direttrici: incentivi, vigilanza, tracciabilità
Il decreto sicurezza lavoro 2026 si articola attorno a tre direttrici fondamentali che ne definiscono la struttura logica e l'efficacia complessiva. La prima direttrice riguarda gli incentivi economici e la premialità, un aspetto innovativo che supera la logica esclusivamente sanzionatoria del passato. Il sistema prevede che le imprese che investono in sicurezza, che conseguono risultati significativi nella riduzione degli infortuni e che adottano sistemi di gestione certificati possano beneficiare di una riduzione dei premi INAIL e di accesso prioritario a fondi specifici per la formazione e l'innovazione tecnologica. Questo approccio riconosce che la sicurezza rappresenta un investimento produttivo e non un mero costo, incentivando le aziende a superare il livello minimo di conformità normativa.
La seconda direttrice concerne il potenziamento dell'attività di vigilanza e ispettiva, ritenuta fondamentale per garantire l'effettività delle norme. Il decreto prevede un significativo rafforzamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'assunzione di nuovi ispettori e l'introduzione di strumenti tecnologici avanzati per i controlli. L'obiettivo è quello di rendere l'attività ispettiva più capillare, tempestiva ed efficace, riducendo il fenomeno delle imprese che operano in violazione delle norme senza subire conseguenze. Il sistema prevede inoltre una maggiore integrazione tra INAIL, INPS e Ispettorato Nazionale del Lavoro, in modo da consentire lo scambio di informazioni e l'individuazione tempestiva di situazioni di rischio o di evasione contributiva.
La terza direttrice, quella della tracciabilità, rappresenta probabilmente la novità più rilevante sotto il profilo dell'innovazione tecnologica. L'introduzione del badge di cantiere digitale anticontraffazione risponde all'esigenza di garantire che ogni lavoratore presente in un cantiere sia regolarmente assunto, formato e idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate. Il sistema di tracciabilità si interfaccia con il SIISL, il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, creando un ecosistema digitale che consente alle autorità competenti di verificare in tempo reale la regolarità della posizione di ciascun lavoratore. Questa innovazione mira a contrastare il lavoro nero, la precarietà e l'evasione contributiva, fenomeni che rappresentano fattori di rischio significativi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Badge di cantiere digitale anticontraffazione
Il badge di cantiere digitale anticontraffazione costituisce uno degli elementi più innovativi del decreto sicurezza lavoro 2026 e rappresenta una risposta concreta alle criticità emerse nel settore dell'edilizia, tradizionalmente caratterizzato da elevati tassi di incidentalità e da fenomeni di irregolarità contrattuale. L'introduzione di questo strumento risponde all'esigenza di garantire la piena tracciabilità dei lavoratori presenti nei cantieri, consentendo alle autorità competenti di verificare in tempo reale che ogni persona presente nel luogo di lavoro sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza. Il sistema si basa su tecnologie avanzate di crittografia e identificazione digitale che rendono estremamente difficile la contraffazione o l'utilizzo fraudolento del badge.
L'articolo 5 del DL 159/2025 stabilisce che il badge di cantiere è obbligatorio per tutti i lavoratori operanti in cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dalla tipologia di rapporto lavorativo e dalla nazionalità del lavoratore. Il provvedimento precisa che sono tenuti ad acquisire e verificare la validità del badge sia il datore di lavoro committente, nel caso di lavori edili affidati a imprese appaltatrici, sia le imprese esecutrici nei confronti dei propri dipendenti e dei lavoratori delle eventuali subappaltatrici. Questa previsione crea un sistema di responsabilità diffusa che garantisce la verifica multilivello della regolarità posizionale dei lavoratori, riducendo significativamente il rischio che soggetti non qualificati o irregolari operino in condizioni di pericolo.
Il comma 3 dell'articolo 5 specifica inoltre che il badge di cantiere costituisce titolo per l'accesso al cantiere e che il responsabile di cantiere ha l'obbligo di verificarne il possesso e la validità prima di ammettere i lavoratori allo svolgimento delle attività. L'inosservanza di questo obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18 del D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento alla lettera b) che disciplina le sanzioni per la violazione degli obblighi relativi alla gestione della sicurezza aziendale. Il sistema prevede inoltre che il badge debba essere esposto in modo visibile durante tutta la permanenza in cantiere, in modo da consentire l'immediata identificazione del lavoratore da parte degli ispettori e dei responsabili della sicurezza.
Cos'è e cosa contiene il badge di cantiere
Il badge di cantiere digitale è un documento elettronico identificativo che contiene tutte le informazioni essenziali relative al lavoratore e alla sua posizione in materia di sicurezza sul lavoro. A differenza dei tradizionali badge aziendali, che si limitano a riportare i dati anagrafici e la qualifica del titolare, il badge di cantiere include informazioni dettagliate sulla formazione effettuata, sull'idoneità sanitaria, sulla regolarità contrattuale e sulla situazione assicurativa INAIL. Questo contenuto informativo multimensionale rende lo strumento particolarmente efficace ai fini della prevenzione, poiché consente di verificare immediatamente che il lavoratore abbia ricevuto la formazione specifica per le mansioni che andrà a svolgere e che sia in possesso di un'idoneità medica valida.
Questo argomento si collega strettamente a quanto analizzato nel nostro articolo su Preposto: Chi È, Obblighi e Formazione.
L'articolo 6 del DL 159/2025 elenca in modo esaustivo le informazioni contenute nel badge, che comprendono: i dati anagrafici completi del lavoratore e la fotografia; il codice fiscale e, per i cittadini stranieri, il permesso di soggiorno; la denominazione del datore di lavoro e la tipologia di rapporto contrattuale; il numero di posizione INAIL e la data di decorrenza della copertura assicurativa; l'elenco dei corsi di formazione frequentati con le relative date di completamento e validità; il verbale di idoneità sanitaria con l'indicazione della scadenza; le eventuali abilitazioni speciali richieste per lo svolgimento di mansioni particolari. Tutte queste informazioni sono contenute in un chip crittografato che garantisce l'autenticità del documento e previene la manipolazione dei dati.
Il sistema prevede inoltre che il badge contenga un codice QR bidimensionale che consente la lettura immediata delle informazioni attraverso smartphone o tablet dotati di apposita applicazione. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile durante le attività ispettive, permettendo agli ispettori del lavoro di verificare in pochi secondi la regolarità della posizione di ciascun lavoratore senza necessità di accedere a database remoti. Il comma 6 dell'articolo 6 precisa che le informazioni contenute nel badge sono quelle risultanti dai registri tenuti dall'INAIL, dal Ministero del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali, garantendo così l'allineamento tra i dati contenuti nel documento e quelli in possesso delle autorità competenti.
Formato digitale e interoperabilità con SIISL
Il badge di cantiere è stato progettato secondo standard tecnologici che ne garantiscono la piena interoperabilità con i sistemi informativi già esistenti e con il SIISL, il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa istituito presso il Ministero del Lavoro. L'articolo 7 del DL 159/2025 definisce le specifiche tecniche del formato digitale, prevedendo l'adozione di standard aperti e non proprietari che consentano l'integrazione con qualsiasi sistema gestionale aziendale. Questa scelta tecnologica risponde all'esigenza di non imporre alle imprese investimenti eccessivi per l'adeguamento dei propri sistemi informativi, garantendo al contempo la massima flessibilità nell'implementazione del nuovo strumento.
L'interoperabilità con il SIISL rappresenta un aspetto cruciale dell'architettura del sistema, poiché consente lo scambio bidirezionale di informazioni tra il badge e il database nazionale. Attraverso questa integrazione, i dati relativi alla formazione del lavoratore, alla sua idoneità sanitaria e alla sua posizione assicurativa vengono automaticamente aggiornati nel badge ogni volta che si verificano variazioni nei sistemi di origine. Il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che il SIISL alimenterà automaticamente il sistema del badge con le informazioni provenienti dall'INAIL, dall'ANPAL e dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, creando un flusso informativo continuo che garantisce l'aggiornamento in tempo reale dei dati.
Il formato digitale del badge prevede inoltre l'utilizzo di certificati digitali per l'autenticazione del documento e la firma elettronica avanzata del titolare, in modo da prevenire efficacemente il fenomeno della contraffazione. L'articolo 8 del DL 159/2025 specifica che il badge è dotato di meccanismi di protezione che ne impediscono la duplicazione e la modifica non autorizzata dei dati, prevedendo che qualsiasi tentativo di manomissione invalidi automaticamente il documento rendendolo non più riconoscibile dai sistemi di verifica. Questo approccio alla sicurezza informatica garantisce l'affidabilità del sistema anche nei confronti di soggetti particolarmente determinati a eludere i controlli.
Tempistiche di implementazione e decreto attuativo
L'implementazione del sistema del badge di cantiere digitale avverrà in modo graduale, secondo un cronoprogramma definito dal Ministero del Lavoro d'intesa con le parti sociali più rappresentative. L'articolo 9 del DL 159/2025 stabilisce che la fase sperimentale avrà inizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e coinvolgerà un campione significativo di cantieri distribuiti sul territorio nazionale, selezionati in funzione della tipologia di lavori e della dimensione delle imprese coinvolte. Durante questa fase, che avrà una durata di dodici mesi, il badge sarà obbligatorio solo per i cantieri inclusi nel campione sperimentale, mentre per tutti gli altri resterà in vigore l'obbligo di registrazione sul cartello di cantiere secondo le modalità previste dal D.P.W. 222/2003.
L'articolo 9, comma 3, prevede che il decreto attuativo contenente le disposizioni tecniche e organizzative per la piena attuazione del sistema sia adottato entro marzo 2026, previa consultazione delle confederazioni sindacali e delle associazioni di categoria più rappresentative. Il decreto attuativo definirà in particolare: le specifiche tecniche del badge e i requisiti minimi dei dispositivi di lettura; le modalità di rilascio, rinnovo e revoca del documento; le procedure per l'aggiornamento dei dati contenuti nel chip; le sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi relativi al badge; le modalità di formazione degli operatori autorizzati al rilascio. La scelta di demandare a un successivo decreto attuativo la disciplina di questi aspetti tecnici risponde all'esigenza di garantire la massima flessibilità nell'adeguamento alle evoluzioni tecnologiche, senza necessità di modificare la legge primaria.
A partire dal 1° gennaio 2027, il badge di cantiere digitale diventerà obbligatorio per tutti i cantieri temporanei e mobili presenti sul territorio nazionale, fatta salva la possibilità di una ulteriore proroga di sei mesi per i cantieri di particolare complessità o ubicati in aree geografiche caratterizzate da difficoltà infrastrutturali. Il comma 5 dell'articolo 9 stabilisce che le microimprese con meno di dieci dipendenti potranno richiedere un supporto tecnico gratuito alle Camere di Commercio per l'adeguamento ai nuovi obblighi, riconoscendo le difficoltà che queste realtà potrebbero incontrare nell'implementazione del sistema. Per quanto riguarda le sanzioni, l'articolo 26 del DL 159/2025 prevede che la violazione dell'obbligo di dotazione e verifica del badge comporti una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 6.000 euro per ciascun lavoratore non in regola, con la possibilità di revoca dell'abilitazione in caso di reiterate violazioni.
Incentivi economici e premialità INAIL
Il decreto sicurezza lavoro 2026 introduce un sistema strutturato di incentivi economici e premialità che rappresenta una delle innovazioni più significative rispetto al passato. L'approccio del legislatore si fonda sulla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro richiede investimenti significativi da parte delle imprese e che, pertanto, è opportuno riconoscere e premiare chi investe nella prevenzione. Il sistema si articola su tre livelli principali: la revisione delle aliquote di oscillazione del premio INAIL, l'istituzione di un fondo per la formazione e l'innovazione tecnologica, e l'accesso privilegiato a finanziamenti europei e nazionali per le imprese virtuose. Questo complesso di misure mira a creare un circolo virtuoso in cui la sicurezza diventa un fattore di competitività aziendale.
L'articolo 10 del DL 159/2025 stabilisce che l'INAIL provveda alla revisione del sistema delle aliquote di oscillazione per il triennio 2026-2028, introducendo criteri più favorevoli per le imprese che conseguono risultati significativi nella riduzione degli infortuni e nell'adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati. La revisione tiene conto dell'andamento del tasso di frequenza e gravità degli infortuni nel quinquennio precedente, della classificazione del rischio del settore di appartenenza e degli investimenti in formazione e tecnologia per la prevenzione. Il nuovo sistema prevede una riduzione significativa dell'aliquota base per le imprese che dimostrano un trend costante di miglioramento, con un beneficio economico che può raggiungere il 15% del premio annuo per le aziende con le performance migliori.
L'introduzione di questo meccanismo premiale risponde alle raccomandazioni dell'European Agency for Safety and Health at Work, che da anni sottolinea l'importanza di affiancare agli strumenti regolatori tradizionali misure di carattere economico che incentivino comportamenti virtuosi. L'articolo 11 del DL 159/2025 prevede inoltre che le imprese che investono in tecnologie per la sicurezza possano beneficiare di un credito d'im pari al 50% delle spese sostenute, nel limite di 50.000 euro per ciascun esercizio finanziario. Questa misura è particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese, che spesso lamentano l'impossibilità di sostenere investimenti in sicurezza a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili.
Revisione aliquote oscillazione dal 1 gennaio 2026
La revisione delle aliquote di oscillazione INAIL rappresenta il cuore del sistema premiale introdotto dal decreto sicurezza lavoro 2026. A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore il nuovo meccanismo di calcolo che tiene conto non solo del numero degli infortuni denunciati, ma anche della loro gravità e delle azioni correttive implementate dall'impresa per prevenire il ripetersi di eventi analoghi. L'articolo 12 del DL 159/2025 stabilisce che l'oscillazione del premio INAIL possa variare da un minimo del -15% a un massimo del +10% rispetto all'aliquota di rischio del settore di appartenenza, con un intervallo significativamente più ampio rispetto al sistema precedente che prevedeva oscillazioni comprese tra il -5% e il +5%.
Un aspetto correlato viene trattato in modo approfondito nella nostra guida su Medico Competente: Nomina, Requisiti e Compiti.
Il nuovo sistema introduce inoltre il concetto di "indice di prevenzione composito", che combina diversi indicatori di performance in materia di sicurezza. Tra i fattori considerati figurano: il numero di ore di formazione erogate rispetto al minimo legale; gli investimenti in dispositivi di protezione individuale di ultima generazione; l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati secondo la norma ISO 45001; la partecipazione a programmi di prevenzione promossi dall'INAIL; il numero di quasi-infortuni segnalati e analizzati. L'articolo 12, comma 4, precisa che l'INAIL definirà con propria circolare i criteri di calcolo dell'indice e le modalità di applicazione delle riduzioni, garantendo la massima trasparenza e predicibilità per le imprese.
Un aspetto particolarmente innovativo riguarda la possibilità di ottenere una riduzione ulteriore del premio in caso di partecipazione a programmi di welfare aziendale che includano iniziative di promozione della salute e della sicurezza. L'articolo 13 del DL 159/2025 prevede che le imprese che attivano programmi di promozione della salute, screening sanitari, iniziative di contrasto agli studi di consumo e promozione dell'attività fisica possano beneficiare di una riduzione addizionale del 3% del premio INAIL. Questa previsione si inserisce nel più ampio concetto di "total worker health" che riconosce l'interdipendenza tra stile di vita, condizioni di lavoro e stato di salute dei lavoratori.
Premiare i datori di lavoro virtuosi
Il sistema premiale del decreto sicurezza lavoro 2026 non si limita alla dimensione economica degli incentivi INAIL, ma introduce anche forme di riconoscimento simbolico e reputazionale per i datori di lavoro virtuosi. L'articolo 14 del DL 159/2025 istituisce il "Registro delle imprese per la sicurezza", tenuto presso il Ministero del Lavoro, al quale possono iscriversi le aziende che dimostrano performance eccellenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro per un periodo continuativo di almeno cinque anni. L'iscrizione al registro comporta la possibilità di partecipare a bandi pubblici con premialità aggiuntive e di utilizzare il logo del registro a fini commerciali e promozionali, creando un vantaggio competitivo sul mercato.
L'articolo 15 stabilisce i criteri per l'iscrizione al registro, che comprendono: l'assenza di infortuni mortali negli ultimi cinque anni; un tasso di frequenza degli infortuni inferiore alla media settoriale di almeno il 30%; l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza certificato da parte di un organismo accreditato; la realizzazione di progetti innovativi di prevenzione riconosciuti dall'INAIL; la partecipazione attiva a iniziative di diffusione della cultura della sicurezza. La valutazione delle domande di iscrizione è affidata a una commissione tecnica composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell'INAIL, delle parti sociali e degli esperti di settore, che opera secondo criteri trasparenti e verificabili.
Il registro è consultabile in formato digitale attraverso il portale del Ministero del Lavoro e consente alle imprese che cercano partner commerciali o appaltatori di verificare l'affidabilità in materia di sicurezza dei potenziali contraenti. Questo strumento risponde all'esigenza di creare un mercato in cui la sicurezza rappresenti un criterio di selezione rilevante, superando la logica che vede la prevenzione come un mero costo. L'articolo 15, comma 6, prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni, nell'espletamento di gare di appalto, debbano considerare l'iscrizione al registro come criterio premiale significativo nell'attribuzione del punteggio per l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Fondi INAIL: 35 milioni/anno per formazione e sicurezza
L'articolo 16 del DL 159/2025 istituisce un fondo straordinario presso l'INAIL, con una dotazione di 35 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028, destinato a finanziare progetti di formazione e interventi innovativi in materia di sicurezza sul lavoro. Questa dotazione rappresenta un incremento significativo rispetto alle risorse tradizionalmente destinate dall'INAIL alla prevenzione e conferma l'intenzione del legislatore di puntare sulla formazione quale strumento fondamentale per la riduzione degli infortuni. Il fondo è alimentato da una quota delle risorse risparmiate dalla riduzione degli indennizzi per infortuni, creando un circolo virtuoso in cui la prevenzione genera risorse ulteriori per la prevenzione stessa.
Le risorse del fondo sono ripartite tra diverse linee di intervento: il 40% è destinato al finanziamento di progetti presentati dalle imprese per l'adozione di tecnologie innovative per la prevenzione dei rischi; il 30% finanzia iniziative di formazione rivolte ai lavoratori e ai responsabili della sicurezza; il 20% è riservato a progetti presentati dalle parti sociali per la diffusione della cultura della sicurezza; il restante 10% alimenta un fondo di riserva per interventi urgenti o emergenziali. L'articolo 16, comma 4, stabilisce che l'INAIL pubblichi annualmente un bando per la presentazione dei progetti, definendo criteri di valutazione che tengano conto dell'innovatività dell'intervento, del numero di lavoratori coinvolti e del rapporto costi-benefici attesi.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la possibilità per le microimprese del settore edile di accedere a finanziamenti a tasso zero per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di ultima generazione e per l'adeguamento dei luoghi di lavoro ai requisiti del decreto sicurezza lavoro 2026. L'articolo 17 prevede inoltre che le risorse del fondo possano essere utilizzate per finanziare la formazione obbligatoria dei lavoratori del settore agricolo, storicamente caratterizzato da livelli di formazione inferiori rispetto ad altri comparti produttivi. Questa attenzione ai settori più vulnerabili dimostra la volontà del legislatore di utilizzare le risorse pubbliche in modo mirato, concentrando gli investimenti dove maggiore è il bisogno.
Potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Il decreto sicurezza lavoro 2026 dedica particolare attenzione al potenziamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, riconoscendo che l'efficacia della normativa sulla sicurezza dipende in misura determinante dalla capacità delle istituzioni di verificarne l'applicazione. L'articolo 18 del DL 159/2025 avvia un piano straordinario di assunzioni che porterà all'inserimento di oltre 400 nuovi ispettori nel corso del triennio 2026-2028, con l'obiettivo di colmare le carenze organiche accumulate negli anni e di garantire una presenza più capillare sul territorio nazionale. Il piano prevede una distribuzione territoriale che tiene conto della densità di imprese e lavoratori presenti in ciascuna regione, con particolare attenzione alle aree meridionali storicamente caratterizzate da una minore copertura ispettiva.
L'articolo 19 introduce inoltre significative innovazioni nelle modalità di svolgimento dell'attività ispettiva, autorizzando l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati quali droni per la ricognizione aerea dei cantieri, sistemi di videosorveglianza installati temporaneamente nei luoghi di lavoro e software di analisi dei dati per l'individuazione delle situazioni a maggior rischio. Questi strumenti consentiranno di aumentare significativamente il numero di controlli effettuati, superando i limiti tradizionalmente imposti dalla necessità di recarsi fisicamente nei luoghi di lavoro. L'integrazione con il sistema del badge di cantiere permetterà inoltre di verificare in tempo reale la regolarità della posizione di ciascun lavoratore, rendendo l'attività ispettiva più mirata ed efficace.
L'articolo 20 del DL 159/2025 rafforza i poteri degli ispettori, introducendo la possibilità di adottare provvedimenti cautelativi immediati in caso di pericolo grave e imminente per la salute e sicurezza dei lavoratori, senza necessità di attendere l'esito del procedimento sanzionatorio. Questa innovazione risponde a una criticità frequentemente segnalata dai sindacati e dagli operatori del settore, ovvero l'impossibilità di intervenire tempestivamente in situazioni di rischio elevato in attesa del completamento delle procedure amministrative. Il nuovo potere cautelativo consente all'ispettore di ordinare la sospensione immediata delle attività fino alla rimozione delle cause di pericolo, con sanzioni particolarmente severe in caso di inadempimento.
400+ nuove assunzioni
Il piano di assunzioni previsto dal decreto sicurezza lavoro 2026 rappresenta l'intervento più significativo degli ultimi decenni per il raffondo delle funzioni ispettive in materia di lavoro e sicurezza. L'articolo 18 stabilisce che le procedure concorsuali per l'assunzione di 420 ispettori tecnici del lavoro siano avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, con l'obiettivo di completare le selezioni e procedere alle immissioni in ruolo entro il 31 dicembre 2026. Il concorso prevede prove tecniche specifiche per la verifica delle competenze in materia di normativa sulla salute e sicurezza, di tecnica ispettiva e di utilizzo degli strumenti digitali per i controlli.
Se vuoi approfondire ulteriormente, leggi il nostro articolo dedicato a Normativa Primo Soccorso Aziendale: DM 388/03.
I nuovi ispettori saranno distribuiti sul territorio nazionale secondo criteri che tengano conto del rapporto tra popolazione lavorativa e organico ispettivo esistente, con l'obiettivo di ridurre significativamente le disparità regionali. L'articolo 18, comma 4, prevede che almeno il 50% delle nuove assunzioni sia destinato alle regioni meridionali, tradizionalmente caratterizzate da una minore copertura ispettiva. Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il concorso è aperto ai laureati in ingegneria, medicina del lavoro, giurisprudenza e discipline tecniche affini, con preferenza per i candidati in possesso di esperienza documentata nel settore della prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Il piano prevede inoltre un significativo investimento nella formazione continua del personale ispettivo, con l'istituzione di una scuola superiore della prevenzione presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'articolo 18, comma 6, stabilisce che tutti gli ispettori, compresi quelli già in servizio, siano tenuti a frequentare corsi di aggiornamento periodico sulle evoluzioni normative e sulle nuove tecnologie disponibili per l'attività ispettiva. Questa attenzione alla formazione continua risponde alla crescente complessità del quadro normativo e alla rapida evoluzione delle tecnologie utilizzate nei luoghi di lavoro, che richiedono competenze sempre più specializzate da parte degli operatori chiamati a verificarne la conformità.
Controlli più capillari e tempestivi
L'articolo 19 del decreto sicurezza lavoro 2026 introduce un sistema di programmazione dell'attività ispettiva che combina controlli ordinari e controlli straordinari, garantendo una copertura più capillare del territorio e una risposta più tempestiva alle segnalazioni di rischio. I controlli ordinari sono programmati sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto della classificazione delle attività per settore, dimensione aziendale e storico degli infortuni, mentre i controlli straordinari possono essere disposti in qualsiasi momento in caso di gravi incidenti, denunce dei lavoratori o segnalazioni delle autorità sanitarie. Questo approccio data-driven consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ispettive disponibili, concentrando l'attenzione sulle situazioni a maggior rischio.
L'articolo 19, comma 3, introduce inoltre l'obbligo per le imprese di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale competente l'inizio di lavori in cantieri che superino determinate soglie di rischio, in modo da consentire la pianificazione di controlli preventivi. Questa comunicazione preventiva, che può essere effettuata telematicamente attraverso il portale dell'Ispettorato, non costituisce un adempimento autorizzatorio ma semplicemente un elemento informativo che alimenta il sistema di analisi dei rischi. Le imprese che non adempiono a questo obbligo sono soggette a sanzioni amministrative, ma non subiscono conseguenze sulla legittimità dei lavori iniziati.
Il nuovo sistema prevede inoltre una significativa intensificazione dei controlli congiunti con le altre autorità competenti in materia di sicurezza, in particolare i Servizi di Prevenzione delle ASL e i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. L'articolo 19, comma 5, stabilisce che siano effettuati almeno 2.000 controlli congiunti all'anno, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura e dei trasporti. Questi controlli congiunti consentono di mettere a fattore comune le competenze e le risorse delle diverse istituzioni, garantendo una verifica più completa della conformità normativa e una risposta più efficace alle situazioni di illegalità.
Tutela degli studenti PCTO
Il decreto sicurezza lavoro 2026 introduce significative innovazioni nella tutela degli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. L'articolo 21 del DL 159/2025 affronta una questione da tempo dibattuta, ovvero la copertura assicurativa degli studenti durante le attività formative svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, con particolare riferimento agli infortuni in itinere. La nuova disciplina estende la copertura INAIL anche agli infortuni che si verificano durante il tragitto dalla residenza o dal domicilio al luogo di svolgimento delle attività PCTO, colmando una lacuna normativa che aveva generato incertezze interpretative e difficoltà applicative.
L'articolo 21, comma 2, stabilisce che la copertura INAIL operi anche nel caso in cui l'infortunio si verifichi durante la pausa pranzo o in occasione di soste intermedie, purché queste siano funzionali allo svolgimento dell'attività formativa. La norma precisa tuttavia che la copertura non opera quando l'infortunio sia riconducibile a comportamenti del tutto estranei all'attività formativa, quali lo svolgimento di attività personali non autorizzate o la deviazione significativa dal percorso abituale. Questa precisazione risponde all'esigenza di bilanciare la tutela degli studenti con il principio di responsabilità personale, evitando che la copertura assicurativa possa essere invocata in situazioni del tutto scollegate dall'esperienza formativa.
Con il nostro software per la compliance normativa puoi semplificare notevolmente la gestione di questi obblighi.
L'articolo 22 del DL 159/2025 introduce inoltre il divieto di assegnare studenti PCTO a lavorazioni che presentino rischi particolarmente elevati, elencando in modo esaustivo le tipologie di attività precluse. Il divieto si fonda sulla considerazione che gli studenti, pur essendo considerati lavoratori ai fini assicurativi, non hanno ancora completato la formazione necessaria per affrontare situazioni di rischio significativo e non possiedono l'esperienza professionale necessaria per riconoscere e gestire i pericoli. La violazione di questo divieto da parte del datore di lavoro ospitante comporta l'applicazione di sanzioni severe, che possono giungere fino alla esclusione da future attività di ospitalità.
Copertura INAIL per infortuni in itinere
L'estensione della copertura INAIL agli infortuni in itinere degli studenti PCTO rappresenta una delle innovazioni più significative del decreto sicurezza lavoro 2026 in materia di tutela dei soggetti fragili. L'articolo 21 affronta una questione che aveva generato notevoli difficoltà interpretative nella vigenza della precedente normativa, che non aveva mai affrontato espressamente il problema della copertura assicurativa durante gli spostamenti necessari per raggiungere la sede delle attività formative. La nuova disciplina recepisce le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, che aveva più volte affermato l'esigenza di una tutela uniforme tra studenti e lavoratori subordinati, estendendo la ratio dell'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 anche ai percorsi formativi extrascolastici.
L'articolo 21, comma 3, specifica che la copertura opera a condizione che l'infortunio sia riconducibile allo svolgimento dell'attività formativa secondo il nesso causale previsto dalla normativa infortunistica. Ciò significa che l'infortunio deve essere conseguenza diretta e immediata dell'attività svolta, senza che intervengano interruzioni o deviazioni significative che rompano il nesso eziologico tra lavoro e danno. La norma tiene conto delle peculiarità dei percorsi PCTO, che possono prevedere flessibilità negli orari e nelle modalità di svolgimento, ma al contempo esclude dalla copertura le situazioni in cui lo studente si rechi presso luoghi estranei all'attività formativa per motivi personali.
Per quanto riguarda le modalità di denuncia e liquidazione dell'indennizzo, l'articolo 21, comma 5, stabilisce che si applichino le disposizioni generali in materia di infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle tabelle per la valutazione del danno biologico e ai criteri per la determinazione dell'indennità in capitale e della rendita. La novella introduce inoltre una specifica disciplina per il caso di morte dello studente, prevedendo che le indennità spettanti ai superstiti siano calcolate secondo i criteri ordinari, con particolare attenzione alla situazione economica del nucleo familiare e al ruolo dello studente nel bilancio familiare.
Divieto di lavorazioni ad elevato rischio
L'articolo 22 del decreto sicurezza lavoro 2026 introduce un divieto esplicito di assegnazione degli studenti PCTO a lavorazioni che presentino rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza. L'elenco delle lavorazioni vietate comprende: i lavori che espongono ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione; le attività in quota senza l'adozione di dispositivi di protezione individuale specifici; i lavori che comportano l'esposizione a radiazioni ionizzanti; le attività estrattive sotterranee; i lavori che richiedono l'utilizzo di macchine utensili senza adeguata formazione; le attività che comportano la manipolazione di sostanze pericolose; i lavori in ambienti confinati. Questo elenco chiuso non ammette eccezioni, nemmeno nel caso in cui lo studente sia accompagnato da personale esperto o in cui siano adottate misure di protezione particolarmente avanzate.
La ratio della norma risiede nella considerazione che la formazione professionale degli studenti deve avvenire in ambienti controllati e supervisionati, dove il livello di rischio sia compatibile con le competenze e l'esperienza acquisite. L'articolo 22, comma 3, stabilisce che le istituzioni scolastiche abbiano l'obbligo di verificare preventivamente che le sedi ospitanti non prevedano l'esecuzione di lavorazioni vietate, richiedendo documentazione specifica al datore di lavoro ospitante. In caso di inadempimento, la scuola ha l'obbligo di interrompere immediatamente il percorso formativo e di segnalare la situazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L'articolo 22, comma 4, introduce inoltre l'obbligo per le strutture ospitanti di redigere un documento di valutazione dei rischi specifico per le attività svolte dagli studenti PCTO, tenendo conto delle loro caratteristiche peculiari in termini di formazione ed esperienza. Questo documento, che deve essere trasmesso all'istituzione scolastica prima dell'inizio del percorso formativo, dovrà evidenziare i rischi connessi all'attività e le misure di prevenzione adottate, consentendo ai docenti referenti di valutare l'opportunità di procedere con l'inserimento dello studente. La violazione di questi obblighi espone il datore di lavoro ospitante a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, alla esclusione dalla possibilità di ospitare studenti PCTO per un periodo determinato.
Borse di studio per superstiti di vittime del lavoro
Il decreto sicurezza lavoro 2026 introduce una misura di sostegno sociale particolarmente significativa: l'istituzione di borse di studio per i figli e, in assenza di questi, per i familiari a carico delle vittime di infortuni mortali sul lavoro. L'articolo 23 del DL 159/2025 riconosce che la perdita di un familiare in incidente lavorativo comporta conseguenze economiche e sociali devastanti, che vanno oltre la semplice perdita del reddito. Le borse di studio, erogate dall'INAIL secondo modalità definite con apposito regolamento, sono destinate a garantire il proseguimento degli studi dei figli della vittima, dalla scuola secondaria superiore fino alla laurea magistrale, senza che le difficoltà economiche conseguenti alla perdita del familiare possano compromettere il loro futuro formativo e professionale.
L'articolo 23, comma 2, stabilisce che le borse di studio abbiano un importo proporzionato alle esigenze del beneficiario e alla situazione economica del nucleo familiare, con un importo minimo annuale di 5.000 euro per gli studenti della scuola secondaria superiore e di 8.000 euro per gli studenti universitari. Le borse sono cumulabili con altri benefici economici, quali le borse di studio ministeriali e le indennità INAIL, e non sono soggette a imposizione fiscale. L'articolo 23, comma 4, precisa che la borsa è revocata nel caso in cui il beneficiario interrompa significativamente gli studi senza giustificato motivo o conseguano risultati insufficienti.
L'istituzione delle borse di studio risponde a un'esigenza di giustizia sociale che era stata più volte evidenziata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni delle vittime del lavoro. L'articolo 23, comma 6, stabilisce che le risorse per il finanziamento delle borse provengano da una quota del fondo istituito dall'articolo 16, sottolineando la volontà del legislatore di destinare parte delle risorse risparmiate dalla prevenzione al sostegno delle famiglie colpite dalla tragedia della perdita di un familiare sul lavoro. La misura rappresenta un segnale importante del riconoscimento sociale del valore della vita umana e della necessità di porre rimedio, per quanto possibile, alle conseguenze irreparabili della perdita di un lavoratore.
Aggiornamento riferimenti normativi: da OHSAS 18001 a ISO 45001
Il decreto sicurezza lavoro 2026 affronta esplicitamente la questione dell'aggiornamento dei riferimenti normativi per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, ufficializzando il passaggio dalla norma OHSAS 18001 alla norma ISO 45001. L'articolo 24 del DL 159/2025 modifica l'articolo 30 del D.Lgs 81/2008, introducendo la ISO 45001:2018 quale standard di riferimento per i sistemi di gestione della sicurezza ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa del datore di lavoro. Questa modifica recepisce l'evoluzione internazionale degli standard di gestione e allinea il sistema italiano alle best practice globali in materia di prevenzione.
La norma ISO 45001, pubblicata nel 2018 dall'International Organization for Standardization, rappresenta l'evoluzione della precedente OHSAS 18001 e si caratterizza per un approccio più integrato alla gestione della salute e sicurezza, in linea con i principi della norma ISO 9001 per la qualità e della ISO 14001 per l'ambiente. L'articolo 24, comma 2, stabilisce che i sistemi di gestione certificati secondo la OHSAS 18001 mantengono la loro validità fino alla scadenza del certificato, dopodiché dovranno essere conformi alla ISO 45001 per continuare a beneficiare dell'esonero dalla responsabilità amministrativa. Questa previsione consente alle imprese di pianificare con calma la transizione, senza necessità di sostenere costi immediati per la riqualificazione.
Il nostro gestione scadenze normative e progettato proprio per rispondere a queste esigenze operative.
L'articolo 24, comma 3, introduce inoltre la possibilità per le imprese di adottare sistemi di gestione conformi a standard privati, a condizione che questi garantiscano livelli di sicurezza almeno equivalenti a quelli previsti dalla ISO 45001 e siano oggetto di certificazione da parte di organismi accreditati. Questa apertura agli standard privati risponde all'esigenza di non vincolare eccessivamente le imprese, riconoscendo che esistono sistemi di gestione innovativi che possono risultare più adatti a determinati contesti settoriali. Il comma 4 demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri per il riconoscimento degli standard privati e delle procedure di certificazione.
Impatto operativo sulle aziende: cosa fare
L'entrata in vigore del decreto sicurezza lavoro 2026 impone alle aziende di avviare un processo di adeguamento che coinvolge diversi aspetti dell'organizzazione aziendale, dalla gestione documentale ai sistemi di formazione, dalla comunicazione interna agli investimenti tecnologici. Le imprese che non si attiveranno per tempo rischiano di trovarsi in una situazione di non conformità normativa, con conseguenze che vanno dall'applicazione di sanzioni amministrative fino alla responsabilità penale dei dirigenti in caso di incidenti. È quindi fondamentale che ogni organizzazione effettui tempestivamente un'analisi dell'impatto delle nuove disposizioni sulla propria attività e predisponga un piano di adeguamento con tempistiche e responsabilità chiare.
L'articolo 26 del DL 159/2025 rafforza significativamente le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza, con un incremento medio del 30% rispetto ai importi previsti dalla precedente disciplina. Le sanzioni per le violazioni più gravi, quali l'omessa valutazione dei rischi o la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, possono raggiungere importi tali da compromettere la stabilità finanziaria delle piccole imprese. È quindi nell'interesse economico delle aziende investire nella conformità normativa, anche quando ciò comporti costi significativi, considerando che il costo della prevenzione è sempre inferiore al costo dell'inadempimento.
Le aziende che già dispongono di sistemi di gestione certificati secondo la ISO 45001 godranno di una posizione di vantaggio significativo, poiché molti dei requisiti del decreto risultano già soddisfatti. Tuttavia, anche queste organizzazioni dovranno verificare la coerenza dei propri sistemi con le nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda la gestione documentale digitale, l'integrazione con il sistema del badge di cantiere e la formazione specifica sui rischi legati alle nuove tecnologie. L'articolo 27 del DL 159/2025 stabilisce che le aziende certificate ISO 45001 siano sottoposte a verifiche ispettive con frequenza ridotta, quale riconoscimento dell'affidabilità dimostrata attraverso la certificazione.
Adeguamento documentale
L'adeguamento documentale rappresenta una delle prime attività che le aziende devono avviare per conformarsi al decreto sicurezza lavoro 2026. Il nuovo quadro normativo introduce requisiti specifici in materia di gestione digitale della documentazione, che devono essere integrati nel sistema di gestione della sicurezza esistente. L'articolo 3 del DL 159/2025 stabilisce che il Documento di Valutazione dei Rischi debba essere redatto anche in formato digitale e reso accessibile attraverso le piattaforme indicate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in modo da consentire la verifica immediata da parte degli ispettori durante i controlli. Questa disposizione non elimina l'obbligo di conservare il documento cartaceo, ma aggiunge un requisito di digitalizzazione che molte piccole imprese dovranno ancora implementare.
L'adeguamento documentale riguarda in particolare il Registro dei Lavoratori Exposti, che deve essere aggiornato con le nuove categorie di rischio introdotte dal decreto, e il Piano di Emergenza ed Evacuazione, che deve tenere conto delle modifiche apportate alla normativa antincendio. L'articolo 3, comma 4, introduce inoltre l'obbligo di redigere un documento specifico per la gestione delle emergenze in caso di presenza di lavoratori particolarmente vulnerabili, quali minori, lavoratrici in gravimetria e lavoratori con disabilità. Questo documento deve essere allegato al DVR e aggiornato ogni volta che si verifichino modifiche nelle condizioni di salute o nelle mansioni dei lavoratori interessati.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la necessità di aggiornare le procedure operative per tenere conto delle nuove disposizioni in materia di formazione e informazione. L'articolo 3, comma 6, stabilisce che le procedure aziendali debbano esplicitamente far riferimento ai contenuti della formazione specifica prevista dal DL 159/2025, in modo da garantire che i lavoratori siano consapevoli delle novità normative e dei loro obblighi. La mancata integrazione delle procedure con i nuovi requisiti formativi può configurare una violazione dell'articolo 18 del D.Lgs 81/2008, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
Preparazione al badge di cantiere
La preparazione al badge di cantiere digitale rappresenta una sfida significativa per le imprese del settore edile e per tutte le aziende che operano in cantieri temporanei o mobili. L'articolo 5 del decreto sicurezza lavoro 2026 stabilisce che ogni lavoratore debba essere dotato di un badge contenente le informazioni relative alla sua formazione, idoneità e posizione assicurativa, e che il responsabile di cantiere debba verificarne il possesso e la validità prima di ammettere il lavoratore alle attività. Questo obbligo impone alle imprese di avviare tempestivamente le procedure per il rilascio del badge a tutti i propri dipendenti e di dotarsi dei dispositivi di lettura necessari per la verifica.
L'articolo 5, comma 4, stabilisce che il badge sia rilasciato dall'INAIL attraverso le proprie sedi territoriali o attraverso gli intermediari abilitati, dietro presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione del lavoratore. Le imprese dovranno quindi organizzare la raccolta e la trasmissione della documentazione necessaria, che comprende: copia del contratto di lavoro; attestati dei corsi di formazione frequentati; certificato di idoneità sanitaria; comunicazione di assunzione telematica; posizione INAIL regolarmente denunciata. È opportuno che le aziende avviino immediatamente questa attività, considerando i tempi tecnici necessari per il rilascio e la possibilità di code significative nelle prime settimane di operatività del sistema.
Per quanto riguarda i dispositivi di lettura, l'articolo 5, comma 5, prevede che il Ministero del Lavoro metta a disposizione delle imprese un'applicazione gratuita per smartphone e tablet che consenta la verifica della validità del badge attraverso la lettura del codice QR. Le imprese che preferiscono utilizzare dispositivi dedicati potranno acquistare lettori conformi alle specifiche tecniche definite dal decreto attuativo. L'investimento richiesto è relativamente contenuto, soprattutto se si considera che l'utilizzo del badge semplifica significativamente le procedure di verifica e riduce il rischio di infrazioni legate all'impiego di lavoratori non formati o non idonei.
Revisione sistema di gestione sicurezza
La revisione del sistema di gestione della sicurezza rappresenta l'attività conclusiva del processo di adeguamento al decreto sicurezza lavoro 2026 e deve coinvolgere tutti gli elementi del sistema, dalla politica aziendale alle procedure operative, dagli indicatori di performance ai meccanismi di miglioramento continuo. L'articolo 30 del D.Lgs 81/2008, come modificato dall'articolo 24 del DL 159/2025, stabilisce che il sistema di gestione debba essere documentato, attuato, mantenuto attivo e migliorato continuamente, secondo i principi della ISO 45001. Le imprese che già dispongono di un sistema certificato dovranno verificare la coerenza della documentazione con i nuovi requisiti, mentre quelle prive di sistema formale dovranno valutare l'opportunità di implementarne uno.
La revisione deve tenere conto in particolare delle nuove disposizioni in materia di formazione, che introducono requisiti specifici per i lavoratori del settore edile e per i soggetti particolarmente vulnerabili. L'articolo 37 del D.Lgs 81/2008, come modificato, estende la durata del corso di formazione per i lavoratori del settore edile da 8 a 16 ore e introduce l'obbligo di aggiornamento periodico biennale. Questa modifica impone alle aziende di rivedere i propri piani formativi e di programmare le attività di aggiornamento per tutti i lavoratori interessati, considerando i tempi necessari per l'erogazione dei corsi e la disponibilità degli operatori formativi.
Un aspetto cruciale della revisione riguarda l'integrazione del sistema di gestione con il sistema del badge di cantiere e con le piattaforme digitali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'articolo 7 del DL 159/2025 prevede che il SIISL alimenti automaticamente il sistema del badge con le informazioni relative alla formazione e all'idoneità dei lavoratori, ma le imprese devono garantire che i propri dati siano correttamente inseriti nei sistemi di origine. La mancata o errata registrazione dei dati può compromettere il funzionamento del badge e esporre l'azienda a sanzioni ingiustificate. È quindi fondamentale che le imprese verifichino l'accuratezza dei propri database e predispongano procedure di controllo periodico.
Domande Frequenti
Quali sono le principali novità del decreto sicurezza lavoro 2026?
Il decreto sicurezza lavoro 2026 introduce diverse innovazioni significative rispetto alla normativa precedente. Le tre direttrici fondamentali sono: gli incentivi economici per le imprese virtuose, attraverso la revisione delle aliquote INAIL e l'istituzione di fondi per la formazione; il potenziamento dell'attività ispettiva, con l'assunzione di nuovi ispettori e l'utilizzo di tecnologie avanzate; l'introduzione del badge di cantiere digitale anticontraffazione, che garantisce la tracciabilità dei lavoratori e la verifica della loro regolarità formativa e sanitaria. Il decreto modifica inoltre la disciplina della tutela degli studenti PCTO, istituisce borse di studio per i superstiti delle vittime del lavoro e aggiorna i riferimenti normativi per i sistemi di gestione, passando dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001.
Quando entra in vigore l'obbligo del badge di cantiere digitale?
L'obbligo del badge di cantiere digitale diventerà progressivamente operativo secondo un cronoprogramma definito dal decreto sicurezza lavoro 2026. La fase sperimentale inizierà entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione e coinvolgerà un campione di cantieri selezionati. Il decreto attuativo con le disposizioni tecniche dettagliate dovrà essere pubblicato entro marzo 2026. A partire dal 1° gennaio 2027, il badge sarà obbligatorio per tutti i cantieri temporanei e mobili, con possibilità di una proroga di sei mesi per i cantieri di particolare complessità. Le microimprese potranno richiedere supporto tecnico gratuito alle Camere di Commercio per l'adeguamento.
Come funzionano gli incentivi INAIL introdotti dal decreto?
Gli incentivi INAIL introdotti dal decreto sicurezza lavoro 2026 si basano su un sistema di premialità che premia le imprese virtuose attraverso la riduzione dei premi assicurativi. A partire dal 1° gennaio 2026, l'oscillazione del premio INAIL potrà variare dal -15% al +10% rispetto all'aliquota di rischio settoriale, con criteri che tengono conto del trend di riduzione degli infortuni, degli investimenti in formazione, dell'adozione di sistemi di gestione certificati e della partecipazione a programmi di welfare aziendale. L'INAIL ha inoltre stanziato 35 milioni di euro all'anno per finanziare progetti di formazione e innovazione tecnologica, accessibili attraverso bandi annuali.
Quali sono le sanzioni previste per chi non si adegua al nuovo decreto?
Il decreto sicurezza lavoro 2026 prevede un significativo inasprimento delle sanzioni per le violazioni della normativa sulla sicurezza. La mancata dotazione o verifica del badge di cantiere comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro per ciascun lavoratore non in regola. Le violazioni degli obblighi di formazione e informazione sono punite con sanzioni aumentate del 30% rispetto alla normativa precedente. Per le violazioni più gravi, quali l'omessa valutazione dei rischi o la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale, le sanzioni possono raggiungere importi tali da compromettere la stabilità finanziaria delle imprese, oltre a configurare responsabilità penali
Scritto da
ing. Alessio S.Founder & Tech Lead di Ordex · RSPP
Ingegnere informatico e RSPP, è il fondatore di Ordex. Unisce competenza tecnica e normativa per semplificare la gestione della sicurezza sul lavoro e degli adempimenti HSE di aziende e studi di consulenza.